Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Termini  – Decorrenza – Affissione albo pretorio del provvedimento – Fattispecie 

In ipotesi di soggetto non censito tra la popolazione residente (nella specie, un extracomunitario) ed irreperibile presso il domicilio dichiarato, l’affissione all’Albo pretorio del provvedimento lesivo (nella specie, il diniego di permesso di soggiorno) è idonea a far decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso.

N. 00748/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.; 
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2012, proposto da: 
Abdelali El Marhoum, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Bari, via Calefati, n. 269; 

contro
Ministero dell’Interno – Questura di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“- del provvedimento, Cat. A.11/2010/Imm. n. 102/P.S., emesso dal Questore di Bari in data 27.9.2010 e notificato il 13.1.2012, con cui è stato rifiutato al ricorrente l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
– nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con il provvedimento di cui innanzi.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lettera a) c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’avv. Uljana Gazidede e l’avv. dello Stato Lucrezia Principio;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli artt. 60 e 74 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata, considerata la manifesta irricevibilità  del gravame;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato in data 29 febbraio 2012 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 14 marzo 2012, il cittadino marocchino Abdelali El Marhoum ha chiesto l’annullamento del provvedimento Cat. A.11/2010/Imm. n. 102/P.S. del 27 settembre 2010, che assume notificato il 13 gennaio 2012, con il quale il Questore della Provincia di Bari ha disposto il rifiuto della sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
CONSIDERATO che il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione, sollevata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, di irricevibilità  dell’odierno gravame per tardività ;
RITENUTA l’eccezione fondata e meritevole di essere accolta;
CONSIDERATO che risulta in atti che il suddetto provvedimento di rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, a seguito di richiesta della Legione Carabinieri Puglia – Tenenza di Terlizzi – di cui alla nota prot. n. 7/322 del 26 dicembre 2010, è stato regolarmente affisso all’albo pretorio del Comune di Terlizzi dal 18 gennaio al 16 febbraio 2011 in quanto, come rappresentato nella citata nota, da accertamenti effettuati il ricorrente non era mai stato censito nella popolazione del Comune di Terlizzi e presso l’indirizzo dichiarato non era reperibile;
RILEVATO che il ricorso è stato notificato all’ente locale resistente in data 29 febbraio 2012 e quindi oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.;
RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare conseguentemente l’irricevibilità  del ricorso per tardività ;
RITENUTO quanto alle spese che, in considerazione della natura della presente controversia e della qualità  delle parti, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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