1. Elezioni comunali – Liste dei candidati – Art. 73 T.U.E.L. – Attribuzione premio di maggioranza – Condizioni


2. Elezioni comunali – Liste dei candidati – Art. 73 T.U.E.L. – Attribuzione premio di maggioranza – Ratio


3. Elezioni comunali – Liste dei candidati – Art. 73 T.U.E.L. – Attribuzione premio di maggioranza – Irrilevanza esiguità  del suffragio 


4. Elezioni comunali – Liste dei candidati – Art. 73 T.U.E.L. – Suffragio superiore al  25% – Idoneo all’attribuzione del premio di maggioranza 

1. In caso di elezioni comunali, ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza di cui all’art. 73 del T.U.E.L., è necessario che il sindaco collegato alla compagine destinataria del premio consegua la maggioranza dei voti nel turno nel quale è espletata la votazione decisiva, purchè nessuna altra lista collegata al primo turno abbia già  superato nel turno stesso il 50% dei volti validi.


2. In merito alle elezioni comunali, l’art. 73, c. 10, del T.U.E.L., nella parte in cui attribuisce il premio di maggioranza, alle condizioni e nei limiti ivi previsti, esprime un ragionevole punto di equilibrio fra esigenze di rappresentanza politica e bisogno di governabilità .


3. Non è irragionevole l’art. 73, c. 10, del T.U.E.L., nella parte in cui attribuisce il premio di maggioranza alla lista che al primo turno delle elezioni comunali abbia ottenuto un esiguo risultato elettorale, sempre che vengano soddisfatte le condizioni ivi prescritte.


4. In relazione all’impugnazione dell’esito delle elezioni comunali, non è censurabile per esiguità  il suffragio superiore al 25% ottenuto da una lista, viceversa apprezzabile e idoneo a determinare l’attribuzione del premio di maggioranza.


* * * 


Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 23 settembre 2013, n.4680 – 2013 ric. n. 8521 – 2013


* * * 

N. 01672/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00922/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 922 del 2012, proposto da: 
Pietro Allegretti, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Corallo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Affatati in Bari, via Putignani n. 141; 

contro
AAMS – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Tabaccheria N. 5 di Cirillo Roberta; 

per l’annullamento
– della nota prot. n. 19910 del 29.03.2012, a firma del direttore regionale dell’amministrazione autonoma dei monopoli di stato, dr. Domenico Nasta, notificato al ricorrente in data 02.04.2012 (all. n. 1), contenente il rigetto dell’istanza inoltrata dal ricorrente al fine di ottenere il rilascio di patentino di generi di monopolio (pervenuta in data 24.03.2011 da parte del sig. Allegretti Pietro);
– ove occorra del preavviso di rigetto recante il prot. n. 9842 del 02.03.2012 (all. n. 2);
– nonchè, ove lesivi dell’interesse del ricorrente, dei seguenti atti presupposti, richiamati nella premessa dell’atto impugnato nonchè ob relationem nella motivazione: a) nota prot. n. 529146 in data 21.10.2011 del Comando Guardia di Finanza di Andria; b) nota n. 565 in data 05.10.2011 della f.i.t. prov.le di Barletta; c) circolare della direzione aams n. 04/63406 del 25.09.2001 titolo v lett. a); d) circolare della direzione aams n. 04/64713 del 28.11.2011 punto patentini; e) della circolare della direzione aams n. 375/udg del 01.08.2005;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati, ancorchè non conosciuto, ivi compreso, ove occorra ed ove lesivi degli interessi del ricorrente, le eventuali relazioni istruttorie endoprocedimentali, la proposta del responsabile del procedimento, con riserva di formulare in merito appositi motivi aggiunti;
nonchè per l’accertamento
della fondatezza della pretesa azionata, con soddisfazione della posizione sostanziale di interesse legittimo di che trattasi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Emanuele Tomasicchio, su delega dell’avv. S. Corallo e avv. dello Stato Francesco Manzari;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che l’impugnato diniego risulta illegittimo sotto i denunciati profili, in relazione all’evidente congruenza tra la motivazione di supporto, semplice e stereotipa, e la relazione e gli atti istruttori;
Ritenuto in particolare che l’impugnato diniego sia viziato sotto il profilo dell’eccesso di potere per falsa e erronea presupposizione, in relazione alle risultanze istruttorie di cui alla nota Comando di Guardia Finanza di Amdria prot.n. 529146 del 21/10/2011;
Considerato che dalla documentazione in atti emerge chiaramente la sussistenza di tutti i presupposti per la concessione del patentino per la vendita di generi di monopoli, sia con riferimento ai profili soggettivi che a quelli oggettivi;
Considerato che il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari – Sezione Seconda – accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF, Estensore
Laura Marzano, Primo Referendario
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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