Edilizia e urbanistica – Vincoli urbanistici – Destinazione a verde pubblico di area privata  – Natura conformativa –  Ritipizzazione dell’area – Obbligo del Comune  – Non sussiste

Non può ritenersi soggetto a decadenza quinquennale il vincolo di destinazione a verde pubblico di un’area privata, trattandosi di vincolo di natura conformativa, con l’effetto che non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di ritipizzare – pur in assenza di reiterazione dei vincolo in quanto non necessaria – l’area in questione in zona di completamento, sebbene la stessa area, nel piano particolareggiato approvato, sia rimasta libera per ragioni di salvaguardia della viabilità  e risulti circondata da “edificazione spontanea.” 

N. 01006/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01125/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1125 del 2006, proposto da Navarra Michele e Varvara Arcangela, rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilio Vito Poli e Vitina Nardiello, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Dante Alighieri, 193; 

contro
Comune di Gravina di Puglia; 

per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale di Gravina di Puglia 15 febbraio 2006 n. 8, notificata il 6 aprile 2006, recante rigetto dell’istanza di ritipizzazione urbanistica di suoli gravati da vincoli espropriativi decaduti per decorso del quinquennio.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Emilio Vito Poli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari del suolo della superficie di metri quadri 194 nell’abitato di Gravina di Puglia, censito in catasto al foglio 105, particella 340.
Secondo il piano regolatore generale, approvato nel 1994, il terreno è tipizzato FC1, “parco di quartiere”, tranne che per una porzione di metri quadri 28, che risulta “zona B4 di completamento”.
Sul presupposto che la destinazione ad uso pubblico costituisca un vincolo preordinato all’esproprio, impeditivo dello sfruttamento edilizio anche per l’estensione e la conformazione del suolo, e visto il tempo trascorso dall’approvazione del P.R.G., gli interessati hanno presentato istanza in data 20 febbraio 2003 per la ritipizzazione dell’area, tutta destinata ad essere sottoposta, secondo la prospettazione di parte, al regime della zona B4 di completamento.
Con la delibera in questa sede impugnata, il Consiglio comunale ha rigettato l’istanza nella seduta del 15 febbraio 2006, perchè la proprietà  “non è assoggettata a vincoli preordinati all’esproprio nè a vincoli che comportano l’inedificabilità  assoluta del suolo” e perchè, “pertanto, tale destinazione non ha mai perso efficacia”.
Delle censure avanzate contro tale atto è già  immediatamente percepibile l’infondatezza.
Da un lato, infatti, secondo la giurisprudenza, la destinazione a verde pubblico (così come, ad esempio, ad attrezzature ricreative o sportive), data dal piano regolatore ad aree di proprietà  privata, non comporta l’imposizione sulle stesse di un vincolo espropriativo, ma solo di un vincolo conformativo, che è funzionale all’interesse pubblico generale conseguente alla zonizzazione, effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell’edificabilità  in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale (per tutte: Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 gennaio 2012 n. 244; 3 dicembre 2010 n. 8531; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 4 novembre 2004 n. 5093).
Dall’altro, non risulta chiaro perchè una diversa reale conformazione del parco, dovuta alla volontà , espressa anche nel piano particolareggiato approvato il 31 luglio 2001, di rispettare la viabilità , così come segnata dalla circostante edificazione spontanea, abbia modificato la natura del vincolo.
Vero è che, stante la minima superficie, il detto piano particolareggiato (che non risulta impugnato) sicuramente rappresentava un nocumento laddove non includeva l’area FC1 di proprietà  dei ricorrenti in un comparto nell’ambito del quale potessero attivarsi meccanismi di perequazione.
In radice però, in considerazione di quanto premesso, il ricorso deve reputarsi inammissibile.
Le contestazioni degli istanti infatti muovono dal presupposto della concreta possibilità  di sfruttare il lotto applicando gli indici previsti per la zona FC1 e mirano ad ottenere una tipizzazione B4 le cui norme di attuazione consentirebbero l’utilizzo edilizio della proprietà .
In realtà , di tale effettiva possibilità  e quindi dello stesso interesse sotteso all’azione il Collegio ha motivi di dubitare: in base all’articolo 16 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, richiamato nell’articolo 3 del prodotto piano particolareggiato invero è consentita un’edificazione con rapporto di copertura massimo del 50% dell’area, con una distanza tra fabbricati minimo di m 10 (ovvero della semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti) e con un verde condominiale minimo del 20% dell’area (con obbligo della relativa piantumazione); indici tutti che sembrano precludere lo sfruttamento edilizio del terreno, aspetto sul quale, peraltro, non risultano offerti dalla parte ulteriori elementi esplicativi o integrativi.
Il ricorso dunque è inammissibile.
Non occorre statuire sulle spese di giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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