1. Commercio, industria e turismo – Concessione di esercizio di monopolio- Concessione di rivendita di tabacchi per aree di servizio destinate alla distribuzione dei carburanti – Attività  integrative- Rigetto dell’istanza di rilascio- Illegittimità – Sussiste
2. Commercio, industria e turismo – Concessione di esercizio di monopolio- Concessione di rivendita di tabacchi per aree di servizio destinate alla distribuzione dei carburanti- Circolare R. Puglia n.2/06 – Limiti e presupposti applicativi- Natura interna- Prevalenza del dettato normativo

1. àˆ illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di autorizzazione all’apertura di una rivendita speciale di tabacchi nel locale bar di una stazione di servizio in virtù delle previsioni di un quadro normativo di riferimento vigente, nazionale e regionale, favorevoli. Nello specifico in virtù di una serie di disposizioni normative specifiche -la L. n. 1293/57, la L. n.133/08 ed infine della L.R. Puglia n. 23/04- è consentito l’esercizio di tale attività  all’interno delle stazioni di servizio considerato il carattere integrativo delle stesse non oil, rispetto alla distribuzione di carburanti.
2. In tema di rilascio di concessione di esercizio di attività  di rivendita di tabacchi e generi di monopolio all’interno di una stazione di distribuzione di carburanti, rispetto alle disposizioni contenute in una circolare regionale – nello specifico la n. 2/06 R. Puglia che subordina l’istituzione di nuove rivendite speciali di tabacchi a determinati criteri di concessione tra cui quelli legati alle distanze-, prevale il dettato normativo in virtù della natura meramente interpretativa ad uso interno della prima. 

N. 01356/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01592/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Raffaele Savino, rappresentato e difeso dall’avv. Mariano Alterio, con domicilio eletto presso Mariano Alterio in Bari, via De Nicolo’, 48; 

contro
Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ufficio Regionale per la Puglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento
dell’atto n.2632 del 30.07.2010, comunicato al ricorrente in data 3.08.2010, con cui è stata rigettata l’istanza di autorizzazione alla rivendita di generi di monopolio presso la stazione di servizio automobilistico del ricorrente.
motivi aggiunti:
dell’atto n. 4653 del 22.12.2010, con cui è stata nuovamente rigettata l’istanza di autorizzazione alla rivendita di generi di monopolio presso la stazione di servizio automobilistico del ricorrente, a seguito dell’ordine di riesame impartito da codesto ecc.mo collegio nell’ordinanza n. 868 del 18.11.2010;
e per la condanna
dell’amministrazione resistente a risarcire i danni procurati al ricorrente a causa della reiterata attività  illegittima dalla stessa svolta nel procedimento in questione;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato – Ufficio Regionale per la Puglia e di Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2012 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Alterio Mariano e avv. dello Stato I. Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente, titolare di una stazione di servizio per automobilisti sita in prossimità  del comune di Gravina in Puglia, alla via Bari km 70,705 impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento previa concessione di misure cautelari.
Con istanza del 16.12.2009, il ricorrente ha chiesto all’Ente Regionale dei Monopoli di Stato – Ufficio Regionale per la Puglia – il rilascio di apposita concessione per la rivendita speciale di tabacchi all’interno del locale bar sito nella stazione di servizio per automobilisti di sua proprietà , locata in Gravina in Puglia alla via Bari km 70,705.
All’esito dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione dei Monopoli, con nota prot. 28064 del 24.5.2010, l’Ufficio Regionale per la Puglia ha negato il rilascio della richiesta concessione, sul presupposto che “¦non si ravvisano particolari ed eccezionali esigenze di servizio tali da giustificare l’impianto di una rivendita speciale di tabacchi presso la struttura di proprietà  del ricorrente, vista la presenza di un’altra rivendita, la n. 25, sita in via Bari 133 a metri 233 dalla stazione di servizio oggetto della richiesta, provvista anche di distributore automatico di generi di monopolio in grado, quindi, di assicurare il servizio di approvvigionamento per tutto l’arco della giornata”.
Con ricorso per motivi aggiunti, inoltre, il ricorrente ha impugnato la nota provvedimento n°4653 del 22.12.2010, con la quale l’Amministrazione ha nuovamente negato il rilascio della concessione di rivendita speciale di tabacchi, in seguito a riesame della richiesta disposto con ordinanza di questo TAR n°868 del 18.11.2010.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:
Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (art.83 bis, comma 17 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/08); eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; erronea presupposizione; contraddittorietà ; ingiustizia; illegittimità  propria e derivata.
Violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione di legge (art.83 bis, comma 17 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/08; L.R. 23/04, art.13 del R.R.10.1.2006, n.2, art.22 della L. 1293/57 e art.53 del D.P.R. n.1074/58); eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; erronea presupposizione; contraddittorietà ; ingiustizia; disparità  di trattamento; illegittimità  propria e derivata.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione dei Monopoli, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
Chiamata la causa per la discussione, all’udienza del 27 aprile 2012, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Questo TAR ha più volte avuto modo di chiarire, con numerose pronunce, quali siano i criteri di concessione delle rivendite speciali di generi di monopolio all’interno degli impianti di distribuzione di carburanti, ottenendo il conforto della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.
La normativa di riferimento nella specifica materia è quella contenuta nella L. 22 dicembre 1957 n.1293 la quale, all’art. 22, dispone che ” le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze di pubblico servizio, anche di carattere temporaneo, quando a giudizio dell’Amministrazione mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria ovvero al rilascio di apposito patentino”.
La normativa di attuazione di tale legge, rappresentata dal D.P.R. 14 ottobre 1958 n.1074, ribadisce che le rivendite speciali sono istituite ovunque ricorrano necessità  di servizio finalizzate ad una ottimale distribuzione della rete di vendita, alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino.
Tale quadro normativo ha trovato, da ultimo, una recente conferma nel D.L. 112/2008, convertito in L. 133/08, il quale all’art. 83 bis, comma 17, in adesione ai rilievi formulati in sede europea circa il rispetto delle norme sull’equa concorrenza, reca una nuova disciplina in tema di liberalizzazioni nell’istituzione e nelle distanze tra impianti di distribuzione di carburanti su tutto il territorio nazionale, e ricomprende tra le attività  integrative che possono svolgersi all’interno delle stazioni di servizio anche le cosiddette attività  non oil.
A ciò deve aggiungersi, infine, l’apposita normativa locale vigente nella Regione Puglia e contenuta nella L.R. 13 dicembre 2004 n°23, articolo 4 comma II, la quale prevede espressamente che all’interno delle stazioni di servizio adibite alla distribuzione di carburanti, possano esercitarsi attività  integrative quali quelle di bar, autolavaggio e generi di pubblico servizio, tra le quali è ricompresa anche quella di rivendita di tabacchi e di generi di monopolio.
La normativa regionale citata prevede che tutte le predette attività  non oil sono consentite in deroga alla disciplina di settore.
Alla luce del quadro normativo di riferimento, è illegittimo il provvedimento di diniego impugnato dal ricorrente, stante il suo diritto di ottenere il rilascio della richiesta concessione di rivendita speciale nel locale bar della stazione di servizio di sua proprietà .
Nè può, infine, venire in soccorso delle ragioni a sostegno del rigetto del ricorso, il rilievo che la circolare regionale n.2/06 subordina l’istituzione di nuove rivendite speciali di tabacchi all’interno di stazioni di servizio e bar in esse ubicate, a determinati criteri di concessione – tra i quali la dotazione di un piazzale di mq 1000 o superiore, la sussistenza di una distanza di almeno mt 500 dalla più vicina rivendita ordinaria, che si eleva a 1 km se la rivendita più vicina sia ubicata nello stesso senso di marcia di quella richiedente la nuova licenza – in quanto la circolare ha natura meramente interpretativa ad uso interno, dovendo conseguentemente prevalere il dettato normativo.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti.
Le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per spese diritti e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Bari Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 per spese diritti e onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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