1. Pubblica sicurezza – Permesso di soggiorno – Pregressa espulsione amministrativa – Diniego di reingresso – Attività  vincolata – Sussiste – Fattispecie
 
2. Pubblica sicurezza – Permesso di soggiorno – Diniego – Mancata traduzione in lingua – Illegittimità  – Quando non sussiste

1. La perdurante efficacia di un pregresso provvedimento di espulsione inibisce all’Amministrazione il rilascio del permesso di soggiorno di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 286/1998, rendendo il diniego opposto ex art. 31 D.P.R. n. 394/1999 espressione di attività  vincolata e, come tale, non annullabile per vizi del procedimento ex art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990, nè suscettibile di essere censurata sotto il profilo della proporzionalità  e adeguatezza non dovendosi eseguire – stante il predetto carattere vincolato – alcuna comparazione degli interessi coinvolti (nella specie, il TAR ha ritenuto legittimo il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in quanto fondato sulla vincolata applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 394/1999 per essere stata la ricorrente destinataria di un pregresso provvedimento di espulsione con divieto di reingresso sul territorio nazionale e per non essere in possesso della speciale autorizzazione di cui all’art. 13, comma 13, D.Lgs. n. 286/1998).


2. Non può ritenersi l’illegittimità , per omessa traduzione in lingua, del provvedimento impugnato, laddove dal contenuto del ricorso proposto si evinca  l’esatta comprensione da parte del ricorrente della portata lesiva del provvedimento stesso, con la conseguenza che la relativa censura deve essere dichiarata inammissibile per difetto di una concreta ed attuale lesione.


* * * 


Vedi Cons. St., sez. III, sentenza 29 luglio 2014, n. 4023 – 2014; ordinanza 16 novembre 2012  4517 – 2012 ric. n. 7660 – 2012


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N. 01643/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01138/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2012, proposto da: 
Tinatin Sultanishvili, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli 138; 

contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 
Questura di Bari; 

per l’annullamento
del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato emesso in data 12 maggio 2012 e notificato in data 5 giugno 2012, cat.a, 11/2012/lmm. n. 20/p.s.
nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Laura Marzano;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012, il difensore della ricorrente avv. Tiziana Sangiovanni;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato:
che la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Bari ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
che il censurato diniego è stato adottato ex art. 31, comma 1, del DPR n. 394/1999, poichè la ricorrente in data 24 novembre 2006, con diverse generalità , è stata oggetto di provvedimento di espulsione con divieto di reingresso sul territorio nazionale e non è stata richiesta e ottenuta la “speciale autorizzazione” di cui all’art. 13, comma 13 del D. Lgs. n. 286/1998;
che la ricorrente, con il presente ricorso, ha dedotto:
– la violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 per omessa adozione del preavviso di rigetto;
– la violazione dell’art. 5 del D. Lgs. n. 286/1998 per omessa verifica della sussistenza di sopravvenuti elementi che consentirebbero il rilascio del titolo richiesto rappresentati, si sostiene, dall’effettivo svolgimento di attività  lavorativa nell’attesa delle determinazioni dell’Amministrazione circa la propria istanza;
– la violazione del principio di proporzionalità ;
– la violazione degli art. 3 del DPR n. 344/2004 e dell’art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998 per omessa traduzione del provvedimento impugnato in lingua georgiana;
Considerato:
che la perdurante efficacia del pregresso provvedimento di espulsione inibisce all’Amministrazione il rilascio del permesso di soggiorno rendendo il diniego opposto espressione di attività  vincolata e, come tale, non annullabile per vizi del procedimento ex art. 21octies, comma 2°, della L. n. 241/1990;
che il richiamato vincolo, privando di connotati discrezionali la decisione assunta dall’Amministrazione, non consente alla medesima le invocate valutazioni ex art. 5 del D. Lgs. n. 286/1998;
che per le medesime ragioni, vertendosi in tema di procedimento ad esito predeterminato dalla norma (art. 31, comma 1, del DPR n. 394/1999), è assente qualsivoglia comparazione di interessi suscettibile di essere censurata sotto il profilo della proporzionalità  ed adeguatezza;
che la proposizione del presente ricorso nonostante l’omessa traduzione in lingua del provvedimento attesta l’esatta comprensione, da parte della ricorrente, della portata lesiva del provvedimento impugnato determinando l’inammissibilità  della relativa censura per difetto di una concreta ed attuale lesione conseguente all’illegittimità  dedotta;
Ritenuto:
che sussistano i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
che, stante l’illustrata infondatezza delle censure formulate, il ricorso debba essere respinto;
che sussistano, tuttavia, in virtù della specificità  delle questioni trattate, giuste ragioni per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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