1. Contratti pubblici – Gara – Offerta anomala -Valutazione anomalia – Organo deputato al controllo -Discrezionalità  stazione appaltante  


2. Contratti pubblici – Gara – Verifica anomalia – Discrezionalità  tecnica – Sussiste – Sindacato del G.A. – Limiti

1. àˆ legittima la conduzione delle operazioni di verifica della congruità  del ribasso dell’offerta in sede di gara svolta direttamente dalla Commissione giudicatrice, stanti le previsioni di cui all’art. 88 del D.Lgs. n. 163/06 che rimette alla discrezionalità  della stazione appaltante l’individuazione dell’organo deputato a tale compito, consentendo indifferentemente che l’esame sia svolto dalla Commissione istituita per la valutazione delle offerte, o da una Commissione di valutazione nominata, o dal responsabile unico del procedimento.


2. Nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia di un’offerta nella procedura ad evidenza pubblica, il giudizio reso dalla stazione appaltante in merito, essendo espressione di una discrezionalità  tecnica, è insindacabile dal G.A. se non nei limiti dei profili della manifesta irragionevolezza, illogicità  e travisamento.

N. 02074/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01952/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1952 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da EFM s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Lepore, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca Cafaggi in Bari, corso Cavour 11; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rossana Lanza e Rosa Cioffi, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo 26; 

nei confronti di
Sistemi e Soluzioni s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Svimservice s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bassani, Cristina Bassani, Mara Boffa ed Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio eletto presso l’avv. Alberto Calaprice in Bari, via Amendola 165/5; 

per l’annullamento
della determina dirigenziale n. 2011/100/00365 del 14 ottobre 2011 del Comune di Bari, con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l’affidamento del servizio di informatizzazione della gestione del patrimonio immobiliare comunale;
di tutti i verbali di gara;
della determina dirigenziale n. 2012/100/00108 del 4 aprile 2012 del Comune di Bari, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di informatizzazione della gestione del patrimonio immobiliare all’a.t.i. Sistemi e Soluzioni s.r.l.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Sistemi e Soluzioni s.r.l.;
Viste le memorie difensive ed il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesca Cafaggi (per delega di Giuseppe Lepore), Rosa Cioffi, Mario Bassani ed Angelo Giuseppe Orofino;
 

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, secondo quanto disposto in via generale dall’art. 120, decimo comma, cod. proc. amm. e trattandosi, nella specie, di impugnativa che verte su unica questione in fatto ed in diritto;
Ritenuto di poter prescindere dall’esame del ricorso incidentale, in quanto il ricorso principale è infondato nel merito e va respinto, per le ragioni già  sommariamente esposte nell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1022 del 22 dicembre 2011 (confermata in appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 867 del 29 febbraio 2012);
Premesso che, con unico ed articolato motivo, la società  ricorrente deduce avverso il provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta: violazione degli artt. 86-ss. del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per travisamento, errore sul presupposto, illogicità , difetto di motivazione e di istruttoria;
Ritenuto, in primo luogo, che la verifica di congruità  del ribasso è stata legittimamente effettuata dalla commissione giudicatrice, poichè l’art. 88 del d.lgs. n. 163 del 2006 rimette alla discrezionalità  della stazione appaltante l’individuazione dell’organo deputato ad esaminare le giustificazioni in ordine alle offerte sospette di anomalia, così consentendo indifferentemente che l’esame sia svolto dalla commissione giudicatrice istituita per la valutazione delle offerte, ovvero che sia nominata un’apposita commissione di valutazione, ovvero che si decida di rimettere l’esame dell’anomalia al giudizio tecnico del responsabile unico del procedimento (si veda, tra molte, Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2012 n. 1467; Id., sez. VI, 13 dicembre 2011 n. 6531; TAR Lazio, sez. III-bis, 21 gennaio 2011 n. 643; TAR Campania, Napoli, sez. I, 21 ottobre 2010 n. 20634);
Ritenuto che la commissione di gara ha motivato in modo congruo e convincente il giudizio di inattendibilità  dell’offerta economica, in relazione all’esiguità  del margine di utile preventivato ed ai costi per il personale da adibire al servizio di gestione ed assistenza, senza incorrere in un improprio riesame dell’offerta tecnica, come invece affermato da parte ricorrente;
Rilevato, al riguardo, che nel verbale di gara n. 13 del 5 ottobre 2011 sono ben evidenziati gli elementi che hanno indotto la commissione a giudicare inattendibile l’offerta economica della società  ricorrente:
– il canone complessivo offerto di 260.000,00 euro per cinque anni, a fronte del corrispettivo a base d’asta pari a 520.800,00 euro (con un ribasso superiore al 50%);
– il margine operativo netto stimato di soli 863,00 euro per ogni anno di servizio successivo al primo, tale da esporre la ditta ad un alto rischio di gestione in perdita dell’appalto;
– la sottovalutazione dei costi di trasferta relativi al servizio di gestione (18 giorni complessivi annui, ritenuti non sufficienti dalla commissione);
– la sottovalutazione dei costi da sopportare per l’assistenza tecnica in loco, imposta dal capitolato d’appalto e non surrogabile dall’assistenza remota di primo o secondo livello;
– l’incongruenza dell’utilizzo di personale inquadrato nella categoria V del C.C.N.L. di riferimento, per l’effettuazione del servizio di help-desk;
Ritenuto, in definitiva, che la commissione di gara ha espresso un giudizio di inattendibilità  in ordine al costo della manodopera, di per sè sicuramente rilevante nell’ambito dell’appalto in esame, giudizio che ad avviso del Collegio non presenta profili di manifesta illogicità , irragionevolezza o travisamento e dunque costituisce legittima espressione della discrezionalità  che deve riconoscersi alla stazione appaltante nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. IV, 23 luglio 2012 n. 4206; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 marzo 2012 n. 506);
Ritenuto, per quanto detto, di dover respingere il ricorso principale e dichiarare improcedibile (per difetto d’interesse) il ricorso incidentale, con condanna della società  ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura forfetaria indicata in dispositivo, che tiene conto del valore dell’appalto e dell’attività  difensiva svolta dalle parti resistenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la EFM s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Bari e della Sistemi e Soluzioni s.r.l., a ciascuno per l’importo di euro 10.000,00 (diecimila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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