Pubblico impiego – Forze Armate – Avanzamento di carriera – Giudizio della Commissione permanente – Valutazione deteriore per sanzione disciplinare – Annullamento della stessa – Conseguenze

 
E’ illegittimo il giudizio d’inidoneità  reso dalla Commissione permanente per l’avanzamento di carriera nei confronti del militare che sia incorso in una sanzione disciplinare ove quest’ultima, già   assunta a base  della pronunzia  negativa,  sia stata annullata all’esito di altro giudizio amministrativo.
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Vedi Cons. St., sez. IV, sentenza 6 dicembre 2013, n. 5813 – 2013; ordinanza 10 aprile 2013, n. 1298 – 2013; ric. n. 1227 – 2013
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N. 01878/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00667/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
F. P., rappresentato e difeso dall’avv. Nunzia Ingrosso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al viale della Resistenza n.48/F; 

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza; 

nei confronti di
G. N.; 

per l’annullamento
-del verbale redatto dalla Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza, datato 11.12.2009 – 15.12.2009, con il quale sono stati valutati gli Ispettori inclusi nelle aliquote di valutazione al 31 dicembre 2007 dei Marescialli Capo, per l’avanzamento “a scelta” al grado superiore di Maresciallo Aiutante;
– del provvedimento della Commissione Permanente di Avanzamento afferente l’iscrizione del ricorrente al n. 45 del quadro di avanzamento “a scelta” al grado superiore di Maresciallo Aiutante per l’anno 2007, relativo al contingente mare;
– nonchè dei seguenti atti presupposti e connessi, quali:
il provvedimento annesso n. 16 al verbale della Commissione Permanente di Avanzamento del 23 settembre 2008, con il quale il ricorrente è stato giudicato “non idoneo” all’avanzamento “a scelta” al grado di Maresciallo Aiutante, aliquota 31 dicembre 2006, perchè “non possiede i requisiti professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore”;
la scheda di valutazione del ricorrente per il periodo 2.08.2005-20.07.2006, riportante un giudizio finale espresso di “superiore alla media”;
-di ogni altro atto connesso, consequenziale o presupposto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Nunzia Ingrosso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso introduttivo notificato in data 20.4.2010 e depositato il 20 maggio successivo, il sig. P. ha sostanzialmente impugnato -quanto al punteggio assegnatogli- la valutazione di idoneità  all’avanzamento resa in relazione alle aliquote del 31 dicembre 2007 nonchè il giudizio di inidoneità  all’avanzamento espresso dall’apposita Commissione con riferimento alle aliquote dell’anno precedente (31 dicembre 2006). Con i successivi motivi aggiunti, notificati in data 6.10.2011 e depositati il successivo 5 novembre, ha poi integrato i motivi di ricorso all’esito dell’accesso agli atti autorizzato con ordinanza di questa Sezione n.617/2011.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate con distinti atti depositati in data 11 giugno 2011, chiedendo il rigetto della domanda.
All’udienza dell’11 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il gravame è fondato e va accolto.
Lamenta il ricorrente che sia il giudizio di inidoneità  espresso con riferimento alle aliquote del 2006 sia la valutazione assegnatagli con riferimento alle aliquote del 2007, concretizzatasi quest’ultima in un punteggio pari a 17,36 che ne ha determinato l’iscrizione al n.45 del quadro di avanzamento, sarebbero stati condizionati dalla sanzione di cinque giorni di consegna di rigore comminatagli con decorrenza 18 luglio 2006 ma rivelatasi illegittima all’esito di impugnativa giurisdizionale, giusta sentenza n.1782/2009 della terza Sezione di questo Tar; nonchè dal giudizio di “superiore alla media” (inferiore a quello di “eccellente”) afferente il periodo 23.8.2005-20.7.2006 all’interno del quale si è collocato l’episodio disciplinare stesso (motivi primo e terzo).
Quanto al giudizio di idoneità , l’assunto di parte ricorrente trova puntuale conferma nel verbale della riunione della Commissione Permanente di avanzamento tenutasi in data 23.9.2008 con riferimento alle aliquote del 2006, dal quale emerge con lapalissiana chiarezza la relazione causa-effetto (ossia sanzione-giudizio di inidoneità ).
Quanto invece al punteggio assegnato in sede di valutazione delle aliquote 2007 (pari -si ribadisce- a 17,36 ed inferiore addirittura al punteggio parziale ottenuto dal ricorrente già  nel 1999 in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta per esami in relazione “ai precedenti di servizio e titoli conseguiti”), il rapporto di causalità  non emerge con altrettanta chiarezza anche per la circostanza -lamentata dal ricorrente con i motivi aggiunti- che la Commissione non abbia provveduto a predeterminare i criteri per l’attribuzione del voto; nè il punteggio solo numerico è stato reso intellegibile attraverso un giudizio espresso.
E’ risultato infatti, all’esito dell’accesso agli atti autorizzato con la richiamata ordinanza n.617/2011 di questa Sezione, che il voto assegnato al sig. P. in relazione alla tre voci di valutazione contemplate dall’art.35 della legge n.212/1983 non è sostenuto dalla predeterminazione del “peso” da attribuire ai singoli accadimenti della vita morale, lavorativa e culturale del candidato, così sottraendo il giudizio espresso alla possibilità  di un controllo, anche estrinseco. Il sospetto, tuttavia, che anche tale valutazione sia stata condizionata dall’episodio che ha causato l’irrogazione della sanzione poi annullata in sede giurisdizionale si fonda su indizi rilevanti.
Alla luce di quanto su esposto, il punteggio collegato alla valutazione di idoneità  all’avanzamento espresso con riferimento alle aliquote 2007 deve essere riconsiderato alla luce dell’annullamento della più volte richiamata sanzione disciplinare ed accompagnato da una motivazione espressa, mancando nella fattispecie la doverosa predeterminazione dei criteri di massima.
E, considerato che il giudizio di inidoneità  riferito alle aliquote 2006 non può che esser stato travolto dall’annullamento della sanzione che ne aveva rappresentato il dichiarato fondamento, secondo il costante orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha ragioni di discostarsi (cfr. da ultimo C.d.S., Sez. VI, 2.2.2012 n.585e Sez.V, 20.2.2012 n.908), l’Amministrazione intimata dovrà  procedere ad una complessiva ricostruzione della carriera del ricorrente, con la corretta e tempestiva assegnazione del grado apicale di Maresciallo Aiutante.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione intimata a procedere alla corretta ricostruzione della carriera del ricorrente, previa riconsiderazione del punteggio assegnato in sede di giudizio di avanzamento. Condanna altresì l’Amministrazione stessa alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi €1000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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