Istruzione pubblica – Professori universitari – Ricostruzione della carriera – Servizi valutabili – Criteri

 
Le norme di cui agli artt. 103 d.p.r. n. 382/1980 e 7 legge n. 28/1980, nella parte in cui contemplano le categorie equiparate per le quali è espressamente ammesso il riconoscimento del periodo corrispondente alla frequenza del corso (nella specie, di dottore di ricerca) ai fini della ricostruzione della carriera dei professori universitari, devono essere interpretate in modo tassativo, quindi non suscettibile di estensione analogica (in  applicazione del suddetto principio, il TAR ha rigettato il ricorso rilevando che nelle norme in esame non è menzionato il periodo di frequenza del dottorato di ricerca ai fini della ricostruzione della carriera, nè la scelta del legislatore, data l’ampia discrezionalità  sul punto, è passibile  di censura d’incostituzionalità ).
 

N. 01016/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01508/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2006, proposto da Damato Antonietta Rosaria Paola, rappresentata e difesa dall’avv. Michelangelo Pinto, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcella Loizzi e Gaetano Prudente, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura sita nel Palazzo Ateneo, in Bari, piazza Umberto I, 1;

per l’annullamento
– del decreto rettorale del 15 marzo 2006, n. 2518, comunicato il 30 maggio 2006;
– nonchè di ogni altro atto a questo connesso, conseguente o presupposto;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconoscere ai fini giuridici ed economici il periodo corrispondente alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in Diritto internazionale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 per le parti i difensori avv.ti Mariano Alterio, su delega dell’avv. Michelangelo Pinto, Marcella Loizzi e Gaetano Prudente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Damato Antonietta Rosaria Paola nella qualità  di professore associato confermato a tempo pieno presso la Facoltà  di Giurisprudenza dell’Università  degli Studi di Bari chiedeva al Rettore, ai fini della ricostruzione della carriera, il riconoscimento del periodo corrispondente alla frequenza del corso di dottorato di ricerca in diritto internazionale.
Il Rettore con il gravato decreto n. 2518 del 15 marzo 2006 negava il riconoscimento del periodo sul presupposto della mancata previsione della suddetta ipotesi da parte dell’art. 103 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382.
La deducente Damato impugna il citato decreto rettorale.
Evidenzia parte ricorrente che ai sensi dell’art. 103, comma 2 d.p.r. n. 382/1980 il servizio prestato in una delle figure previste dall’art. 7 legge 21 febbraio 1980, n. 28 deve essere riconosciuto ai fini di carriera; che tra le attività  prestate in una delle figure di cui all’art. 7 legge n. 28/1980 vi è al punto d) quella di “perfezionandi della Scuola normale e della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa”; che in forza dell’art. 74, comma 4 d.p.r. n. 382/1980 “Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potrà  stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall’Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività  di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati”; che in virtù dell’art. 12, ultimo comma legge n. 28/1980 “Entro il termine di cui al secondo comma dell’art. 1 il Governo è delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, tenendo conto per queste ultime dell’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca”.
Rileva, inoltre, che con la direttiva MURST del 6 agosto 1998 sono state dettate le procedure necessarie per consentire l’ottenimento del provvedimento di equipollenza dei diplomi rilasciati dei suddetti Istituti superiori al titolo di dottore di ricerca; che, pertanto, il diploma rilasciato dalla Scuola normale e dalla Scuola superiore di studi universitari di Pisa, per espressa previsione normativa, deve essere considerato titolo equipollente al diploma di dottore di ricerca; che spetta alle citate Scuole dover dimostrare l’equipollenza del titolo dalle stesse rilasciato con quello di dottore di ricerca; che appare anomala la circostanza del riconoscimento ai fini di carriera, da parte del legislatore (art. 103 d.p.r. n. 382/1980), della sola partecipazione ai menzionati corsi di perfezionamento, i quali, in mancanza del provvedimento di equipollenza, non potrebbero aver alcun valore ai fini giuridici e scientifici; che al contempo il legislatore nega tale valenza alla frequenza di un corso (quello di dottorato di ricerca), cui tutte le altre Scuole di perfezionamento devono ottenere l’equipollenza; che in tal modo si crea una violazione del principio di eguaglianza per disparità  di trattamento tra i perfezionandi della Scuola normale e della Scuola superiore di Pisa ed i partecipanti ai corsi di dottorato di ricerca.
Sottolinea, infine, che una corretta interpretazione dell’art. 103 d.p.r. n. 382/1980 non può prescindere dal diritto dei dottori di ricerca di vedersi riconosciuto il periodo di frequenza del corso di dottorato anche ai fini della carriera; che, diversamente ragionando, si realizza una inammissibile disparità  di trattamento, come quella posta in essere ai propri danni con il provvedimento censurato; che in ogni caso la disposizione di cui all’art. 103 d.p.r. n. 382/1980 come da ultimo modificata dall’art. 23 legge 23 dicembre 1999, n. 488 nega il riconoscimento ai fini di carriera del periodo di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca; che detta previsione normativa è incostituzionale poichè attribuisce una ingiustificata posizione di privilegio a coloro che frequentano le Scuole di perfezionamento; che la norma di cui all’art. 23 legge n. 488/1999 attua, inoltre, una palese disparità  di trattamento fra i dottori di ricerca che sino al 31 dicembre 1999 hanno ottenuto il riconoscimento ai fini giuridici del titolo di dottore di ricerca e quelli che hanno ricevuto in epoca successiva la ricostruzione della carriera.
Si costituiva l’Amministrazione universitaria, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, gli artt. 103 d.p.r. n. 382/1980 e 7 legge n. 28/1980 (nella parte in cui contemplano le categorie equiparate per le quali è espressamente ammesso il riconoscimento del periodo corrispondente ai fini della ricostruzione della carriera) devono essere interpretati in modo tassativo e, quindi, non suscettibile di estensione analogica.
Come rimarcato da Cons. Stato, Sez. VI, 9 marzo 2010, n. 1398, «Il principio di tassatività  dell’elencazione da parte dell’art. 103 d.P.R. n. 382 del 1980 dei periodi di servizio che possono essere riconosciuti nella misura di due terzi all’atto della conferma o della nomina a professore associato va inteso in senso sostanziale con la conseguenza che, in presenza di identità  di mansioni e di livello culturale richiesto per il loro esercizio, non può introdursi un trattamento discriminatorio sulla base del “nomen iuris” già  attribuito alla qualifica. Coerentemente, il d.P.C.M. 24 settembre 1981, emanato in attuazione degli art. 79 e 80 l. n. 312 del 1980 che ha introdotto la qualifica funzionale di “funzionario tecnico” nell’ordinamento universitario, non ha enucleato un insieme di mansioni e compiti con riferimento esclusivo al profilo professionale di “tecnico laureato” ascritto all’VIII qualifica funzionale ma indica il contenuto ed il grado di professionalità  delle mansioni con indistinto riferimento a tutti i profili ascritti a detto livello di inquadramento.».
La mancata previsione, nel corpo del citato art. 103 d.p.r. n. 382/1980 (come da ultimo novellato dall’art. 23 legge n. 488/1999), della specifica ipotesi del periodo di frequenza del corso di dottorato di ricerca ai fini della ricostruzione della carriera non determina – ad avviso di questo Collegio – alcun vizio di legittimità  costituzionale della disposizione de qua, in presenza di una discrezionalità  del legislatore esercitata in modo non arbitrario e non irragionevole.
Nè ritiene questo Collegio di ravvisare – nell’ottica della tassatività  in senso sostanziale di cui alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 1398/2010 – identità  di mansioni e di livello culturale tra la frequenza delle Scuole di perfezionamento di cui all’art. 7 legge n. 28/1980 e la frequenza del corso di dottorato di ricerca.
Analogo discorso deve farsi per quanto concerne la previsione di un discrimen temporale derivante dall’introduzione della novella di cui all’art. 23 legge n. 488/1999 (entrata in vigore in data 1° gennaio 2000). Anche in tal caso si è al cospetto di un legittimo esercizio della discrezionalità  legislativa non sindacabile in questa sede.
Ne consegue che il provvedimento gravato costituisce corretta applicazione della chiara disposizione di cui all’art. 103 d.p.r. n. 382/1980, non censurabile per le ragioni esposte.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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