1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari  – Permesso di soggiorno  CE per soggiornanti di lungo periodo – Collegamento funzionale familiare de beneficiario con il soggetto istante – Titolarità  dei requisiti 


2. Pubblica sicurezza – Leggi decreti, regolamenti – Rilascio premesso di soggiorno – Ius superveniens – Modifica della norma nazionale più favorevole – Interpretazione conforme a principi costituzionali e comunitari

1. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a favore dei familiari di un soggetto già  titolare di tale permesso, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 268/1998  i requisiti richiesti e, in particolare, il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità  da almeno 5 anni, debbono sussistere esclusivamente in capo al richiedente e non anche ai suoi familiari.


2. Nonostante l’avvenuta modifica ad opera dell’art. 2 del d. lsg. 3/2007  – recante attuazione della direttiva 2003/109/CE – dell’art. 30 comma 4 relativo al permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in favore dello straniero che si ricongiunga con cittadino italiano o con cittadino appartenente all’Unione europea, modifica che avrebbe eliminato dalla predetta disposizione l’inciso secondo cui il rilascio della carta di soggiorno era consentito espressamente anche in favore di straniero che si ricongiungesse allo straniero in possesso della carta di soggiorno c.d. di lungo periodo,  deve ritenersi che  sia ancora consentito, in quest’ultimo caso, il rilascio della carta di soggiorno in favore del familiare che con lo straniero abbia il collegamento familiare all’art 29 comma 1 del d. lgs. 268/1998. L’innovazione normativa di cui all’art. 30 comma 4 del d. lgs. 268/1998, infatti, (emanata in applicazione della direttiva comunitaria richiamata), non può non tener contodelle disposizioni nazionali più favorevoli, espressamente richiamate e fatte salve proprio dall’art. 13 della direttiva citata.

N. 02160/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2008, proposto da: 
Satwinder Kaur e Daljinder Singh, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio Angiolini , Marco Cuniberti ed Enrico Volpe, con domicilio eletto presso Enrico Volpe in Bari, corso Cavour n.160; 

contro
Ministero dell’Interno in Persona del Ministro P.T., Questura di Bari in Persona del Questore P.T., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Bari, via Melo, n.97, sono domiciliati ex lege; 

per l’annullamento
del provvedimento (cat. a. 12/2007/imm./n. 12 c.s.) in data 9 novembre 2007, notificato in data 1 febbraio 2008, di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in favore della ricorrente Kaur Satwinder, e di ogni atto antecedente, presupposto e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Bari in Persona del Questore P.T. e di Ministero dell’Interno in Persona del Ministro P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Tersa Inchingolo, su delega dell’avv. E. Volpe e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, i ricorrenti impugnano il provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di lunga durata emesso in danno della sig.ra Kaur Satwinder.
Espongono in fatto che il sig. Daljinder Singh, entrato in Italia il 5.11.1999, dopo aver conseguito in data 22.11.1999 un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ha ottenuto, il 26.6.2006, una carta di soggiorno per stranieri a tempo indeterminato, ex art. 9 del T.U. sull’immigrazione.
Nelle more, il 16.1.2004, ha contratto matrimonio con la sig.ra Kaur Satwinder, la quale ha ottenuto, in data 12.9.2006, permesso di soggiorno per motivi familiari sino al 9.8.2008.
Ciò premesso, ricorrendo i requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 286/1998, i ricorrenti hanno richiesto il rilascio, in favore della la sig.ra Kaur Satwinder, di una carta di soggiorno a tempo indeterminato ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 30.
àˆ tuttavia intervenuto l’impugnato provvedimento di diniego del 9.11.2007, motivato in ragione della ritenuta assenza di regolare permesso di soggiorno da almeno cinque anni.
I ricorrenti con unico articolato motivo di censura deducono la violazione e falsa applicazione degli art. 9, comma 1 e art. 30 del medesimo D.Lgs. 286/1998, anche in relazione alla direttiva comunitaria n. 2003/109/CE. Insufficienza e contraddittorietà  della motivazione. Violazione dei principi di eguaglianza e imparzialità  dell’azione amministrativa (artt. 3 97 Cost.). Manifesta illogicità  ed irragionevolezza. Eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 270/08 del 16.5.2008 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.
Con ordinanza n. 6603/08 del Consiglio di Stato Sezione VI, è stato respinto l’appello cautelare.
All’Udienza dell’8 novembre 2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Secondo la tesi sostenuta dall’Amministrazione, il rilascio della carta di soggiorno ex art. 9 comma primo Testo Unico Immigrazione risulterebbe subordinato, anche per i familiari di cui all’art. 29 comma primo, al possesso di tutti i requisiti ordinari, da valutarsi in via del tutto autonoma rispetto alla posizione di riferimento.
Lo stesso articolo 9 del D.Lgs. citato prevede espressamente che lo straniero in possesso da almeno cinque anni di regolare permesso di soggiorno in corso di validità , ricorrendo gli ulteriori requisiti di legge, può ottenere il rilascio della Carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per sè e per i familiari di cui all’art. 29 comma 1.
Risulta, dunque, evidente la complementarietà  e dipendenza della carta di soggiorno per i familiari, di cui all’art. 29 comma 1, che – pur se privi autonomamente dei requisiti per ottenerla – mutuano, in via di riflesso, i requisiti per il diritto al rilascio con riferimento alla posizione del familiare titolare originario della Carta di soggiorno.
Non appare, pertanto, condivisibile la tesi sostenuta dall’Amministrazione resistente secondo cui la modifica del citato articolo 30 comma 4 ad opera dell’art. 2 del D.Lgs. 3/07, recante attuazione della direttiva 2003/109/CE, avrebbe fatto venir meno il predetto collegamento funzionale del familiare di cui all’art. 29 comma 1 con il titolare avente diritto, essendo stato soppresso il relativo inciso.
Deve, per contro, rilevarsi che il testo del citato articolo 30 comma 4, così come novellato ad opera dell’art. 2 del D.Lgs. 3/07, espressamente prevede la possibilità  di richiesta relativa ai familiari, richiedendo, in tal caso, un diverso parametro di valutazione della congruità  del reddito ex art. 29, comma 3, lett. b), prevedendo altresì che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno da cinque anni e degli ulteriori requisiti possa chiedere al Questore “il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per sè e per i familiari di cui all’art. 29 comma 1”.
Non può pertanto annettersi alla citata modifica legislativa la portata dirompente che l’Amministrazione vorrebbe attribuirle (in tal senso T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sentenza 253/2009 e 98/2010), senza peraltro considerare che l’innovazione normativa, individuata dall’Amministrazione direttamente nella direttiva citata, non può non tener conto delle disposizioni nazionali più favorevoli, espressamente richiamate e fatte salve proprio dall’art. 13 della direttiva citata.
Lo stesso art. 16 comma 4 del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 394/1999 prevede la possibilità  di applicazione della disciplina nazionale più favorevole, dovendosi, comunque, interpretare l’innovazione normativa e il D.P.R. attuativo, in modo conforme alla ratio legis e ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente.
Ed invero, il ricongiungimento del nucleo familiare costituisce esigenza connessa alla tutela dei diritti fondamentali della persona sia come singolo sia nelle formazioni sociali e, quindi, anzitutto, con riferimento al nucleo familiare e all’esigenza di salvaguardia della sua integrità , in conformità  dei principi contenuti nella Costituzione italiana e di quelli di derivazione comunitaria di cui alla direttiva 2003/86/CE recepita in Italia con D.Lgs. n. 5/07.
àˆ, infatti, evidente che debba essere privilegiata una lettura della norma che la renda compatibile con i principi costituzionali e comunitari rispetto ad altra soluzione interpretativa di tipo formalistico e letterale che la renderebbe irrimediabilmente viziata sotto il profilo della incostituzionalità .
Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente annullamento dell’impugnato diniego.
Le spese di giudizio, anche in ragione delle incertezze connesse ai dubbi interpretativi, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento della Questura di Bari, cat. a. 12/2007/imm./n. 12 c.s., del 9 novembre 2007.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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