1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo o ordinario – Esperibilità  dell’azione di ottemperanza ex art. 112, lett. c) c.p.a. – Anche rispetto al decreto ingiuntivo esecutivo non opposto


2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato amministrativo o ordinario – Alternatività  tra giudizio di ottemperanza e giudizio di esecuzione dinanzi al giudice ordinario – Configurabilità 

1. Nell’ambito della nozione di “‰altri provvedimenti‰” del g.o. equiparati alle sentenze passate in giudicato, rispetto ai quali può essere proposta l’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, lett-c) c.p.a., rientra indubbiamente l’ipotesi del decreto ingiuntivo esecutivo non opposto, costituendo, ai sensi dell’art. 656 c.p.c., cosa giudicata sostanziale quanto meno in riferimento alla statuizione conclusiva di condanna.


2. Stante la regola della c.d. alternatività , la contestuale attivazione da parte del ricorrente dell’esecuzione forzata ordinaria non preclude l’esperibilità  dell’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo delle sentenze del g.o. di condanna della p.a. al pagamento di somme di denaro, salva l’improcedibilità  del ricorso per ottemperanza all’esito completamente satisfattivo dell’esecuzione ordinaria.

N. 01687/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2012, proposto da: 
Impresa Edile Nigri Geom. Luigi, rappresentato e difeso dall’avv.to Saverio Catalano, con domicilio eletto presso Paolo Armenise, in Bari, via P. Amedeo n. 36; 

contro
Comune di Zapponeta; 

per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 753 del 22 luglio 2010 emesso dal Tribunale civile di Foggia
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 per le parti il difensore avv.to Saverio Catalano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n.753/2010 emesso il 22 luglio 2010, non opposto e reso esecutivo il 21 agosto 2010, il Tribunale civile di Foggia ha ingiunto al Comune di Zapponeta il pagamento in favore dell’ odierna ricorrente, della somma di euro 155.385,61 oltre interessi sino all’effettivo soddisfo, per mancato pagamento crediti inerenti l’esecuzione di lavori presso il cimitero comunale, nonchè dell’ulteriore somma pari a complessivi 2.168,50 euro, di cui 508 per spese, 843 per diritti e 817,50 per onorari.
La ricorrente provvedeva altresì, per le suddette somme, a notificare atto di precetto nei confronti dell’Amministrazione comunale, senza ricevere alcun pagamento.
Pertanto adiva questo T.a.r. per l’ottemperanza del suesposto decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, il predetto ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie, legittimamente la ricorrente si è rivolta al giudice amministrativo, competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., a fronte di decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto.
Invero, l’art 112 c. 1 lett c) del vigente Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, consente l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo delle sentenze passate in giudicato e “degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario”, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, ai provvedimenti giudiziari equiparati al giudicato. Ai sensi dell’art 656 c.p.c., il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato sostanziale, quanto meno in riferimento alla statuizione conclusiva di condanna (ex multis Cassazione 21 novembre 1997 n.11641; id. 24 novembre 2000 n.15178) per cui è decisione pacificamente suscettibile di essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza.
Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento da parte del Comune di Zapponeta al decreto ingiuntivo in esame, la domanda deve essere pertanto accolta.
Nella fattispecie, la circostanza della contestuale attivazione da parte della ricorrente dell’esecuzione forzata ordinaria non preclude l’ammissibilità  della tutela per ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. E’ nota infatti la regola della c.d. alternatività , per il creditore, tra lo strumento della esecuzione forzata ordinaria e il rimedio del giudizio di ottemperanza di sentenze del g.o. di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro (Consiglio di Stato, sez IV, 9 marzo 2000, n.1233; Cassazione Sezioni Unite 31 marzo 2006, n.7578), potendo i due rimedi integrarsi e completarsi a vicenda, a seconda della concreta fattispecie processuale e sostanziale dedotta in giudizio, a garanzia dell’effettività  della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione (Corte Cost., 12 dicembre 1988, n. 406) fatta naturalmente salva l’improcedibilità  del ricorso per ottemperanza all’esito completamente satisfattivo dell’esecuzione ordinaria.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Comune di Zapponeta di pagare alla ricorrente le somme di cui al decreto ingiuntivo n.753/2010 emesso il 22 luglio 2010 dal Tribunale civile di Foggia, indicato in precedenza, unitamente agli interessi legali.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.
Per il caso di persistente inadempienza del Comune di Zapponeta, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Segretario generale di questo Tribunale o di un suo delegato, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà  all’integrale esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Il relativo compenso, se dovuto, è posto a carico del Comune di Zapponeta.
Vanno altresì poste a carico del predetto Comune le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
Deve infine essere disposto l’invio della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti, per ogni eventuale seguito di sua competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, ordina al Comune di Zapponeta di dare integrale esecuzione a quanto statuito nel decreto ingiuntivo n.753/2010 emesso il 22 luglio 2010 dal Tribunale civile di Foggia e di pagare le somme sopra specificate in favore di Impresa Edile Nigri Geom. Luigi, nel termine indicato in motivazione.
Nomina quale commissario ad acta il Segretario generale di questo Tribunale o un suo delegato, il quale provvederà , entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione del richiamato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di trenta giorni.
Condanna il Comune di Zapponeta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, in misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
Dispone l’invio di copia della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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