1. Pubblica istruzione – Concorsi – Accesso all’impiego – Personale “ATA” – Sanzione disciplinare – Cancellazione graduatoria – E’ legittima


2. Pubblica istruzione – Concorsi – Accesso all’impiego – Personale “ATA” – Verifica permanenza requisiti inserimento in graduatoria – Necessità 


3. Pubblica istruzione – Concorsi – Accesso all’impiego – Personale “ATA” – In assenza dei requisiti – Impossibilità 


4. Pubblica istruzione – Concorsi – Accesso all’impiego – Personale “ATA” – Sanzione disciplinare del licenziamento – Cancellazione graduatoria – E’ provvedimento vincolato


5. Pubblica istruzione – Concorsi – Accesso all’impiego – Personale “ATA” – Sanzione disciplinare -Cancellazione graduatoria – Omessa comunicazione avvio procedimento – Non rileva

1. E’ legittima la misura della cancellazione dalla graduatoria del personale “ATA” disposta in conseguenza del provvedimento sanzionatorio del licenziamento, ancorchè intervenuto successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle relative domande di inserimento.


2. Costituisce onere della p.A. verificare la persistenza dei requisiti di permanenza nella graduatoria del personale “ATA” all’atto del materiale conferimento del previsto incarico.


3. In riferimento alle graduatorie del personale “ATA”, è preclusa l’assunzione dell’incarico in assenza -ancorchè sopravvenuta- dei relativi imprescindibili requisiti.


4. Ha natura vincolata il provvedimento di cancellazione dalla graduatoria del personale “ATA”, disposto in conseguenza del provvedimento sanzionatorio del licenziamento.


5. In forza della natura vincolata del provvedimento di cancellazione dalla graduatoria del personale “ATA”, disposto in conseguenza del provvedimento sanzionatorio del licenziamento, l’omessa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento non importa illegittimità  di quest’ultimo. 

N. 01352/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01499/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1499 del 2010, proposto da: 
Paolo Piperis, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale Leogrande, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Abate Gimma n.147; 

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Usp – Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E.Morante” di Giovinazzo, Ipsscts “T.Traetta” di Bitonto, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Bari, alla via Melo n.97; 

nei confronti di
Aldo Nunzio Sinesi; 

per l’annullamento
-del decreto del 25/8/2010 prot. n. 0003533 nella parte in cui dispone «il Sig. sig. PIPERIS Paolo nt. A Bitonto (Ba) il 31/01/1960 ” inserito nella Graduatoria Provinciale Permanente approvata con D.D.3311/1 e 3311/4 rispettivamente nei giorni 20/07/2010 e 10/08/1010, per il profilo di “Assistente Tecnico” nelle scuole al posto n. 8 con punti 64, per i motivi espressi in premessa àˆ DEPENNATO dalla graduatoria in questione», detto provvedimento era adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VII ” Ambito Territoriale per la Provincia di Bari;
-del Verbale del giorno 25 agosto 2010, ore 11 – “Assistenti tecnici immessi in ruolo dal 1° settembre 2010” con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ” Ufficio VII ” Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, individua ed immette in ruolo dal 01/09/2010, gli aspiranti utilmente collocati ai primi posti (fino al 17) della Graduatoria Provinciale Definitiva del Personale ATA ” Assistenti Tecnici ex art. 554 del D.Lgs. 297/1994 (pubblicata con nota 3311/A del 20/07/2010 e ripubblicata con successiva nota prot. n. 3311/4 del 10/08/2010), nella parte in cui esclude dall’immissione in ruolo il sig. PIPERIS Paolo, pur utilmente collocato al posto n. 8 della ridetta graduatoria;
– di ogni altro atto antecedente e/o susseguente, anche endoprocedimentale, comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compreso:
a) ogni atto di conferimento dell’incarico di Assistente Tecnico a tempo indeterminato dal 01/09/2010 in favore dei candidati collocati oltre il settimo posto con esclusione del sig. PIPERIS Paolo;
b) della graduatoria permanente provinciale definitiva del personale ATA di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/1994, pubblicata con nota 3311/A del 20/07/2010 e ripubblicata con successiva nota prot. n. 3311/4 del 10/08/2010 (entrambi emessi dall’USR ” Ambito Territoriale per la Provincia di Bari), all’esito del concorso per soli titoli per l’inclusione e/o l’aggiornamento del punteggio nelle ridette graduatorie per il profilo professionale di assistente tecnico indetto con D.D. n. 12 del 01/03/2010, come modificata dal decreto del 25/08/2010 prot. n. 0003533 con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ” Ufficio VII ” Ambito Territoriale per la Provincia di Bari ha disposto il depennamento del sig.PIPERIS Paolo dal posto n. 8;
e per il risarcimento
del danno patrimoniale e non, subito e subendo dal ricorrente, conseguente all’illegittima condotta dell’amministrazione scolastica, siccome descritta nel presente atto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca,dell’Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, dell’Usp – Ufficio Scolastico Provinciale di Bari e di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E.Morante” di Giovinazzo e dell’Ipsscts “T.Traetta” di Bitonto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 marzo 2012 la dott.ssa Giacinta Serlenga e rilevato che nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. Paolo Piperis, odierno ricorrente, assistente tecnico con contratto a tempo determinato sino al 30.8.2010 presso l’IISS “Morante” di Giovinazzo, in servizio presso la sede associata di Bitonto, a seguito di instaurazione a suo carico di procedimento disciplinare, in data 21 luglio 2010 è stato destinatario della sanzione del licenziamento senza preavviso ai sensi dell’art.95 del C.C.N.L. del Comparto scuola per gli addebiti e le motivazioni esplicitate nel relativo provvedimento. In conseguenza di questo è stato depennato dalle graduatorie permanenti per il profilo di “Assistente tecnico” nelle scuole.
Con il gravame in epigrafe ha impugnato siffatta determinazione articolando due motivi di ricorso, rispettivamente sul piano sostanziale e procedimentale.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e all’udienza del 29 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- La questione da un punto di vista sostanziale ruota intorno alla legittimità  della misura della cancellazione dalla suddetta graduatoria in conseguenza del provvedimento sanzionatorio di licenziamento disposto nei confronti del ricorrente.
Con il primo motivo di gravame si lamenta l’illegittimità  della misura adottata in considerazione del fatto che la sanzione disciplinare sia intervenuta ad inserimento già  avvenuto, laddove al momento della scadenza dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali che hanno condotto alla redazione della graduatoria stessa il sig. Piperis era in possesso dei requisiti richiesti; nello specifico era regolarmente in servizio e non era ancora stato colpito da alcun addebito.
In buona sostanza, secondo le prospettazioni di parte ricorrente, alcun peso potrebbe essere assegnato alla sanzione disciplinare intervenuta successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con conseguente cristallizzazione della posizione conseguita nella graduatoria per cui è causa.
La tesi non può essere condivisa. Incombe sull’Amministrazione l’onere di verificare la persistenza dei requisiti all’atto del materiale conferimento dell’incarico; diversamente opinando si consentirebbe l’assunzione dell’incarico stesso pur in assenza -sebbene sopravvenuta- dei relativi imprescindibili requisiti. Espressamente invero l’art.7, punto 7.2, lett.c), del D.M. n.75/2010 escludeva dalla partecipazione alla procedura coloro che fossero risultati destinatari delle sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo, facendo esplicito riferimento al licenziamento con o senza preavviso.
Il primo motivo non può pertanto trovare accoglimento.
Il secondo motivo non può invece condurre all’annullamento degli atti gravati ai sensi e per gli effetti dell’art.21 octies, comma secondo, della legge n.241/90 poichè attiene alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ma il procedimento in questione, considerata la natura vincolata delle determinazioni assunte, non avrebbe potuto avere esito diverso.
3.- In sintesi il ricorso non può essere accolto. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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