Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Atto emanato dalla p.A. dopo la proposizione del ricorso – Interruzione inerzia della p.A.  – Soccombenza virtuale – Sussiste

Sebbene la richiesta di integrazione documentale da parte dell’Amministrazione all’istante  sia atto endoprocedimentale idoneo  ad interrompere l’inerzia dell’Amministrazione stessa obbligata a provvedere, la sopravvenienza di tale atto all’instaurazione del giudizio determina la soccombenza virtuale dell’Ente.

N. 02208/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01194/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2012, proposto da Daunia Wind s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, 210;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso la sede della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti di
Rubino Giuseppe;

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia – Servizio Energia in ordine all’obbligo di provvedere alla convocazione della prescritta conferenza di servizi ex art. 12 dlgs n. 387/2003, per l’esame dell’istanza della Daunia Wind s.r.l. di variante migliorativa delle autorizzazioni uniche nn. 1367/2008 e 122/2011, per la realizzazione e l’esercizio di un parco eolico in agro di Ascoli Satriano (Fg), alla Località  “”Camerelle – Bisciglieto – Spavento – Spaventacchio – Corleto – Salvetere – Faralli – Belmonte;
e per il conseguimento dell’ordine rivolto al Servizio Energia della Regione Puglia di convocare, con la massima sollecitudine, la prescritta conferenza di servizi ex art. 12 dlgs n. 387/2003;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia e Tiziana Colelli;
 

Rilevato che la Regione Puglia con nota del 22 novembre 2012 ha chiesto alla società  ricorrente integrazione documentale;
Ritenuto che ciò determina l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, essendo venuta meno – mediante l’adozione della citata nota – la contestata inerzia dell’Amministrazione regionale;
Considerato che la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine, della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale);
Rilevato che il ricorso appare fondato, dovendosi condividere le argomentazioni espresse da parte ricorrente supportate dal contegno assunto dall’Amministrazione che solo dopo la proposizione del ricorso ha adottato i menzionati atti;
Ritenuto, pertanto, di porre a carico della Regione Puglia le spese di giudizio sostenute da parte ricorrente secondo il menzionato principio della soccombenza virtuale, spese liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Daunia Wind s.r.l., liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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