Edilizia e urbanistica- Attività  edilizia privata – Ingiunzione demolizione – Specificità  dell’individuazione delle opere abusive –  Necessità  – Conseguenze

àˆ  illegittima l’emissione di un’ingiunzione di demolizione con riferimento a “tutte le opere abusivamente realizzate”, nel caso in cui l’ordinanza non contenga alcuna specifica indicazione delle opere abusive oggetto di demolizione; tale indicazione risulta tanto più necessaria qualora le costruzioni in questione siano state in precedenza autorizzate e abbiano ottenuto il certificato di agibilità . 

N. 02120/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00283/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2012, proposto dalla Lori S.r.l. e dal signor Marcello Scopece, legale rappresentante della società , rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Florio, con domicilio eletto in Bari, via Roberto da Bari n. 36; 
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Puzio e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 
per l’annullamento
a) dell’ingiunzione di demolizione n. 1/2012 del Comune di Foggia – Settore Urbanistica Controllo del Territorio, notificata in data 12/1/2012, con la quale è stato ingiunto “al Sig. Scopece Marcello Beniamino, in qualità  di legale rappresentante della L.O.R.I. s.r.l., ditta committente, di rimuovere entro e non oltre il termine di gg. 90 a far data dalla notificazione del presente atto, tutte le opere abusivamente realizzate e finalizzate ai cambi di destinazione d’uso delle unità  immobiliari nonchè al ripristino dello stato dei luoghi e l’originaria destinazione”;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorchè non conosciuti, ivi compreso il verbale contravvenzionale del Comando di Polizia Municipale n. 523/P/2011, prot. n.115530/2011.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Alberto Florio e Michele Barbato, su delega degli avv.ti Domenico Dragonetti e Antonio Puzio;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società  Lori s.r.l. e il suo legale rappresentante, signor Marcello Scopece, hanno impugnato l’ingiunzione di demolizione delle opere abusivamente realizzate su alcune unità  immobiliari edificate dalla medesima società .
Hanno esposto che con il permesso di costruire n. 1/2006, la Lori s.r.l. era stata autorizzata a realizzare la costruzione in zona D4 di un complesso produttivo con pertinenze, adibite a depositi ed uffici, annesse all’attività  artigianale; con denunce d’inizio attività  presentate in data 12 luglio 2006 e 25 giugno 2008, la Lori presentava per uno degli edifici (B) una variante riguardante esclusivamente la distribuzione interna degli spazi, senza incidenza sul volume, sulla sagoma e sulla destinazione d’uso.
Ottenuto il certificato di agibilità  dell’edificio (atto 19 febbraio 2009 prot. 421/SUAP), quasi tutti gli immobili venivano alienati.
Il 12 gennaio 2012 veniva notificata al signor Scopece l’ingiunzione di demolizione che richiamava il verbale contravvenzionale del Comando di Polizia municipale n. 523 /P/2011, prot. gen. 115530/2011, dal quale risultava la realizzazione di “opere finalizzate al cambio di destinazione d’uso (residenziale) di diverse unità  immobiliari”, che gli interessati impugnano alla stregua delle seguenti censure:
1. nullità  ex art. 21 septies della legge n. 241/1990, per mancanza e/o indeterminatezza dell’oggetto, violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto di presupposto ed erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere per sviamento, travisamento, perplessità , illogicità  ed ingiustizia manifesta, violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, non essendo state individuate nell’ingiunzione le opere abusivamente realizzate e da demolire nè le unità  immobiliari interessate; tale individuazione neppure è ricavabile dal verbale del comando di Polizia Municipale n. 523/P/2011, mai notificato o altrimenti comunicato ai ricorrenti;
2. violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto di presupposto ed erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto, non essendo state individuate le opere abusive, non sono stati identificati i proprietari delle opere abusive e quindi l’ordinanza di demolizione è stata illegittimamente notificata alla Lori, quale società  costruttrice, e al signor Scopece, quale legale rappresentante; la carenza d’istruttoria, inoltre, impediva l’individuazione dell’area d’acquisire in caso d’inottemperanza all’ordine di demolizione;
3. violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della L.R. n. 56/1980, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, difetto di presupposto ed erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, difettando il parere del dirigente dell’ufficio tecnico, previsto dall’art. 41 della L.R. n. 56/1980, nei procedimenti sanzionatori edilizi;
4. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 42 Cost., eccesso di potere per erroneo ed omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per violazione dei principi di buona amministrazione, non essendo stato comunicato l’avvio del procedimento e quindi consentita la partecipazione agli interessati.
Si è costituito il Comune di Foggia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 22 marzo 2012 è stata accolta l’istanza cautelare, con ordinanza n. 214.
sulle conclusioni delle parti, all’udienza del 15 novembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Le censure dedotte sono fondate.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, infatti, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata non contiene alcuna specifica indicazione delle opere abusive oggetto dell’ingiunzione di demolizione.
Il provvedimento si basa sulle seguenti premesse: “Letto il Processo Verbale Contravvenzionale del Comando di Polizia Municipale n°523 /P/2011, prot. Gen. 115530/2011, dal quale risulta che presso il fabbricato recentemente edificato alla Via Manfredonia 54, giusta Permesso di Costruire n. 1/2006 S.U.A.P. per la realizzazione di un complesso produttivo con pertinenze connesse all’attività  artigianale, n°2 locali ubicati rispettivamente al piano terra e al 1° piano, in assenza delle prescritte autorizzazioni, sono stati oggetto di opere finalizzate al cambio di destinazione d’uso (residenziale) di diverse unità  immobiliari; considerato che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la rimozione delle predette opere abusive, ed il ripristino dello stato dei luoghi”; quindi ingiunge di rimuovere “tutte le opere abusivamente realizzate e finalizzate ai cambi di destinazione d’uso delle unità  immobiliari, nonchè di ripristinare lo stato dei luoghi e l’originaria destinazione”.
Risulta pertanto evidente che l’ordinanza non contiene alcun’individuazione dei manufatti asseritamente abusivi, individuazione tanto più necessaria se si considera che le costruzioni in questione sono state a suo tempo autorizzate e hanno ottenuto il certificato di agibilità ; pertanto, è imprescindibile la distinzione tra quanto edificato legittimamente e le eventuali difformità .
Nè, al riguardo, può farsi riferimento al verbale richiamato nell’ingiunzione di demolizione: in quest’ultimo, infatti, si riporta che due locali, ubicati rispettivamente al piano terra e al primo piano dell’edificio munito di permesso di costruire n. 1/2006, “erano stati oggetti di opere finalizzate al cambio di destinazione d’uso in base ad elementi oggettivi quali il denunciato trasferimento di numerosi nuclei familiari presso tali immobili”; tuttavia, trattandosi di stabile ultimato, i verbalizzanti non hanno potuto avere accesso alle unità  immobiliari ed hanno elencato i nominativi indicati sui citofoni e i cartellini anagrafici come “unico elemento oggettivo da rappresentare all’Autorità  Giudiziaria”.
Ciò che è stato contestato è quindi unicamente il cambio di destinazione d’uso, posto in essere di fatto con l’occupazione a scopo abitativo delle unità  immobiliari, non essendo state accertate eventuali opere difformi dai titoli autorizzativi.
Tali circostanze evidenziano un difetto di istruttoria, da un lato, in ordine all’accertamento di eventuali opere finalizzate al cambio d’uso, dall’altro, in relazione all’accertamento dei responsabili delle condotte contestate prima dell’emissione dell’ordinanza repressiva, rivolta esclusivamente alla società  costruttrice e al suo legale rappresentante, senza che sia stata in alcun modo indagata la loro responsabilità  rispetto alle condotte contestate limitate, come detto, all’effettiva occupazione a scopo abitativo dei locali.
Si aggiunga che, essendo prevista dal permesso di costruire la realizzazione di alloggi di pertinenza, avrebbe anche dovuto essere verificato, prima di ordinare la demolizione, se quelli adibiti ad abitazione fossero rientranti in tale ambito o meno, sicchè, anche sotto tale profilo, si evidenzia il difetto d’istruttoria e di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
In considerazione dell’attività  difensiva analoga a quella svolta per un parallelo giudizio, devono ritenersi sussistenti gli elementi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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