Istruzione pubblica – Disabile – Insegnamento di sostegno – Assegnazione per un monte ore inferiore a quello diagnosticato – Illegittimità 

Il diritto al sostegno ed all’assistenza scolastica del disabile costituisce diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito ai sensi degli artt. 3 co. 2, 34 e 38 Cost., sia con riferimento alla rilevanza prioritaria dei principi e delle norme che tutelano i diritti della persona, sia con riferimento, in particolare, al diritto all’assistenza del disabile, espressamente sancito dalla L. n. 104 del 1992 (artt. 12, 13, 14, 15 e 16), nonchè dal T.U. n. 297/94, con conseguente illegittimità  degli atti di assegnazione degli insegnanti di sostegno per un “monte ore” inferiore a quello risultante dalla diagnosi funzionale aggiornata.

N. 02038/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2008, proposto da: 
G. D. P., L. P., in qualità  di genitori esercenti la potestà  su G. D. P. (Minore) + altri, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Tommaso De Grandis, Gianfranco Marzocco, con domicilio eletto presso Studio Stella in Bari, via Roberto Da Bari, 112; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Persona del Ministro P.T.;
Ufficio Scolastico Regionale;
Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia;
I.I.S.S. I.Silone;
rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in via Melo, n. 97 , in Bari , sono domiciliati ex lege; 

per l’annullamento e / o la dichiarazione di nullità 
1- della nota dello stesso usp del 30.10.2007, prot.n.17664/1 con la quale veniva disposta, per l’a.s. 2007/08, l’assegnazione ridotta delle ore e dei posti di sostegno per le scuole di ogni ordine e grado;
2- dei preordinati decreti dell’usr di Bari del 6.08.2007, prot.n.6240; del decreto 8.10.2007, prot.n.a00drpu/141 e del 9.10.2007, prot.ti. adoodrpu/245 con i quali -l’ufficio scolastico regionale predisponeva l’organico di diritto, ivi compreso quello di sostegno, per l’a.s. 2007/08 limitatamente alle parti in cui non riconoscerebbero le debite ore di sostegno richieste nonchè della nota dell’usp di foggia dell’11.10.07, prot.n.17397;
3- di ogni altro atto preordinato, premesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto comunque ostativi del legittimo computo delle ore e posti di sostegno rispettivamente assegnate presso l’istituto tecnico “I.Silone” di S. Ferdinando di Puglia (Fg) sulla base delle diagnosi funzionali e dei profili dinamico-funzionali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca in Persona del Ministro P.T. e di Ufficio Scolastico Regionale e di Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia e di I.I.S.S. I.Silone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Angela Giotta, su delega degli avv.ti T. De Grandis e G. Marzocco e avv. dello Stato F. Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espongono in fatto gli odierni ricorrenti, tutti genitori esercenti la potestà  su minori con diversi gradi di disabilità , che l’amministrazione scolastica ed in particolare l’Ufficio scolastico Provinciale e il Dirigente dell’istituto cui sono iscritti tutti i minori de quibus (I.I.S.S. I. Silone), con gli atti di assegnazione degli insegnanti di sostegno in epigrafe meglio indicati, avrebbe indebitamente operato un’assegnazione inadeguata dell’imprescindibile ausilio didattico richiesto dalle patologie riscontrate e dalle diagnosi funzionali, i cui risultati sono indicati nella nota dello stesso Dirigente scolastico del 22.10.2007 rivolta all’U.S.P. con cui si chiedeva allo stesso Ufficio di riconsiderare l’esiguo numero di ore assegnate, raffrontandolo, per ogni alunno disabile alle ore da diagnosi.
In particolare l’appena menzionata nota proveniente dal capo dell’istituto scolastico I.Silone, avrebbe dato compiutamente conto sia delle ore necessarie in base alla diagnosi funzionale di ogni alunno sia di quelle, invece, assegnate (in misura pari, di fatto, alla metà ), chiedendo – infruttuosamente- un aumento dell’organico degli insegnanti di sostegno, in modo da rispondere adeguatamente alle esigenze di ciascuno.
Chiedono, pertanto, l’annullamento, in parte qua, di tutti gli atti dell’amministrazione scolastica ed infine di quelli di concreta assegnazione in numero ridotto delle ore con assistenza di insegnate di sostegno, denunciandone la violazione della normativa di settore e di quella di rango costituzionale.
Dopo l’accoglimento in fase cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 22.11.2012.
Preliminarmente deve rilevarsi l’originario difetto di interesse per i ricorrenti G. D. P. e L. P., in qualità  di genitori esercenti la potestà  su G. D.P. (Minore), poichè risulta dalla nota del capo d’istituto del 22.10.2007 che il numero di ore assegnate (4,30) coincide con il numero di ore diagnosticate, sicchè nel caso di specie l’alunno è stato destinatario di un insegnante di sostegno per tutte le ore necessarie secondo diagnosi.
Per le restanti parti ricorrenti, il ricorso è fondato.
Con sentenza 26 febbraio 2010, n. 80, in ragione del fatto che il potere discrezionale del legislatore non ha carattere assoluto, ma trova un limite nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità  dei commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto al primo, “nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno” e, quanto al secondo, “nella parte in cui esclude la possibilità , già  contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità  grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente”.
Alla stato della legislazione positiva, perciò, è venuta meno la “necessità ” di operare un’assegnazione ridotta nei termini operati dall’amministrazione scolastica.
La Sezione ha già  avuto modo di affermare che la posizione giuridica fatta valere costituisce diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito ai sensi degli artt. 3 co. 2, 34 e 38 Cost., sia con riferimento alla rilevanza prioritaria dei principi e delle norme che tutelano i diritti della persona, sia con riferimento, in particolare, al diritto all’assistenza del disabile, espressamente sancito dalla L. n. 104 del 1992 (artt. 12, 13, 14, 15 e 16), nonchè dal T.U. n. 297/94, con conseguente illegittimità  degli atti di assegnazione degli insegnate di sostegno per un “monte ore” inferiore a quello risultante dalla diagnosi funzionale aggiornata.
Il diritto conculcato, infatti, costituisce diritto fondamentale della persona costituzionalmente protetto, con evidente priorità  assoluta rispetto a eventuali esigenze di bilancio o relative agli aspetti organizzativi dell’attività  scolastica, nel senso che quest’ultima deve essere rapportata e organizzata in modo tale da assicurare il soddisfacimento del diritto fondamentale di che trattasi, i cui contenuti concreti non possono che essere quelli indicati come necessari dalla A.S.L. competente, in occasione dell’accertamento.
Deve, infatti, rilevarsi che l’affermazione del diritto al sostegno e all’assistenza scolastica del disabile come diritto fondamentale della persona costituisce affermazione generale e di principio, che necessita di ricevere un concreto contenuto in relazione alla specifica fattispecie.
Ciò vuol dire che il contenuto della prestazione di sostegno o assistenziale non deve essere determinato e specificato nè dai genitori esercenti la potestà  sul disabile, nè tantomeno dall’Amministrazione Scolastica, bensì esclusivamente ed unicamente dalla A.S.L., organo tecnico competente e in grado, quindi, di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del disabile.
L’Amministrazione, pertanto, non dispone in proposito di discrezionalità  alcuna, essendo tenuta ad erogare esattamente al minore il livello di intervento terapeutico e assistenziale indicato dalla A.S.L., configurandosi come secondario e recessivo ogni altro interesse antagonista, ivi compresa l’esigenza di contenimento di spesa o di non disponibilità  finanziaria.
Diversamente opinando il diritto di che trattasi non risulterebbe adeguatamente tutelato secondo la sua natura di diritto fondamentale prioritario, essendo, peraltro, evidente che una prestazione assistenziale o un intervento di sostegno inadeguato e sottodimensionato rispetto alle indicazioni terapeutiche dell’organo tecnico costituisce situazione del tutto inutile ed equiparabile alla mancata erogazione del servizio.
La natura di diritto fondamentale non consente, infatti, alcuna elasticità  nella erogazione nè alcuna discrezionalità  dell’Amministrazione, fermo restando che il massimo numero di ore di sostegno cui possono aspirare gli alunni particolarmente gravi – ipotesi di gravità  non ricorrente nel caso di specie – è quello coincidente con l’orario di cattedra dei docenti stessi: 25 ore per la scuola dell’infanzia, 24 per la scuola primaria e 18 ore per la media e il superiore (v. in tal senso sent. di questo Tar nn. 1616/2009 ; 74/2010 e 232/2011 tutte rimaste inappellate da parte dell’Amministrazione soccombente).
Sulla scorta delle considerazioni appena esposte il ricorso va accolto per come precisato in parte motiva, con conseguente annullamento parziale dei decreti generali dell’USR e USP (limitatamente alla fissazione dell’organico degli insegnanti di sostegno per la Provincia di Foggia e per l’Istituto I.Silone), con travolgimento automatico di tutti gli atti conseguenti adottati dal Dirigente d’istituto, ivi compresi i piani educativi individuali (c.d. PEI) nella parte in cui prevedono un numero di ore inferiore a quello ritenuto necessario dalle diagnosi funzionali.
Il ricorso va invece dichiarato inammissibile per difetto di interesse limitatamente ai ricorrenti G. D. P.e L. P.
Si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite, in ossequio alla giurisprudenza di questa Sezione formatasi sulle decisioni di analoghi ricorsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto, annulla gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui determinano l’organico degli insegnanti di sostegno per la Provincia di Foggia e per l’Istituto I. Silone.
Dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse limitatamente ai ricorrenti G. D. P. e L. P.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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