Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Impugnazione provvedimento di non ammissione corsi d’idoneità  all’insegnamento  – Ammissione con riserva in forza di una pronuncia cautelare del g.a.- Esito positivo prove di idoneità  – Principio dell’assorbimento – Applicazione – Limiti
 

Secondo il principio giurisprudenziale dell’ “assorbimento”, il superamento di prove di idoneità  da parte del candidato in forza di una pronuncia cautelare del g.a. di ammissione con riserva assorbe l’iniziale giudizio negativo di ammissione – peraltro tardivamente sopravvenuto alla piena frequenza del corso – con conseguenziale improcedibilità  del ricorso. Ciò avviene, tuttavia, soltanto nel caso (come accade nella specie) in cui la sopravvenuta valutazione riguardi l’idoneità  del soggetto al conseguimento di un titolo di studio o di un’abilitazione professionale o dell’ammissione ad un corso di studi mentre restano escluse dall’assorbimento  le selezioni di stampo concorsuale o che consentano l’accesso ad un numero chiuso di partecipanti, in quanto trattasi di procedure  in cui assumono rilievo le aspettative giuridicamente tutelate di soggetti controinteressati e che si sottraggono, quindi, all’operatività  del principio dell'”assorbimento”.

N. 02222/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01036/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2007, proposto da Gialò Maria Pia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Costantino Palmitessa, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Nicolai, 29; 

contro
Ufficio scolastico provinciale di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; 
Università  degli Studi di Bari; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto del 15.5.2007 prot. n.YD1333/1 ufficio concorsi, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compreso anche il decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari n.6823 in data 21.6.2007, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al corso speciale per il conseguimento dell’idoneità  alla scuola primaria attivato presso l’Università  di Bari ai sensi del D.M. n. 85 del 18.11.2005, contenente anche l’annullamento degli esami sostenuti durante il percorso formativo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio scolastico provinciale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Costantino Palmitessa, Mariano Alterio, su delega dell’avv. Aldo Loiodice, e Francesco Massimo Manzari dell’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La signora Maria Pia Gialò ha impugnato il decreto 15 maggio 2007, prot. n. YD1333/1 Ufficio concorsi, dell’Ufficio scolastico provinciale di Bari, con il quale è stata esclusa dalla partecipazione al corso speciale per il conseguimento dell’idoneità  alla scuola primaria, attivato presso l’Università  di Bari ai sensi del D.M. n. 85 del 18 novembre 2005, nonchè gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali anche il decreto del Rettore dell’Università  degli Studi di Bari n. 6823, emesso in data 21 giugno 2007, con il quale si è provveduto all’annullamento degli esami sostenuti durante il percorso formativo.
La medesima sostiene l’illegittimità  del provvedimento espulsivo e degli atti conseguenti in quanto lo stesso bando (D.M. n. 85 del 18 novembre 2005) opererebbe un’ingiustificata discriminazione nei confronti degli insegnanti che hanno prestato servizio presso le scuole autorizzate, discriminazione non presente nella legge 4 giugno 2004 n. 143 (articolo 2, comma primo, lettera c).
Si è costituito l’Ufficio scolastico regionale chiedendo il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza della Sezione mista 29 agosto 2007 n. 696, “Considerato che gl’impugnati provvedimenti (esclusione ed annullamento degli esami già  sostenuti) sono intervenuti allorquando la ricorrente aveva già  frequentato n. 600 ore su 800 ore previste e sostenuto 10 esami;
Considerato che ricorre pertanto il periculum in mora;
Considerato che, quanto al fumus, la questione merita approfondimento adeguato in sede di decisione di merito;
Ritenuto, nelle more della decisione nel merito, di accogliere l’istanza cautelare nei soli limiti dell’ammissione con riserva”.
In vista della discussione della causa la ricorrente ha prodotto la memoria del 10-12 ottobre 2012. All’udienza del 15 novembre 2012 la causa è stata riservata per la decisione.
2. Per chiarezza espositiva occorre enucleare alcune premesse.
In punto di fatto, l’istante ha frequentato i corsi (800 ore), sostenuto i vari esami e, in ultimo, superato l’esame finale per il conseguimento dell’idoneità  all’insegnamento nel ruolo della scuola primaria con un voto pari a 94,76, per cui è stata inclusa con riserva negli elenchi dei candidati che hanno conseguito l’idoneità .
Per il resto, occorre ricordare che l’articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 4 giugno 2004 n. 143, ha previsto l’istituzione da parte delle università  e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nell’ambito delle proprie strutture didattiche, di corsi speciali di durata annuale per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità  all’insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato.
Le relative modalità  erano da definire attraverso un apposito decreto ministeriale, che doveva fissare altresì l’adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università , per l’attivazione del rispettivo corso.
A tali percorsi formativi erano ammessi, tra gli altri, gli “insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell’istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità  e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto” (articolo 2, primo comma, lettera c-bis), con una previsione che quindi non coincide testualmente con quella sulla cui base l’Ufficio scolastico provinciale di Bari ha escluso l’interessata (articolo 1, primo comma, lettera b, del D.M. 18 novembre 2005 n. 85, che si riferisce specificamente agli insegnanti con servizio prestato “nella scuola primaria statale paritaria o parificata”, non comprendendo quindi quella autorizzata presso la quale lavorava la signora Gialò).
La legge precisava che “Ai fini dell’ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso” (articolo 2, quinto comma), mentre nel D.M. veniva individuato il procedimento.
Secondo il relativo articolo 4, dopo la presentazione delle domande per la partecipazione ai corsi, l’ufficio scolastico doveva controllarle sia sotto l’aspetto formale sia sotto l’aspetto della sussistenza dei requisiti per l’accesso, disponendo le eventuali esclusioni per le quali era anche ammesso reclamo. Esaurita tale fase preliminare, “I nominativi dei docenti inseriti nell’elenco definitivo degli ammessi ai corsi sono distribuiti tra le diverse sedi universitarie, in base al numero delle domande e alla sede di servizio dei corsisti” (quinto comma).
Da quanto premesso emerge chiaramente che i corsi speciali per il conseguimento dell’idoneità  costituivano un percorso formativo autonomo, dotato di propria dignità , che si estrinsecava nel rango di esame di Stato della prova finale superata.
Di conseguenza, è evidentemente applicabile alla fattispecie il c.d. principio dello “assorbimento”, elaborato dalla giurisprudenza per le prove lato sensu idoneative, allorchè la valutazione dell’interessato, svoltasi con esito positivo successivamente all’instaurarsi della controversia (anche se collegata all’esecuzione di una pronuncia cautelare del giudice amministrativo), possa ritenersi dotata di carattere assorbente. Ciò avviene quando tale valutazione si presenti oggettivamente rivelatrice dell’idoneità  dell’interessato nella sede della verifica all’uopo prevista, sia essa volta al conseguimento di un titolo di studio o di un’abilitazione professionale o dell’ammissione ad un corso di studi, escluse le selezioni di stampo concorsuale o che consentano l’accesso ad un numero chiuso di partecipanti, casi questi ultimi (non ricorrenti nella vicenda in esame) in cui assumono rilievo le aspettative giuridicamente tutelate di soggetti controinteressati e che si sottraggono pertanto all’operatività  del principio dello “assorbimento”.
Tale esito positivo della verifica perciò ha un effetto sostanzialmente satisfattivo dell’interesse azionato, pur se collegato ad una prova d’esame introdotta con comando giudiziale di tipo cautelare (e pur in presenza di una clausola di “… riserva in attesa dell’esito definitivo del giudizio …”, che ha il solo fine di rinviarne la stabilizzazione alla pronuncia del giudice amministrativo deputata a qualificarne il valore giuridico).
Da quanto rilevato quindi discende la declaratoria d’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, con gli effetti specificati nelle sentenze del Consiglio di Stato, sesta Sezione, 19 gennaio 1995 n. 40 e 30 luglio 2003 n. 4396.
In relazione alla natura della controversia, si ravvisano i motivi giustificativi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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