Energie da fonti rinnovabili – Impianto eolico – Autorizzazione unica –  Verifica di assoggettabilità  a v.i.a. – Silenzio inadempimento –  Atto pregiudiziale – Conseguenze

Nel procedimento di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto eolico la verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale prevista dall’art. 16 della L.R. Puglia n. 11/2001 è atto pregiudiziale, con l’effetto che il silenzio inadempimento certamente imputabile alla Provincia per non aver concluso lo screening di assoggettabilità  nel termine dei 60 giorni previsti dall’art. 16 della L.R. N. 11/2001, non può essere invece ascritto anche alla Regione che, in assenza dello screening di assoggettabilità , non ha potuto rilasciare nei termini di legge l’autorizzazione unica richiesta dalla ricorrente. 
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Vedi Cons. di Stato, sez. V, sentenza 21 novembre 2012, n. 5892 – 20124777 – 2012
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Idem TAR Puglia Bari, sez. I, 21 maggio 2012 n. 985.
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N. 01023/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2012, proposto da E.On Climate & Renewables Italia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Marrama, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Pinto, in Bari, via Manzoni, 93;

contro
Regione Puglia;
Provincia di Foggia;

nei confronti di
Ecoware s.p.a.;
Power Time Wind s.r.l. – Ptw s.r.l.;

per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 dlgs n. 387/2003 avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte eolica nel Comune di Torremaggiore, denominato “Costa Borea”, della potenza di 92,5 MW (cod. domanda E/67/2010, integrata con PEC 24.7.11, cod. pratica AKMJ913, Accr_NT8RRO8), nonchè del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata dalla ricorrente in data 31.12.2010 in merito al medesimo progetto;
e per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento per la realizzazione di detto impianto, previo esercizio del potere sostitutivo previsto dall’art. 26, comma 2 dlgs n. 152/2006 e dalla D.G.R. Puglia n. 3029/2010, punto 3.15, in materia di VIA;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Chiara Marrama;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
1. La società  ricorrente E.On Climate & Renewables Italia s.r.l. chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale (VIA) ex art. 16 legge Regione Puglia n. 11/2001, relativa al un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi nel territorio del Comune di Torremaggiore, denominato “Costa Borea”, istanza presentata dalla stessa ricorrente in data 24.7.2008 ed integrata in data 3.12.2010.
Chiede, altresì, accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza, prodotta in data 6.8.2010, al fine di ottenere l’autorizzazione unica ex art. 12 dlgs n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio del predetto impianto.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 241/1990, dell’art. 12, comma 4 dlgs n. 387/2003, nonchè della legge Regione Puglia n. 11/2001, lamentando che nè la Provincia di Foggia, nè la Regione Puglia si sono espressamente pronunciate entro i termini previsti dalle normative da ultimo menzionate.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.
Alla camera di consiglio del 18 aprile 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento con riferimento alla domanda rivolta nei confronti della Provincia di Foggia.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussistono la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di verifica di assoggettabilità  a v.i.a. del progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica sito nel territorio del Comune di Torremaggiore, denominato “Costa Borea”.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità  a v.i.a. è sottoposta al termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 16 legge Regione Puglia n. 11/2001.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento, senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza di verifica di assoggettabilità  a v.i.a.
La domanda contro il silenzio serbato dalla Provincia di Foggia deve, quindi, essere accolta, ordinando alla stessa Provincia di pronunciarsi espressamente sull’istanza della società  ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Deve essere, viceversa, disattesa la domanda proposta nei confronti della Regione Puglia, posto che la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale (screening) di competenza della Provincia è pregiudiziale rispetto alle successive valutazioni della Regione relative all’eventuale rilascio dell’autorizzazione unica.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra domanda, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente, per la verifica di assoggettabilità  a v.i.a. del progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica sito nel territorio del Comune di Torremaggiore, denominato “Costa Borea”.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente E.On Climate & Renewables Italia s.r.l., liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di cui all’art. 2, co. 8, L. 7 agosto 1990 n. 241, come modificato dall’art. 1 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (conv. in L. 4 aprile 2012 n. 35).
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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