Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Nullità  della notifica – Deposito ricorso – Termini dimidiati – Tardività  – Fattispecie

La notifica del ricorso di primo grado effettuata presso la sede del Ministero, in quanto nulla, non rileva ai fini del computo del termine per il deposito del ricorso; nella fattispecie è irricevibile il ricorso per l’ottemperanza depositato tenendo conto di tale notifica e, dunque, tardivamente in considerazione dei termini dimidiati ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a..

N. 01519/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00767/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2012, proposto da: 
Michele Giuliodibari, rappresentato e difeso dall’avv. Attilio Spagnolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Abbrescia 50; 
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, non costituito; 
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 6014/08 del Tribunale di Trani;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Attilio Spagnolo;
 
Rilevato che il ricorso è stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari in data 14 maggio 2012 ed è stato depositato in data 1 giugno 2012;
Considerato che non rileva la data della notifica indirizzata al Ministero nella sede in viale Trastevere – Roma, poichè secondo consolidata giurisprudenza il ricorso di primo grado deve essere necessariamente notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. IV, 19 dicembre 2008 n. 6407);
Ritenuto di dover dichiarare l’irricevibilità  per tardivo deposito, ai sensi dell’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., trattandosi di ricorso per ottemperanza, soggetto alla dimidiazione dei termini processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Savio Picone, Presidente FF, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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