1. Pubblica istruzione  – Esami di Stato – Valutazione – Mancata attribuzione punteggio integrativo – Carenza di motivazione e mancata predeterminazione di criteri di giudizio – Illegittimità 


2. Risarcimento danni – Illegittimità  del punteggio degli esami di Stato – Perdita di chance – Insussistenza

1. Ove sia stata omessa  la predeterminazione dei criteri di giudizio, la valutazione assunta dalla Commissione degli esami di Stato circa la mancata attribuzione del punteggio integrativo (cd. “bonus”) di cui all’art. 3 della L. n. 425/1997 va annullata per carenza di motivazione.


2. L’annullamento del punteggio conseguito in sede di esami di maturità  non determina la sussistenza dei presupposti per il risarcimento dei danni per non aver consentito all’interessato di intraprendere un determinato percorso di studi universitari, in quanto tale perdita di chance potrebbe derivare eventualmente solo a seguito del doveroso  riesercizio del potere dell’Amministrazione di rideterminazione del punteggio in parola (nella specie, il TAR ha precisato che  spetta  al ricorrente una nuova attribuzione di punteggio in aumento rispetto a quella  precedente, tuttavia l’indicazione del nuovo punteggio, con i conseguenti riflessi risarcitori,  è riservata alla p.A.). 

N. 01625/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01713/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1713 del 2011, proposto da: 
Marina Valecce, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Delle Foglie e Fabrizio Losacco, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Putignani, n. 141; 

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “G. Bianchi Dottula” di Bari e III Commissione Esami di Stato presso il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “G. Bianchi Dottula” di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
“del Verbale della III Commissione presso il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “G. Bianchi Dottula”, nei limiti del presente ricorso e dell’interesse della ricorrente, nella parte in cui individua i criteri per l’assegnazione del bonus previsto dall’art. 20, comma 4, O.M. 06 maggio 2011, n. 42 (atto conosciuto in data 21 luglio 2011 a seguito di istanza di accesso del 12-13 luglio 2011);
– del prospetto risultati complessivi dell’Esame di Stato 2011, Classe 5^ E, nei limiti di cui al presente ricorso e dell’interesse della ricorrente ( omessa assegnazione del punteggio-bonus), con il quale è stato attribuito a Marina Valecce il punteggio finale di 89 /100 (ottantanove/100);
– di tutti gli ulteriori e connessi atti, ancorchè sconosciuti in quanto lesivi”
e per la
“condanna di controparte al risarcimento del danno nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o di altra che il T.A.R. adito riterrà  opportuno liquidare secondo equità .”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “G. Bianchi Dottula” di Bari e della III Commissione Esami di Stato presso il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “G. Bianchi Dottula” di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Giuseppe Delle Foglie e Fabrizio Losacco e l’avv. dello Stato Lucia Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Espone in fatto la sig.ra Marina Valecce di aver frequentato, nell’anno scolastico 2010/2011, la Classe V, sezione E, del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “G. Bianchi Dottula” di Bari e di essere stata ammessa a sostenere l’esame di Stato all’esito di un quinquennio che sarebbe stato contrassegnato da puntuali promozioni e da indiscutibile merito attestato dal numero dei crediti maturati (19/25); aggiunge di aver sostenuto, nei giorni 22, 23 e 27 giugno, rispettivamente le prove scritte di italiano, scienze sociali e la cosiddetta terza prova multidisciplinare ed il 2 luglio 2011 la prova orale finale.
Riferisce altresì di aver superato l’esame di Stato con voti 89/100, come di seguito specificati: credito scolastico 19/25, prima prova di italiano 13/15, seconda prova di scienze sociali 15/15, terza prova multidisciplinare 12/15, prova orale 30/30, eventuale integrazione da parte della Commissione 0,5; che tale ultimo punteggio le aveva fatto venire il dubbio che non le avessero attribuito alcun punteggio-bonus e, pertanto, in data 12-13 luglio 2011 aveva presentato istanza di accesso agli atti della III Commissione al fine di conoscere i criteri da essa stabilita ai fini dell’attribuzione del suddetto punteggio.
Espone infine che con nota del 14 luglio 2011 il Presidente della Commissione aveva riscontrato la sua richiesta per i criteri di attribuzione del bonus e aveva rappresentato che tali criteri, “funzionali alla valorizzazione delle eccellenze, sono stati: – Votazione complessiva da 90 a 94, punti 2 di bonus – Votazione complessiva da 95 a 99, da 1 a 5 punti di bonus fino a 100. La candidata Valecce Marina aveva totalizzato, al termine delle prove, 40 punti nelle prove scritte, punto 30 nel colloquio e punti 19 di credito, per un totale di 89..”; che, all’esito dell’accesso del 13 luglio 2011, dal verbale della Commissione del 20 giugno 2011, nella parte relativa ai criteri di attribuzione del bonus da 1 a 5, era rappresentato: “¦Dopo ampia discussione, la Commissione delibera quanto segue: si privilegerà  l’eccellenza, pertanto i candidati che avranno totalizzato un punteggio: 1. da 90 a 94 riceveranno in attribuzione 2 punti di bonus 2. da 95 a 99 riceveranno in attribuzione da 10 a 5 punti. Per l’assegnazione della lode ci si limita a prendere atto che non ci sono i presupposti giuridici previsti dal comma 5 art. 20 dell’O.M. 42/11¦”.
La sig.ra Valecce, ritenendo dalla lettura del suddetto verbale di meritare un punteggio superiore a quello ottenuto, ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 9 settembre 2011 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 7 ottobre 2011, con il quale ha chiesto l’annullamento del verbale della III Commissione presso il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “G. Bianchi Dottula” di Bari, per quanto di interesse di essa ricorrente, nella parte in cui individua i criteri per l’assegnazione del bonus previsto dall’art. 20, comma 4, O.M. 06 maggio 2011, n. 42 (atto conosciuto in data 21 luglio 2011 a seguito di istanza di accesso del 12-13 luglio 2011), del prospetto dei risultati complessivi dell’esame di Stato 2011, Classe V E, nei limiti dell’interesse di essa ricorrente (omessa assegnazione del punteggio-bonus), con il quale le è stato attribuito il punteggio finale di 89 /100 (ottantanove/100); ha chiesto inoltre la condanna di controparte al risarcimento del danno, incidente nella sua sfera personale in termini di perdita di chance, nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o di altra che il T.A.R. adito riterrà  opportuno liquidare secondo equità .
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: 1 (punto 9 ricorso) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 7 del d.p.r. n. 323 del 1998, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 6, della legge n. 425 del 1997, violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 4, dell’O.M. 6 maggio 2011, n. 42, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di correttezza, buon andamento e imparzialità  dell’azione amministrativa, eccesso di potere per illogicità  manifesta, carenza di motivazione e istruttoria; 2 (punto 10 ricorso): violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 323 del 1998, violazione e falsa applicazione della legge n. 425 del 1997, violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 15, e 20, comma 4, dell’O.M. 6 maggio 2011, n. 42, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di correttezza, buon andamento e imparzialità  dell’azione amministrativa, eccesso di potere per illogicità  manifesta, carenza di motivazione e istruttoria, disparità  di trattamento.
La sig.ra Valecce ha chiesto inoltre, fin d’ora, nella ipotesi di accoglimento del ricorso, la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, ex art. 67 c.p.a. che proceda alla attribuzione del punteggio nei suoi confronti.
Si sono costituiti a resistere in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “G. Bianchi Dottula” di Bari e la III Commissione Esami di Stato presso il Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “G. Bianchi Dottula” di Bari, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame; l’Avvocatura Distrettuale ha altresì depositato la relazione illustrativa del suddetto Liceo del 20 settembre 2011.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 21 giugno 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
La domanda demolitoria del ricorso è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Con il primo motivo di ricorso la sig.ra Marina Valecce ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 7 del d.p.r. n. 323 del 1998, violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 6, della legge n. 425 del 1997, violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 4, dell’O.M. 6 maggio 2011, n. 42, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di correttezza, buon andamento e imparzialità  dell’azione amministrativa, eccesso di potere per illogicità  manifesta, carenza di motivazione e istruttoria.
Parte ricorrente lamenta che, alla luce della suddetta normativa, essa sarebbe stata (e sarebbe) in possesso dei requisiti per l’assegnazione del punteggio bonus e cioè in una situazione in cui “¦il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari ad almeno 70 punti¦”, avendo ottenuto punti 19 di credito scolastico e un punteggio complessivo all’esame di punti 70 (40/45 per le prove scritte e 30/30 per la prova orale); la contraddittorietà  della condotta degli esaminatori si evincerebbe chiaramente dalla nota del 14 luglio 2011, con la quale era stata riscontrata la sua richiesta di accesso agli atti, in quanto lo stesso Presidente della Commissione avrebbe “confessato” il possesso dei requisiti di legge per l’assegnazione del punteggio bonus , ma senza che ne fosse scaturita la naturale conseguenza della assegnazione stessa.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha articolato le seguenti censure: violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 323 del 1998, violazione e falsa applicazione della legge n. 425 del 1997, violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 15, e 20, comma 4, dell’O.M. 6 maggio 2011, n. 42, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di correttezza, buon andamento e imparzialità  dell’azione amministrativa, eccesso di potere per illogicità  manifesta, carenza di motivazione e istruttoria, disparità  di trattamento.
Parte ricorrente contesta la predeterminazione dei criteri in quanto, a suo avviso, i criteri di attribuzione del bonus da 1 a 5, come risultanti dal verbale della Commissione del 20 giugno 2011, non sarebbero in grado di evidenziare l’iter logico seguito in base al quale, in presenza di più alunni meritevoli, ad uno sia stato attribuito i predetto riconoscimento in misura maggiore rispetto ad un altro.
La Commissione si sarebbe limitata ad individuare semplicemente l’attribuzione di un punteggio minimo/massimo al quale avrebbe associato l’assegnazione del punteggio bonus senza specificare per quali criteri e/o meriti sarebbe stato attribuito il punteggio di 1 piuttosto che 3 o 4.
Sulla base di tali criteri sarebbero stati esclusi candidati, come la ricorrente, che avevano ottenuto il punteggio complessivo dell’esame minimo di punti 70, richiesto dalla legge, per ottenere l’attribuzione del punteggio bonus; lamenta altresì la disparità  di trattamento nei confronti delle due studentesse che avrebbero ottenuto il bonus per cui è causa, sig.re Calicchia e Palazzo, che si sarebbero trovate nelle stesse precondizioni previste dalla legge, avendo ottenuto il punteggio complessivo dell’esame, rispettivamente di 75 e 73.
Colgono nel segno entrambi i motivi di ricorso che il Collegio ritiene opportuno esaminare congiuntamente al fine di una completa più esaustiva analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio.
Preliminarmente si ritiene utile inquadrare la fattispecie nell’ambito della vigente normativa disciplinante la materia.
L’art. 3 – Contenuto ed esito dell’esame- della legge 10 dicembre 1997, n. 425, al comma 6, per quello che in questa sede interessa dispone: “A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. ¦ Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. ¦¦Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. ¦.. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.”
Di identico contenuto è la disposizione contenuta nel relativo regolamento e specificatamente nel comma 7 dell’art. 4 del d.p.r. 23-7-1998 n. 323.
L’O.M. 6 maggio 2011, n. 42 all’art. 20, comma 4 dispone: “Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame può motivatamente integrare, secondo i criteri determinati ai sensi dell’art. 13, comma 11, il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari ad almeno 70 punti. Ai sensi dell’art. 12, comma 15, per l’attribuzione del punteggio integrativo si seguono le procedure di cui all’art. 15, comma 7 e all’art. 16, comma 6 e comma 9.”; il richiamato art. 13, al comma 11 prevede: “Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, ¦..Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.”
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame alla luce della suddetta normativa, il Collegio deve concludere che la sig.ra Valecce, avendo ottenuto 19 punti di credito scolastico (superiori ai 15 punti minimi necessari) ed un punteggio complessivo nelle prove di esame di punti 70 (pari a quello richiesto), era ed è in possesso dei requisiti di legge per l’assegnazione del punteggio integrativo, come peraltro risulta in atti dalla stessa nota prot. n. 4881 del 14 luglio 2011 con la quale il Presidente della Commissione III aveva riscontrato la sua richiesta di accesso agli atti per i criteri di attribuzione del bonus.
Infatti in tale nota, versata in atti, il Presidente della Commissione III dopo aver rappresentato che tali criteri, “funzionali alla valorizzazione delle eccellenze, sono stati: – Votazione complessiva da 90 a 94, punti 2 di bonus – Votazione complessiva da 95 a 99, da 1 a 5 punti di bonus fino a 100.” aveva aggiunto: “La candidata Valecce Marina aveva totalizzato, al termine delle prove, 40 punti nelle prove scritte, punto 30 nel colloquio” quindi 70 “e punti 19 di credito, per un totale di 89..”.
Il Collegio ritiene che sia stata, quindi, palesemente violata la suddetta normativa che prevede l’attribuzione del punteggio integrativo anche per i candidati che abbiano i requisiti minimi previsti dalla legge n. 425 del 1997, ribaditi dal regolamento di esecuzione della legge stessa e, per l’anno scolastico 2010-2011, dall’ordinanza ministeriale 6 maggio 2011, n. 42.
Si ritiene, altresì, che sia fondato anche il secondo motivo di ricorso.
Si ritiene opportuno riportare di seguito il testo del verbale della Commissione del 20 giugno 2011, nella parte relativa ai criteri di attribuzione del punteggio integrativo da 1 a 5: “Dopo ampia discussione, la Commissione delibera quanto segue: Si privilegerà  l’eccellenza, pertanto i candidati che avranno totalizzato un punteggio 1. da 90 a 94 riceveranno in attribuzione 2 punti di bonus 2. da 95 a 99 riceveranno in attribuzione da 1 a 5 punti. Per l’assegnazione della lode ci si limita a prendere atto che non ci sono i presupposti giuridici previsti dal comma 5 art. 20 dell’O.M. 42/11¦”.
Il Collegio condivide quanto statuito dalla sentenza della Sezione II del T.A.R. Genova, n. 46 del 9 gennaio 2009, peraltro richiamata proprio nella relazione illustrativa del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “G. Bianchi Dottula” di Bari del 20 settembre 2011 depositata in giudizio dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, laddove sostiene che la Commissione avrebbe dovuto prevedere un criterio di graduazione del punteggio integrativo da un minimo di 1 ad un massimo di 5 ed indicare con quale progressività  attribuire rispettivamente 1, 2, 3, 4 e 5 punti.
La stessa Avvocatura Distrettuale nella memoria del 17 maggio 2012 scrive in neretto che la Commissione “può motivatamente integrare” ma questo non è accaduto nella fattispecie oggetto di gravame.
Innanzitutto la Commissione non ha motivato l’esclusione dell’attribuzione del punteggio ai candidati che avevano i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente in materia; inoltre non è chiaro l’iter logico da essa seguito che ha portato ad attribuire 2 punti di bonus ai candidati che avessero riportato complessivamente un punteggio da 90 a 94 e da 1 a 5 per quelli che avessero riportato complessivamente un punteggio da 95 a 99, essendosi limitata ad indicare genericamente “Si privilegerà  l’eccellenza”.
Occorre altresì evidenziare che la carenza di motivazione porta a mettere in luce anche profili di irrazionalità  in quanto, senza l’indicazione di parametri, non si comprende, a titolo esemplificativo, perchè ad un candidato cha abbia riportato un punteggio da 90 a 94 gli siano stati attribuiti 2 punti sulla base del punto 1. del verbale, al pari di un altro candidato che si è visto attribuire ugualmente 2 punti, ma abbia riportato un punteggio da 95 a 99 e, quindi, abbia ottenuto il bonus in base al punto 2. del medesimo verbale essendo i 2 punti previsti per entrambi i punteggi, ma senza specificare, appunto, i criteri di attribuzione.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, deve essere accolta la domanda demolitoria dell’odierno gravame e, conseguentemente, devono essere annullati i provvedimenti impugnati, per quanto di ragione della sig.ra Marina Valecce.
Il Collegio rigetta, invece, la domanda per la condanna al risarcimento del danno, pure formulata con il gravame in esame.
Parte ricorrente lega la domanda di risarcimento del danno nel ricorso in generale a titolo esemplificativo ad attribuzioni di borse di studio, all’esonero totale e/o parziale del pagamento delle tasse universitarie e, nella memoria depositata per l’udienza di discussione, in particolare rappresenta che deriverebbe dalla mancata possibilità  di intraprendere e/o iniziare un percorso di studi presso l’Università  degli Studi di Milano “Bicocca”.
Nella prospettazione di parte ricorrente tale mancata partecipazione sarebbe dipesa dalla omessa attribuzione del punteggio integrativo per cui è causa.
Senonchè, in base alla presente decisione, spetta alla ricorrente non già  l’attribuzione di un predeterminato punteggio tale per cui possa essere già  ora possibile accertare l’effettiva esistenza ed entità  del danno da perdita dichance lamentata, bensì la sola pretesa tutelata ad una rideterminazione del punteggio sicuramente in aumento, ma non ancora specifico prima del doveroso riesercizio della funzione da parte dell’Amministrazione; solo dopo il riesercizio del potere sarà  oggettivamente possibile stabilire l’avvenuta realizzazione dei danni ravvisabili da perdita di chance. Tali danni allo stato non sono nè accertabili, nè quantificabili.
Conclusivamente la domanda per la condanna al risarcimento del danno deve essere allo stato respinta.
Il Collegio, in considerazione del principio della soccombenza reciproca, ritiene che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda demolitoria e per l’effetto annulla gli atti impugnati per quanto di ragione della parte ricorrente.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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