1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Ammissibilità  – Condizioni
 
2. Energia da fonti rinnovabili  – Autorizzazione unica – Termine conclusione procedimento – Rispetto – Necessità  – Anche in caso di acquisizione di v.i.a.

1.  Costituiscono condizioni di ammissibilità  del giudizio avverso il silenzio della P.A.  ex art. 31, comma 1, 2 e 3 c.p.a., la titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta (come nel caso di specie l’aver presentato specifica richiesta del titolo abilitativo, il cui rilascio rientra nella competenza regionale) ed il decorso del termine di conclusione del procedimento amministrativo con conseguente formazione del silenzio. 
 
2. La Regione deve inderogabilmente uniformarsi all’obbligo di concludere il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica in materia di energie  rinnovabili entro 180 giorni,  anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore ai predetti 180 giorni: in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal D.Lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si dispone che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.

N. 00601/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02176/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2011, proposto da: 
Palin Energy Italia s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.to Gaetano Stea, con domicilio come per legge presso Segreteria T.A.R. Puglia – Bari, in Bari, Piazza Massari; 

contro
Regione Puglia; 
Comune di Taranto; 

per l’accertamento
della illegittimità  del silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull’istanza inoltrata dalla ricorrente in data 29 ottobre 2009, di rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Taranto, di potenza prevista pari a 4,005 MW;
nonchè per il risarcimento del danno subito in conseguenza del ritardo nel rilascio dell’autorizzazione suddetta.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Udito nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 per le parti il difensore avv.to Francesco Paolo Bello, per delega dell’avv.to Gaetano Stea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare nel Comune di Taranto, di potenza pari a 4,005 MW, presentata il 29 ottobre 2009, con contestuale richiesta di nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Con nota del 24 giugno 2010, la Regione avviava il procedimento, indicendo la conferenza di servizi di cui all’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, senza tuttavia adottare la determinazione conclusiva.
In ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’ art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonchè dell’art. 12 comma 4 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 180 giorni previsto dal quarto comma del citato art. 12.
Si domanda altresì la condanna al risarcimento del danno da ritardo cagionato dalla suesposta inerzia nel provvedere, articolato in varie voci (danno emergente, lucro cessante) per un totale di 15.486.751,49 euro, oltre interessi, come da perizia depositata in giudizio.
Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità  del silenzio-rifiuto.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 del Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di impianti fotovoltaici, avendo essa presentato specifica richiesta del titolo abilitativo, il cui rilascio rientra nella competenza regionale.
Difatti, l’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede, al terzo comma, che “La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione”.
Il successivo quarto comma statuisce che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità  stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.
All’obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore (per espressa previsione di norme regionali): in tal caso, il termine fissato per l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal D.Lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove si afferma che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a., la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi (ex multis T.A.R. Puglia Bari sez I, 22 aprile 2011, n.639).
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento, nella fattispecie ampiamente spirato, senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza.
A nulla rileva la richiesta di documentazione integrativa formulata da alcuni enti in sede di conferenza, sia perchè la ricorrente risulta aver ottemperato alle istanze istruttorie, sia perchè tale richiesta non esime comunque la Regione dal dovere di conclusione della conferenza mediante l’adozione della determinazione conclusiva.
3. Il ricorso deve quindi essere accolto quanto alla domanda di accertamento dell’illegittimità  del silenzio-rifiuto, ordinando alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla richiesta di autorizzazione unica, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
4. Quanto alla congiunta domanda di condanna al risarcimento del danno da ritardo, ritiene il Collegio opportuno, ai sensi dell’art 117 c. sesto cod. proc. amm,, rinviarne la trattazione al rito ordinario, poichè in materia di cumulo dell’azione contra silentium rispetto all’azione di condanna risarcitoria, il giudice può definire con rito camerale la prima, rinviando al rito ordinario la trattazione della seconda (Consiglio di Stato sez V 21 marzo 2011, n. 1739).
Rinvia ogni statuizione sulle spese di lite alla decisione nel merito della connessa domanda di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alla domanda di accertamento e per l’effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare nel Comune di Taranto, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.
Rinvia al rito ordinario la trattazione della domanda di condanna risarcitoria.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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