Ambiente ed ecologia – Inquinamento – Onde elettromagnetiche – Mancanza parere ARPA – Divieto installazione impianto telefonia mobile cellulare –  Legittimità 

E’ legittimo il provvedimento con cui il Comune dispone il divieto per di installazione di un impianto per telefonia mobile cellulare UMTS motivato in ragione della riscontrata mancanza del parere della ARPA e della presenza sullo stesso lastrico solare di un altro impianto di telefonia cellulare.


* * * 
Vedi Cons. St., sez. III, sentenza 10 luglio 2013, n. 3692 – 2013; ric. n. 321 – 2013


* * * 

N. 00999/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01794/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2006, proposto dalla Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Italo De Zio Di Myra, Gennaro Contardi, Angela De Quattro e Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso il primo in Bari, corso Cavour n. 156; 

contro
Comune di Torremaggiore, rappresentato e difeso dall’avv. Benedetta Belmonte, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. E. Ricci alla via G. Amendola, 113; 

per l’annullamento
del provvedimento 25 agosto 2006 prot. 12.483, con cui il Dirigente capo del Servizio urbanistica – edilizia – ambiente del Settore tecnico – Servizio urbanistico del Comune di Torremaggiore ha comunicato il divieto per l’intervento previsto dalla denuncia d’inizio attività  presentata dalla Ericsson Tlc S.p.a. il 7 agosto 2006 (prot. 11.649), per l’installazione di un impianto per telefonia mobile cellulare UMTS in Torremaggiore, via Calatafini n. 164, nonchè di tutti gli atti preparatori, preordinati, presupposti e consequenziali, comunque connessi,
nonchè per la condanna del Comune di Torremaggiore al risarcimento dei danni subiti e subendi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torremaggiore;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. Gennaro Contardi, per la Ericsson, in aggiunta ai precedenti difensori;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. Massimiliano De Luca, per la Ericsson, in sostituzione dell’avv. Franco Alesi, deceduto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Angela Barbuto, su delega dell’avv. Massimiliano De Luca, e Benedetta Belmonte;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. La società  per azioni Ericsson Tlc ha presentato una denuncia d’inizio attività  il 7 agosto 2006 in relazione all’installazione di un impianto per telefonia mobile cellulare UMTS in Torremaggiore, via Calatafini n. 164.
Con atto 25 agosto 2006 prot. 12.483 il Dirigente capo del Servizio urbanistica – edilizia – ambiente del Settore tecnico – Servizio urbanistico del Comune di Torremaggiore ha comunicato il divieto per l’intervento previsto.
L’atto viene impugnato dalla società , che lo ritiene illegittimo sotto vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere. La compagine interessata avanza altresì domanda risarcitoria.
Si è costituita l’Amministrazione municipale intimata, che ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 30 novembre 2006 n. 824.
Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata riservata la decisione all’udienza del 19 aprile 2012.
B. Il ricorso dev’essere respinto.
Innanzitutto (motivo 1) deve osservarsi che il richiamo all’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, quale parametro dell’azione amministrativa, non è nella fattispecie pertinente.
L’atto comunale consiste nell’inibizione dell’intervento oggetto della denuncia d’inizio attività  presentata il 7 agosto 2006.
La norma (e l’avanzata pretesa al preavviso di rigetto sulla stessa fondata) dunque è evidentemente estranea alla denuncia d’inizio attività  (che si risolve in un atto privato e non consiste in una procedura) (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2007 n. 4828; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 15 luglio 2010 n. 16812).
Per quanto riguarda le restanti censure, è da osservare che la nota gravata si fonda su una serie di ragioni.
Al proposito occorre ricordare – perchè utile nell’esame della fattispecie – che la giurisprudenza ha costantemente affermato il principio secondo cui dev’escludersi l’illegittimità  del provvedimento amministrativo, fondato su una pluralità  di autonomi motivi, quando ne esista almeno uno idoneo a sostenere l’atto stesso (Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 1998, n. 69; 29 gennaio 1998, n. 102; 30 maggio 2005, n. 2767; 26 aprile 2006, n. 2307; 10 dicembre 2007, n. 6325; V Sez., 4 novembre 1997, n. 1230; 20 dicembre 2002, n. 7251; 27 settembre 2004 n. 6301; 18 gennaio 2006, n. 110; 28 dicembre 2007, n. 6732; VI Sez., 3 novembre 1997, n. 1569; 19 agosto 2009, n. 4975; 17 settembre 2009, n. 5544; 5 luglio 2010 n. 4243).
Da questo punto di vista, nell’ambito della motivazione, nel caso concreto, il provvedimento inibitorio trova sicura giustificazione nell’articolo 87, comma quarto, del decreto legislativo I agosto 2003 n. 259, in combinato disposto con l’articolo 9, comma primo, punto 10, della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, in considerazione della riscontrata mancanza del parere della A.R.P.A. e della presenza sullo stesso lastrico solare di un altro impianto di telefonia cellulare (realizzato anch’esso con analoga denuncia).
Invero articolo 87, comma quarto, del decreto legislativo I agosto 2003 n. 259, colui che richiede l’installazione d’impianti radioelettrici non solo deve presentare istanza di autorizzazione o la denuncia di inizio attività  all’ente locale (commi primo e secondo), ma deve altresì, in base al quarto comma, contestualmente, produrre copia allo “Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 364”. Tale Organismo, nella regione Puglia, è rappresentato dalla A.R.P.A. (“che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione”). In definitiva, viene delineato un sistema (pienamente confermato dalla legislazione regionale), per il quale la richiesta del parere della A.R.P.A. e il parere stesso devono essere preventivi rispetto all’installazione dell’impianto.
Nel disciplinare in dettaglio il procedimento, inoltre, l’articolo 9 (“Parere preventivo”), comma primo, punto 10, della legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, poi prescrive che la richiesta di parere contenga anche i dati sugli altri impianti della zona (“le indicazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati o sono comunque programmati nella zona interessata per un raggio di 500 metri dall’impianto da installare, con precisazioni relative alle distanze di tali trasmettitori dall’impianto in questione”).
Tali doverose informazioni sono del tutto mancanti nella denuncia d’inizio attività  prodotta il 28 marzo 2006, sicchè il divieto imposto dal Comune di Torremaggiore si presenta giustificato, costituendo anzi un atto vincolato, visto l’insieme delle circostanze in sintesi riportate.
Dato l’esito dell’azione demolitoria non risulta necessario l’esame dell’eccezione d’inammissibilità  sollevata dall’Amministrazione (per la mancata impugnazione del regolamento edilizio), non avendo assunto la questione dell’impatto dell’impianto sull’aspetto urbano alcuna rilevanza per la decisione.
Inoltre, non essendo stata riscontrata l’illegittimità  dell’azione amministrativa, anche la domanda risarcitoria dev’essere respinta, mancando l’indefettibile presupposto dell’ingiustizia del danno.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società  ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Torremaggiore, nella misura di € 3.000,00, oltre CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria