1. Accesso ai documenti della pubblica Amministrazione – Procedimento – Istanza – Successione ex lege tra soggetti pubblici – Reiterazione


2. Accesso ai documenti della pubblica Amministrazione – Procedimento – Rigetto istanza – Termine per impugnare – Ha natura decadenziale


3. Accesso ai documenti della pubblica Amministrazione – Procedimento – Istanza iterativa di altra precedente non gravata – Ricorso inammissibile


4. Accesso ai documenti della pubblica Amministrazione – Procedimento – Istanza – Condizione per riproposizione – Fatti nuovi sopravvenuti o conosciuti successivamente o diversa prospettazione dell’interesse sotteso


5. Accesso ai documenti della pubblica Amministrazione – Procedimento – Istanza iterativa di altra precedente non gravata – Non determina obbligo di esame nè riapertura termine di impugnazione

1. Non vale a differenziare due istanze di accesso agli atti aventi identico contenuto, la circostanza che esse siano state indirizzate a due soggetti distinti (nella fattispecie: I.N.P.S.  e I.N.P.D.A.P.), nel caso in cui tra questi ultimi sia intervenuta successione ex lege.
 
2. In caso di accesso agli atti, il termine entro cui impugnare il rigetto (esplicito o implicito) della relativa istanza, ha natura decadenziale (cfr. C.d.S., A.P., n. 6/2006).
 
3. E’ inammissibile il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di accesso agli atti nel caso in cui tal provvedimento sia meramente reiterativo di altro precedente non tempestivamente gravato.
 
4. L’istanza di accesso agli atti, ancorchè già  rigettata con provvedimento non tempestivamente gravato, può essere riproposta ed è suscettibile di essere coltivata in sede giudiziaria in caso di nuova reiezione solo in presenza di fatti nuovi sopravvenuti o conosciuti successivamente ovvero in ragione di una diversa prospettazione dell’interesse sotteso all’istanza stessa.
 
5. L’istanza di accesso agli atti ove meramente reiterativa di altra precedente non fa sorgere in capo alla P.A. il dovere di esaminarla nè determina la riapertura del termine entro cui impugnare l’eventuale rigetto della stessa.
*
vedi Cons. St., sez. VI, sentenza 2 settembre 2013, n. 4354 – 2013 ric. n. 3527 – 2013
*

N. 01912/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00800/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 800 del 2012, proposto da: 
l’avv. Michele R Bucci, rappresentato e difeso da sè medesimo e dall’ avv. Francesco Nanula, con domicilio eletto presso Francesco Nanula in Bari, Strada Torre Tresca n. 2/A; 

contro
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Assumma e Marcella Mattia, con domicilio eletto presso Marcella Mattia in Bari, via Oberdan n.40/U- Sede Inps; 

per la declaratoria d’illegittimità 
del silenzio serbato dall’Inps (ex gestione inpdap) in ordine all’istanza di accesso agli atti presentata dall’avv. Bucci con nota in data 23.3.2012;
con conseguente ordine
nei confronti dell’inps (ex gestione inpdap) di esibire in giudizio gli atti indicati nella richiesta di accesso del 23.3.2012;
e per la nomina
di un commissario ad acta che provveda, in caso di protrarsi dell’inerzia, in luogo dell’amministrazione inadempiente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Michele Bucci, avv. Francesco nanula e avv. Ilaria De Leonardis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver richiesto all’Inps, con nota del 23.3.2012, l’esibizione degli atti che hanno condotto alla revoca dell’assegno per il nucleo familiare a decorrere da gennaio 2011 ed al recupero coattivo della somma percepita a tale titolo da gennaio 2000 fino a dicembre 2010, nonchè la copia dell’estratto conto mensile dal 01.01.2005 in poi e dei cedolini mensili di pensione dal mese di gennaio 2005 in poi.
Il tutto giustificato dall’interesse di individuare le ragioni della revoca dell’assegno per nucleo familiare, nonchè delle variazioni della rendita vitalizia, al fine di esercitare eventuali azioni giudiziarie.
L’Inps non ha esibito gli atti sopra indicati, nè manifestato un diniego esplicito e per questo il ricedente ha adito questo Tar per ottenere il reclamato ordine di esibizione.
Nella comparsa di costituzione l’ente convenuto ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità  del ricorso per essere decorsi ormai i termini decadenziali di impugnazione avverso atti (taciti) conseguenti ad identiche istanze del 24.5.2011 e del 15.1.2012, rimaste parimenti inevase, ma non seguite da alcuna reazione giudiziaria.
L’eccezione è fondata.
Il ricorrente non contesta la identità  delle istanze già  proposte, ma ne deduce la diversità  in quanto presentate all’Inpdad, ormai soppresso.
Deve, per ciò, considerarsi pacifica la identità  tra le istanze già  indicate e la circostanza che il diniego tacito rispetto ad entrambe sia rimasto in oppugnato.
La circostanza che l’ente a cui le stesse sono state rivolte sia diverso è del tutto irrilevante, stante la successione ex lege tra i due soggetti.
Applicando i principi di diritto enunciati dall’Adunzanza Plenaria n. 6/2006, la necessità  di contemperare, in un’ottica complessiva di pubblicità  e di trasparenza dell’azione pubblica, la tutela della situazione “strumentale” che sottende il diritto di accesso agli atti amministrativi
– con la certezza dei rapporti amministrativi nell’orbita dei quali l’accesso stesso si inserisce,
– nonchè, con la garanzia delle posizioni giuridiche riconoscibili in capo a terzi “controinteressati” (tipico il caso del diritto alla riservatezza in relazione agli atti dei quali si chiede l’ostensione),
pone la necessità  di riconoscere al termine di 30 giorni (dalla conoscenza del provvedimento di diniego dell’accesso, ovvero dalla formazione del silenzio significativo ivi legalmente previsto), entro il quale spiccare il ricorso “impugnatorio”, natura decadenziale, e non già  prescrizionale, con conseguente inammissibilità  del ricorso interposto solo avverso una seconda (o ulteriore) determinazione negativa (successiva al e) meramente reiterativa della prima già  a suo tempo presa dall’Amministrazione e non tempestivamente impugnata.
Il cittadino può reiterare l’istanza di accesso già  a suo tempo presentata, respinta dalla P.A. e non tempestivamente impugnata solo al cospetto:
a) di fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nella originaria istanza;
b) di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, vale a dire della posizione che legittima all’accesso medesimo.
In simili ipotesi sarà , allora, possibile al cittadino medesimo impugnare la seconda determinazione negativa anche in difetto di tempestiva impugnazione della prima.
In assenza dei ridetti elementi di novità , anche per ragioni di buon funzionamento dell’azione amministrativa, oltrechè, di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e P.A., quest’ultima non può assumersi tenuta a riconsiderare l’istanza (pur potendo autonomamente procedervi), con la conseguenza che – in difetto di una nuova valutazione spontanea ex parte publica – la ulteriore determinazione negativa sull’accesso assumerà  valore meramente confermativo della precedente, palesandosi come tale inidonea alla riapertura del termine (decadenziale) per il ricorso.
Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps che liquida in Euro 800,00, omnicomprensivi di diritti, onorari e spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria