Sanità  e farmacie – Provvedimento di riduzione delle tariffe per servizi residenziali per anziani – Difetto d’istruttoria – Sussiste ex artt. 63 e 64 c.p.a.

A seguito di provvedimento cautelare con cui è stato ordinato alla Regione, ai sensi dell’articolo 63 c.p.a. di fornire, entro 30 giorni, un’apposita relazione di chiarimenti sui criteri e sulle modalità  di calcolo delle riduzioni delle tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani, l’inottemperanza della Regione dev’essere valutata ai sensi dell’articolo 64 c.p.a., riconoscendosi che le circostanziate e le argomentazioni attoree (per le quali le decurtazioni, operate dalla Regione, del 10% e del 15%, nell’ipotesi di una struttura a due o più moduli, configurino una mera ipotesi priva di un’adeguata istruttoria, che si fonda sulla presunta presenza di economie di scala) non sono state smentite; ciò in riferimento ad un servizio in cui le economie possono al più riferirsi ai costi di gestione o alle spese generali, ma non certo agli altri costi, di maggiore impatto, cioè a quelli relativi al personale, che corrispondono a standard rigidamente prefissati dalla stessa Autorità .

N. 01994/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2010, proposto dalla Aurea Salus S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Abbattista, con domicilio eletto presso l’avv. Gaetano Scattarelli in Bari, piazza Luigi di Savoia n. 37; 

contro
Regione Puglia; 

per l’annullamento
– della deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 2 febbraio 2010, pubblicata in data 19.2.2010, con la quale sono state approvate le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani ai sensi dell’art. 32 del Regolamento regionale n. 4 del 18.1.2007, limitatamente alla parte in cui sono stati approvati gli indirizzi attuativi e specificamente “una riduzione delle tariffe massime di riferimento di almeno il 10% per strutture con due moduli abitativi e organizzativi e di almeno il 15% per strutture con tre o più moduli”;
– di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Giovanni Abbattista;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 aprile 2010 la società  a responsabilità  limitata Aurea Salus, che gestisce una residenza socio-sanitaria-assistenziale per anziani con 100 posti-letto, ha impugnato la deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 2 febbraio 2010, con la quale sono state approvate le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani, ai sensi dell’art. 32 del regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, limitatamente alla parte, ritenuta lesiva, in cui sono stati approvati gli indirizzi attuativi e specificamente “una riduzione delle tariffe massime di riferimento di almeno il 10% per strutture con due moduli abitativi e organizzativi e di almeno il 15% per strutture con tre o più moduli”.
Lamenta l’istante che tali decurtazioni sarebbero state determinate immotivatamente, senza una previa idonea istruttoria e in mancanza della consultazione degli operatori del settore (ovvero delle associazioni datoriali di categoria), prevista dall’articolo 32, secondo comma, del regolamento regionale 18 gennaio 2007 n. 4.
La decurtazione troverebbe una generica e imprecisata giustificazione in supposte “economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione”, la cui reale sussistenza però non risulta accertata (in particolare per le R.S.S.A.) da alcun documento o specifico calcolo (e anzi sarebbe da escludersi, secondo la prospettazione attorea, vista l’incidenza dei costi per il personale). Neppure dallo studio di fattibilità  per l’individuazione della tariffa differenziata specifica per le diverse tipologie di servizio, adottato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1746/2009, che determina i costi tenendo conto di una struttura standard con 30 ospiti presenti, sarebbe deducibile tale dato.
Con ordinanza 8 marzo 2012 n. 696 è stato allora ordinato alla Regione, ai sensi dell’articolo 63 del codice del processo amministrativo, di fornire, entro 30 giorni, attraverso un’apposita relazione, corredata dei pertinenti atti, chiarimenti sui criteri e sulle modalità  di calcolo delle contestate riduzioni tariffarie, come sopra precisate, nonchè sugli eventuali sopravvenuti provvedimenti incidenti sulle determinazioni in ordine alle tariffe d’applicare alle R.S.S.A., eventualmente anche in applicazione dell’articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4. Tale norma ha infatti disciplinato i rapporti tra le aziende sanitarie locali e le Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali (RSSA), introducendo gli accordi contrattuali al posto delle convenzioni.
La Regione però non ha fornito i chiarimenti richiesti, sicchè tale inottemperanza dev’essere valutata ai sensi dell’articolo 64 del codice del processo amministrativo.
In particolare, si deve riconoscere che le circostanziate e plausibili argomentazioni attoree (per le quali le decurtazioni, operate dalla Regione, del 10% e del 15%, nell’ipotesi di una struttura due moduli o a più moduli, configurino una mera ipotesi priva di un’adeguata istruttoria, che si fonda sulla presunta presenza di economie di scala) non sono state smentite; perciò quanto asserito dalla Regione nella deliberazione di Giunta n. 279 del 2 febbraio 2010 finisce per apparire un’affermazione non chiarita nei suoi presupposti e non basata su un necessario approfondimento istruttorio. Ciò in riferimento ad un servizio in cui, come evidenziato dalla ricorrente, le economie possono al più riferirsi ai costi di gestione o alle spese generali (che comunque rappresentano al massimo il 15-20% dei costi globali secondo lo stesso studio di fattibilità  di cui alla deliberazione n. 1746/2009), ma non certo agli altri costi, di maggiore impatto, cioè a quelli relativi al personale, che corrispondono a standard rigidamente prefissati dalla stessa Autorità .
Il ricorso dunque dev’essere accolto e, per l’effetto, dev’essere annullata la deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 2 febbraio 2010, nella parte in cui sono state approvate le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani con “una riduzione delle tariffe massime di riferimento di almeno il 10% per strutture con due moduli abitativi e organizzativi e di almeno il 15% per strutture con tre o più moduli”.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, che tiene conto dei criteri di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2012 n. 120.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta regionale n. 279 del 2 febbraio 2010, nella parte in cui sono state approvate le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani con “una riduzione delle tariffe massime di riferimento di almeno il 10% per strutture con due moduli abitativi e organizzativi e di almeno il 15% per strutture con tre o più moduli”.
Condanna Regione Puglia al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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