Edilizia e urbanistica  – Attività  edilizia pubblica –  Ordine sospensione lavori – Decorso del termine di 45 giorni – Effetti – Improcedibilità  del ricorso 

L’azione impugnatoria di un provvedimento di sospensione dei lavori (nella specie, di supporto tecnologico ad una linea ferroviaria) è improcedibile qualora il provvedimento impugnato diventi inefficace per il decorso del termine di giorni 45 previsto dalla normativa di riferimento.

N. 00746/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01528/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2011, proposto da: 
Rete Ferroviaria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Piero D’Amelio, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Goffredo in Bari, via Egnatia 15; 
contro
Comune di Gravina in Puglia; 
per l’annullamento
1) dell’ordinanza n.99 del 9.6.2011 di sospensione dei lavori relativi alla realizzazione su sedime ferroviario di un impianto GSM-R e di una infrastruttura di sostegno antenne dedicata alla captazione dei segnali GSM-R in forza dell’art.87, comma 3-bis del d. lgs. n.259/2003, lungo la tratta ferroviaria Rocchetta – Gioia del Colle in Comune di Gravina in Puglia, Impianto “Gravina L603S014”;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; in particolare, la relazione della Direzione III Servizi Tecnici e l’ordine del giorno approvato e fatto proprio dalla Giunta comunale con delibera 9.6.2011;
nonchè per l’accertamento della nullità  dei predetti provvedimenti;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 la dott. Francesca Petrucciani e udito l’avv. Giovanni Sciacca, su delega dell’avv. Piero D’Amelio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha impugnato l’ordinanza n. 99 del 9.6.2011 con la quale il Comune di Gravina di Puglia ha disposto la sospensione dei lavori relativi alla realizzazione su sedime ferroviario di un impianto GSM-R e di una infrastruttura di sostegno antenne dedicata alla captazione dei segnali GSM-R lungo la linea ferroviaria tratta Rocchetta – Gioia del Colle in Comune di Gravina di Puglia, Impianto “Gravina” L603S014.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto in via principale la nullità  del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 21 septies della Legge n. 241 del 1990 ed in via subordinata la annullabilità  del provvedimento medesimo per i seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003, falsa applicazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, incompetenza, eccesso di potere per violazione del giudicato, perplessità , difetto di presupposti, travisamento dei fatti, illogicità  e sviamento in quanto il provvedimento stesso si fonderebbe sulla mancanza di titoli autorizzativi di carattere urbanistico – edilizio, la cui necessità  era già  stata esclusa dalla sentenza di questa Sezione n. 2082 del 27.05.2010, concernente il medesimo impianto per cui è causa.
Con decreto del 9.8.2011 è stata respinta la richiesta di misura cautelare anticipatoria “inaudita altera parte” e fissata la camera di consiglio dell’8 settembre 2011 per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione, poi accolta con ordinanza in pari data.
All’udienza pubblica del 5.4.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente va dichiarata l’improcedibilità  dell’azione impugnatoria in quanto il provvedimento di sospensione dei lavori è divenuto inefficace per il decorso del termine di giorni 45 previsto dalla normativa di riferimento.
Ai fini della decisione sulle spese di giudizio va tuttavia, comunque considerata, come già  affermato in altro precedente di questa Sezione (sent. 3524/2010), la soccombenza virtuale del Comune resistente. Al riguardo l’illegittimità  dell’impugnato provvedimento emerge dal palese contrasto con la sentenza di questa Sezione n. 2082 del 27.05.2010, menzionata espressamente nel provvedimento oggetto di gravame, concernente il medesimo impianto per cui è causa, con cui si era statuito in ordine alla realizzabilità  dell’impianto di cui trattasi senza bisogno di ottenere titoli abilitativi di alcun genere.
La suddetta sentenza di questa Sezione n. 2082 del 27.05.2010, ancorchè oggetto di impugnazione, deve ritenersi esecutiva in quanto non sospesa dal Consiglio di Stato, che con ordinanza della Sezione VI n. 2982 del 28.06.2010 ha rigettato l’appello proposto dal Comune resistente, alla luce della giurisprudenza della medesima Sezione VI richiamata nell’ordinanza stessa e peraltro già  richiamata nella stessa sentenza di questa Sezione n. 2082 del 27.05.2010.
Va quindi dichiarata l’improcedibilità  del ricorso in esame per sopravvenuto difetto di interesse mentre, quanto alle spese, secondo la regola della soccombenza virtuale, queste devono porsi a carico della parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Condanna il Comune di Gravina in Puglia al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) in favore della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Pietro Morea, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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