1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso incidentale – Esame prioritario del ricorso principale – Possibilità  – Ragioni


2. Processo amministrativo – Giudizio  impugnatorio – Appalti pubblici – Ricorso – Deposito – Termine – Dimidiazione – Conseguenze

1. Pur in presenza di un  ricorso incidentale cd. paralizzante, è necessario esaminare prioritariamente il ricorso principale ove lo stesso sia manifestamente improcedibile poichè tardivamente  depositato (Cons. di Stato, Ad. Plen., 7.4.2011, n.4).


2. In materia di appalti pubblici, il ricorso deve essere depositato entro 15 giorni dall’ultima notificazione, stante la dimidiazione del  termine  ordinario (fissato in 30 giorni all’art.45, co.1, del c.p.a.)  prevista all’art. 119, co.2, del c.p.a..

N. 01431/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2012, proposto da Società  Sportiva Dilettantistica Gestione Polivalente Modugno s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Daniele Nacci, con domicilio eletto in Bari, viale della Repubblica, 63;

contro
Comune di Castellana Grotte, rappresentato e difeso dall’avv. Pio Tommaso Caputo, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 158;

nei confronti di
SSD Sport Management s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Galantino ed Emilio Toma, con domicilio eletto presso l’avv. Emilio Toma in Bari, via Calefati, 133;
SSD Nuoto Castellana a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Natalizia Airò, con domicilio eletto presso lo studio Lubelli in Bari, via Melo, 35;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– dell’atto di aggiudicazione definitiva, non partecipato alla società  ricorrente, dell’affidamento in concessione della gestione dell’impianto natatorio del Comune di Castellana Grotte a favore della ASD Nuoto Castellana (nelle more trasformatasi in SSD Nuoto Castellana a r.l.), all’esito del procedimento di gara indetto con determinazione n. 85 del 4.8.2011 del servizio cultura – pubblica istruzione – tempo libero del Comune di Castellana Grotte giusta deliberazione n. 124/2011 della Giunta municipale;
– di ogni atto, anche materiale dell’indicato esperimento concorsuale presupposto all’aggiudicazione definitiva, ivi inclusi i verbali di gara e la determina comunale di approvazione dei verbali della commissione di gara e di aggiudicazione provvisoria a favore della ASD Nuoto Castellana;
– di ogni atto lesivo successivo, conseguente o connesso, ancorchè non conosciuto dalla società  ricorrente;
e per la dichiarazione dell’inefficacia e la conseguente caducazione del contratto-convenzione di affidamento eventualmente già  stipulato tra l’Amministrazione concedente e la società  affidataria;
nonchè per la condanna dell’Amministrazione committente in via principale al risarcimento del danno in forma specifica nei termini dell’aggiudicazione dell’affidamento in favore della società  ricorrente e del subentro nell’esecuzione dei servizi, ove l’affidamento abbia avuto inizio, oltre al risarcimento per equivalente, da perdita dichance, rapportata all’utile conseguibile e non conseguito, anche soltanto per l’ipotesi del ritardo nell’aggiudicazione;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellana Grotte, di SSD Sport Management s.p.a. e di SSD Nuoto Castellana a r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata SSD Sport Management s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 per le parti i difensori avv.ti Daniele Nacci, Pio Tommaso Caputo, Emilio Toma e Michaela De Stasio, su delega dell’avv. Natalizia Airò;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente principale Società  Sportiva Dilettantistica Gestione Polivalente Modugno s.r.l. (terza classificata nella procedura di gara per cui è causa) impugna l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva in favore della controinteressata SSD Nuoto Castellana a r.l. della procedura di gara (indetta dal Comune di Castellana Grotte con determinazione n. 85 del 4 agosto 2011) avente ad oggetto l’affidamento in concessione dell’impianto di piscina comunale.
Contesta, altresì, gli altri atti della procedura indicati nell’epigrafe del ricorso.
Chiede dichiararsi l’inefficacia del contratto ed il subentro nella aggiudicazione, oltre la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente.
Si costituivano l’Amministrazione comunale e le controinteressate SSD Sport Management s.p.a. (seconda classificata) e l’aggiudicataria SSD Nuoto Castellana a r.l. (prima classificata), resistendo al gravame.
La controinteressata SSD Sport Management s.p.a. proponeva ricorso incidentale.
Ritiene questo Collegio che debba essere esaminato prioritariamente il ricorso principale secondo quanto affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 (cfr. punto 54 della motivazione) stante la manifesta irricevibilità  dello stesso per tardivo deposito.
Invero, ai sensi del comma 2 dell’art. 119 cod. proc. amm. (disposizione relativa al rito degli appalti) “Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonchè quelli di cui all’articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo”.
Ne consegue che il termine per il deposito del ricorso di cui all’art. 45, comma 1 cod. proc. amm. (“Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. …”) nella materia del contenzioso degli appalti pubblici è ridotto della metà  (i.e. 15 giorni).
Nel caso di specie il perfezionamento della notificazione del ricorso principale nei confronti del Comune di Castellana Grotte e della SSD Nuoto Castellana a r.l. è avvenuto in data 22 febbraio 2012, nei confronti della SSD Sport Management s.p.a. in data 24 febbraio 2012.
Il ricorso principale è stato depositato presso la Segreteria del T.A.R. in data 15 marzo 2012 e, pertanto, oltre il termine dimezzato di 15 giorni risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 119, comma 2 e 45 cod. proc. amm.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di irricevibilità  del ricorso principale (cfr. art. 35, comma 1, lett. a) cod. proc. amm.) e la consequenziale declaratoria di improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara irricevibile il ricorso principale;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la ricorrente principale Sportiva Dilettantistica Gestione Polivalente Modugno s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Castellana Grotte, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente principale Sportiva Dilettantistica Gestione Polivalente Modugno s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di SSD Sport Management s.p.a., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Condanna la ricorrente principale Sportiva Dilettantistica Gestione Polivalente Modugno s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di SSD Nuoto Castellana a r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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