1. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Recupero a scopo residenziale del sottotetto destinato a
“volumi tecnici” – Legge Regionale Puglia n. 33/2007 – Fattispecie 
2. Edilizia e Urbanistica – Attività  edilizia privata – Recupero a scopo residenziale del sottotetto destinato a
“volumi tecnici” – Condizioni 

1. La L.R. Puglia 15.11.2007, n. 33 consente il recupero a scopo residenziale dei sottotetti purchè il relativo volume non sia stato computato nel titolo edilizio e lo stesso non svolga una funzione strumentale rispetto all’edificio. Infatti, ai fini della suddetta legge, si definiscono sottotetti i locali sovrastanti l’ultimo piano degli edifici che non siano stati computati all’atto di rilascio del titolo abilitativo come volume residenziale.
2. La circolare n. 1/2009, approvata con deliberazione della Giunta regionale pugliese dell’11 marzo 2009 n. 324, esclude il recupero a scopo residenziale dei sottotetti destinati a “volumi tecnici” solo ove tale recupero comporti la necessità  di realizzare altrove ambienti/volumi diversi ed aggiuntivi, destinati ad ospitare quegli impianti tecnici che in precedenza erano collocati nel sottotetto o che si rendano necessari per soddisfare le nuove esigenze determinate dal recupero ad uso residenziale del sottotetto medesimo. 

 
N. 00998/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01214/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2011, proposto da Gaetano Grieco, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27; 

contro
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Paradiso, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele de’ Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 

per l’annullamento
– della nota dirigenziale del Settore Edilizia e Ambiente del Comune di Cerignola prot. n. 9407 del 12.4.2011 (notificata il successivo 14.4.2011), con cui si è comunicato all’Avv. Greco che il progetto presentato per il recupero del sottotetto dell’immobile in viale Russia n. 39 “… non è meritevole di approvazione” e “… la pratica viene archiviata…”;
– di ogni atto e provvedimento ad esso presupposto connesso e consequenziale, ivi comprese:
– la nota prot. n. 32627 del 05.12.2008 con cui il Dirigente del Settore Edilizia e Ambiente del Comune di Cerignola ha comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento del chiesto titolo edilizio per il recupero del sottotetto;
– la proposta di diniego prot. n. 366/2008 formulata dal Responsabile del procedimento in data 25.11.2008, nonchè la sua conferma da parte del Dirigente del Servizio in data 27.11.2008 e 29.3.2011 (atti che espressamente si impugnano pur senza conoscere il loro effettivo contenuto).
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Stefania Rocca, su delega di Filippo Panizzolo, e Francesco de’ Robertis, su delega di Angela Paradiso;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. L’avvocato Gaetano Grieco è proprietario del sottotetto ubicato sopra l’ultimo piano residenziale (quinto livello) dell’edificio per civili abitazioni sito in Cerignola al viale Russia n. 39, in zona tipizzata B3/3 dal P.R.G.
In data 9 luglio 2008 ha presentato un progetto per il recupero di tale vano come volumetria residenziale (pratica individuata con il n. 174/2008).
In data 25 novembre 2008 il Responsabile del procedimento e, poi, con nota 5 dicembre 2008 prot. 32.627 (espressamente inviata come preavviso di rigetto, ex articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241), il Dirigente del Settore edilizia si sono espressi negativamente sull’istanza, in quanto “l’intervento proposto non si riferisce al recupero di un sottotetto ma bensì a dei volumi tecnici”. Con tale ultima nota è stata altresì richiesta un’integrazione documentale, in particolare una relazione tecnica sulla sostituzione dei volumi tecnici in relazione alle necessità  del fabbricato e sulle modalità  di recupero, anche in ordine al reperimento delle aree riservate a parcheggio.
La relazione con i pertinenti chiarimenti è stata prodotta il 12 dicembre 2008. Dopo numerosi solleciti e un sopralluogo della Polizia municipale nel marzo 2011, con nota dirigenziale prot. n. 9407 del 12 aprile 2011, è stato comunicato all’interessato che il progetto presentato “… non è meritevole di approvazione” e “… la pratica viene archiviata…”.
Gli atti del procedimento sono stati quindi impugnati, denunciandone i vizi sotto plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si è costituito il Comune di Cerignola, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza 13 luglio 2011 n. 649 ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo le esigenze prospettate “tutelabili adeguatamente ex art 55 c.10 c.p.a. con la sollecita definizione del giudizio di merito, da fissarsi all’udienza pubblica del 5 aprile 2012”.
In tale data la causa è stata riservata dalla decisione.
B. Le censure formulate dal ricorrente, che evidenziano un’erronea interpretazione ed applicazione delle norme e un’errata considerazione delle circostanze di fatto e dello stato dei luoghi, sono chiaramente fondate.
Occorre ricordare che l’istanza edilizia ha come proprio presupposto la legge regionale 15 novembre 2007 n. 33 (“Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate”) e, in particolare, gli articoli 4 e 5.
Non è il caso di occuparsi di altri aspetti di tale normativa (sui quali, in relazione alla vicenda, si sofferma il ricorso, nella parte dedicata al fatto), visto che il rigetto gravato è motivato solo in relazione alla circostanza che “l’intervento proposto non si riferisce al recupero di un sottotetto ma bensì a dei volumi tecnici”.
Al proposito, dal fascicolo processuale si evince che i volumi tecnici di cui si controverte, di superficie pari a metri quadrati 158,61, compresi nella concessione edilizia 8 ottobre 1998 n. 10/G/98 e nel successivo permesso di costruire in variante 19 aprile 2004 n. 4/Soc/04, erano destinati a stireria e lavanderia a servizio dell’intero fabbricato.
Il ricorrente ha chiarito che di tali volumi si è nel tempo ravvisata la superfluità , poichè tutti gli appartamenti sono dotati di lavatrici-asciugatrici elettriche e di ripostigli-dispensa.
Alla luce di quanto permesso, si deve osservare che già  la lettura dell’articolo 2 della legge regionale 15 novembre 2007 n. 33 depone nel senso che i volumi tecnici rientrino nella sfera di applicazione della normativa e siano dunque suscettibili di recupero a scopo residenziale: i sottotetti vengono infatti definiti come “i locali sovrastanti l’ultimo piano degli edifici ¦ che non siano stati computati all’atto del rilascio del titolo abilitativi¦ come volume residenziale”, mancato computo che è appunto la principale caratteristica del regime riservato ai cosiddetti “volumi tecnici”.
Con ancor più chiarezza emerge il disegno complessivo della legge e la corretta interpretazione della disciplina sul recupero dei sottotetti dalla circolare esplicativa dell’Assessorato all’Assetto del territorio n. 1/2009, approvata con deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2009 n. 324, che, in termini inequivocabili, sulla questione così si esprime:
“questa Amministrazione ritiene che non possa essere assentito il recupero a scopo residenziale di un sottotetto destinato a “volumi tecnici” ove si profili la necessità  di realizzare altrove ambienti/volumi diversi ed aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal progetto originario, destinati ad ospitare impianti tecnici che prima erano collocati nel sottotetto o che si rendano necessari per soddisfare le nuove esigenze determinate del recupero ad uso residenziale del sottotetto medesimo”.
Ciò ovviamente significa che i volumi tecnici sono in generale recuperabili; tale possibilità  è però esclusa quando permanga la necessità  di allocare impianti e di attrezzature ad uso dell’edificio, sicchè il recupero a scopo residenziale comporterebbe l’esigenza di reperire e/o realizzare nuovi volumi in cui alloggiare gli accessori e gli impianti strumentali alla costruzione principale; ciò in contrasto con la stessa ratio della legge regionale che mira al contenimento del consumo dei suoli e in genere delle risorse.
Tale motivo di esclusione però non ricorre nell’ipotesi concreta, visto che, come già  riferito, incontestatamente i volumi di cui si chiede recupero non svolgono alcuna funzione strumentale nell’edificio di viale Russia.
Il ricorso dunque dev’essere accolto e, per effetto, vanno annullati gli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Cerignola al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura di € 3.000,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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