Energie da fonti rinnovabili – Valutazione di impatto ambientale – Termine – Perentorietà  – Conseguenze

 
La conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 152 del 2006; pertanto, decorso il predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’Ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di valutazione di impatto ambientale, sussiste  l’interesse qualificato dell’istante a proporre il giudizio avverso il silenzio della p.A. intimata (art. 31, comma 1, 2 e 3 c.p.a).
 
* * * 


Idem, Tar Puglia, Bari, sez. I, 27 luglio 2012, n. 1554 , 4 maggio 2012, n.890.


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N. 02214/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2012, proposto da Spirit s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Scillitani, con domicilio eletto in Bari, via Francesco Crispi, 14;

contro
Provincia di Foggia;
Regione Puglia;
Comune di San Severo;
Comune di San Paolo di Civitate;

per la declaratoria
dell’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sulla richiesta di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge Regione Puglia n. 11/2001, presentata in data 26 aprile 2011 dalla società  ricorrente per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da fonte eolica di 306 MW da ubicare nei territori dei Comuni di San Severo e di San Paolo di Civitate;
nonchè per l’accertamento e declaratoria dell’obbligo della Provincia di Foggia di concludere il procedimento, relativo all’istanza avanzata dalla ricorrente, con un provvedimento espresso;
nonchè per la nomina, in caso di necessità , di un commissario ad acta affinchè provveda in via sostitutiva ex art. 117, comma 3 cod. proc. amm.;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Patrizia Ciorciari, su delega dell’avv. Marco Scillitani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
1. La società  ricorrente Spirit s.r.l. chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sulla richiesta di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge Regione Puglia n. 11/2001, presentata in data 26 aprile 2011 per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da fonte eolica di 306 MW da ubicare nei territori dei Comuni di San Severo e di San Paolo di Civitate.
Deduce la violazione dell’art. 26 dlgs n. 152 del 2006, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 150 giorni previsto dalla normativa da ultimo menzionata.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.
Nel corso della camera di consiglio del 5 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussistono la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da fonte eolica di 306 MW da ubicare nei territori dei Comuni di San Severo e di San Paolo di Civitate.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposto al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 26 dlgs n. 152 del 2006.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento, senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di valutazione di impatto ambientale.
La domanda contro il silenzio serbato dalla Provincia di Foggia deve, quindi, essere accolta, ordinando alla stessa Provincia di pronunciarsi espressamente sull’istanza della società  ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine alla richiesta di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge Regione Puglia n. 11/2001, presentata in data 26 aprile 2011 per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da fonte eolica di 306 MW da ubicare nei territori dei Comuni di San Severo e di San Paolo di Civitate.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente Spirit s.r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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