Ambiente ed ecologia – Procedura di verifica di assoggettamento a V.I.A. – Perentorietà  del termine per esclusione – Non sussiste

L’art. 16, comma 7, della L.R. 11/2001, nella parte in cui prevede il termine perentorio di sessanta giorni per la formazione di un provvedimento implicito di esclusione della V.I.A., va disapplicato per contrasto con la direttiva 85/337/CE, atteso che i principi comunitari impongono l’esplicitazione delle ragioni di compatibilità  ambientale dell’intervento progettato (TAR Puglia – Bari, Sez. I, 3.8.2011 n. 1205; C.d.S., Sez. V, 25.8.2008 n. 4058).

N. 00445/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01643/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1643 del 2003, proposto da: 
Pettolecchia Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Vito Aurelio Pappalepore e Raffaele Bia, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8; 

contro
Regione Puglia;
Comune di Fasano; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale prot. n. 176 del 17.6.2003, pervenuta il 10.7.2003, recante valutazione di assoggettabilità  alle procedure di V.I.A. del progetto di realizzazione di un insediamento turistico alberghiero in Località  Pettolecchia – Savelletri nel Comune di Fasano;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorchè non conosciuto ivi comprese, ove occorra, le note dell’Assessorato regionale all’Ambiente. Ufficio Parchi e Riserve naturali prot. n. 10215 del 20.12.2002, del Comune di Fasano prot. n. 17292 del 3.4.2003 e prot. 17157 del 11.4.2003;
e per il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla illegittimità  degli atti gravati;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Antonio Pasca e udito per la parte ricorrente il difensore avv. V.A. Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Con istanza del 4.4.02 la ricorrente ha chiesto allo Sportello Unico per le Attività  Produttive del Comune di Fasano il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione in loc. Pettolecchia – Savelletri di un insediamento turistico con attivazione della procedura speciale prevista dal D.P.R. 447/98.
Con nota 15415 del 18.4.02, il responsabile del procedimento, acclarato che il progetto proposto implica la variazione dello strumento urbanistico generale, ha indetto conferenza di servizi per la relativa valutazione.
Su sollecito del medesimo responsabile del SUAP la ricorrente, con istanza del 24.4.02, ha chiesto all’Assessorato all’Ambiente Settore Ecologia l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità  a V.I.A., corredando la domanda di tutti gli elaborati progettuali, nonchè della relazione tecnica e ambientale dell’opera.
Nelle more il Comune di Fasano ha concluso favorevolmente il procedimento di verifica della conformità  ambientale dell’intervento previsto ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. n. 490/99, con il conseguente rilascio del parere paesaggistico.
Il Settore Ecologia della Regione Puglia, con l’impugnato provvedimento dirigenziale, che la ricorrente assume adottato tardivamente (oltre i sessanta giorni previsti dalla normativa di riferimento), ha decretato l’assoggettabilità  a procedura di V.I.A. del progetto di che trattasi.
Con il ricorso in esame la ricorrente, nel ritenere essersi perfezionato il silenzio assenso previsto dalla L. R. n. 11/01, deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 16 co. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 L. R. n. 11 del 2001; violazione dei principi in materia di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa¸ erroneità  della motivazione; carenza di potere; eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, carente istruttoria, arresto procedimentale, sviamento;
2) violazione ed erronea applicazione sotto altro profilo dell’art. 16 co. 4 e 5 in relazione all’art. 17 della L. R. n. 11 del 2001; violazione ed erronea applicazione dell’art. 30 L. R. n. 14/01; erronea e/o carente motivazione; eccesso di potere per carente istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità , sviamento;
3) violazione ed erronea applicazione dell’art. 16 co. 6 L. R. n. 11 del 2001; violazione delle norme in tema di trasparenza dell’azione amministrativa¸ nonchè dei principi in tema di partecipazione al procedimento amministrativo;
4) illegittimità  derivata dalla illegittimità  delle note del Comune di Fasano prot. n. 17292 del 3.4.03 e prot. n. 17157 dell’11.4.03 per violazione dell’art. 16 L. R. 11/01; carente e/o erronea motivazione; eccesso di potere per carente istruttoria ed erronea presupposizione.
Nessuno si è costituito in giudizio.
All’Udienza del 14 dicembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di censura la società  ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili sintomatici e, anzitutto, con riferimento ai tempi del procedimento previsti dall’art. 16 della L.R 11/01.
La ricorrente ha presentato l’istanza, corredata degli allegati tecnici in data 24.4.02, acquisita al protocollo regionale n. 3360 del 5.5.02.
La verifica della completezza degli elaborati da parte dell’amministrazione deve intervenire entro 10 giorni dalla ricezione dell’istanza, ai sensi del co. 2 della norma citata, che prevede la facoltà  per l’amministrazione, entro il medesimo termine, di richiedere e per una sola volta le integrazioni documentali e i chiarimenti ritenuti necessari, prevedendosi altresì che l’aventuale richiesta di integrazione interrompe i termini del procedimento di verifica.
Afferma la ricorrente che la regione Puglia non si sarebbe avvalsa di detta facoltà , passando alla fase successiva che prevede (co.3 e 4) un termine di pubblicità  legale di 30 giorni ed eventuali osservazioni di contro interessati; nella specie il progetto risulta depositato in data 18.10.02 e, con nota del 12.12.02 il comune di Fasano ha dato atto non essere state proposte osservazioni.
Assume inoltre la ricorrente che il lungo lasso di tempo intercorso dalla data di presentazione del progetto a quella di legale pubblicazione sarebbe dovuto a modifiche e adeguamenti progettuali, relative ad esempio alle tavole nn. 1bis, 3 e 3bis.
Dopo il favorevole parere del Comune di Fasano (prot. reg. n. 198 del 15.01.03), la Regione Puglia avrebbe dovuto definire il procedimento di verifica entro 60 giorni, dovendosi ritenere – in caso di inerzia dell’Amministrazione – l’esclusione del progetto dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A., con conseguente illegittimità  – a dire della ricorrente – dell’impugnato provvedimento dirigenziale n. 176 del 17.06.03, che risulterebbe quindi adottato in carenza di potere.
La ricorrente qualifica il predetto termine come perentorio, richiamando in tal senso precedenti giurisprudenziali favorevoli di questo Tribunale (Sez. I 21.10.10 n. 3733; 18.11.09 n. 2731; 6.03.08 n. 525), ritenendo formato l’assenso tacito in ordine alla definitiva esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A..
La tesi della ricorrente non è tuttavia condivisa dal Collegio.
Come evidenziato dalla stessa difesa della Pettolecchia s.r.l., l’art. 16 co.7 della L.R. 11/01, nella parte in cui prevede un termine, espressamente qualificato come perentorio, va disapplicato in quanto incompatibile con la normativa comunitaria e, in particolare, per violazione degli artt. 2 ss della Direttiva 85/337/CE, ritenuta di immediata applicazione o self – executing secondo la teoria dell’acte clair.
Come evidenziato nella citata sentenza di questo Tribunale 3.08.11 n. 1205, “La formazione di un provvedimento implicito di esclusione della v.i.a., per decorso di un termine breve (sessanta giorni), si verrebbe a porre in contrasto con i principi comunitari che impongono l’esplicitazione delle ragioni di compatibilità  ambientale dell’intervento, anche attraverso l’adozione di eventuali prescrizione correttive, sulla base di un’analisi sintetico – comparativa ex se incompatibile con il modulo tacito di formazione della volontà  amministrativa (in questo senso, proprio con riferimento all’art. 16 della legge regionale della Puglia n. 11 del 2001, si veda già : Cons. Stato, sez. V, 25 agosto 2008 n. 4058; T.A.R. Puglia, Bari, sez III, 24 settembre 2008 n. 2183; Id., sez. III, 7 gennaio 2009 n.1).
Non può infatti condividersi il pur suggestivo e sottile argomentare della ricorrente, secondo cui detta normativa comunitaria si applicherebbe al procedimento di valutazione di impatto ambientale e non già  al procedimento presupposto e preliminare di verifica di assoggettabilità  a V.I.A., come nel caso in esame, trattandosi di procedimento logicamente distinto ed autonomo rispetto al procedimento di V.I.A., considerata per altro l’applicabilità  della direttiva solo con riferimento ai progetti idonei a determinare un impatto ambientale rilevante.
La predetta direttiva prevede due ipotesi, distinguendo progetti appartenenti a determinate tipologie e con determinate caratteristiche per i quali è necessaria la V.I.A., presumendosi iuris et de iure un rilevante impatto ambientale e , viceversa, progetti per i quali non necessariamente ricorre un rilevante impatto ambientale con conseguente libertà  per gli Stati membri di determinare la soglia di rilevanza e di prevedere un preliminare screening, indicazioni recepite dal legislatore nazionale (D.P.R. 12.04.96 successivamente modificato con D. Lgs. 3.04.06 n. 152) e dal legislatore regionale ( L.R. 11/01).
Rileva tuttavia il Collegio che il predetto distinguo, se determina un differente regime procedimentale, non si sottrae comunque all’applicazione dei principi comunitari che escludono in via generale nella materia della tutela ambientale la configurabilità  del silenzio assenso.
Anche la fase prodromica della preliminare verifica di assoggettabilità  alla procedura di V.I.A., proprio in virtù del diretto collegamento funzionale con la valutazione di impatto ambientale, non si sottrae all’applicazione dei principi comunitari, trattandosi appunto di un sub – procedimento con funzione strumentale e accessoria rispetto alla procedura di V.I.A.
àˆ altresì infondato il secondo motivo di censura, con cui si deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
La ricorrente, premessa la tardività  delle osservazioni presentate da Italia Nostra, indebitamente fatte oggetto di approfondimento da parte dell’Ufficio Parchi in relazione alla presenza di ulivi secolari e di querce da sughero, nonchè delle osservazioni proposte dalla LIPU e relative alla presunta presenza di lame, assume una carenza di istruttoria e una erronea presupposizione, in quanto la regione Puglia non avrebbe comunque ritenuto di richiedere informazioni e chiarimenti i quali avrebbero invece consentito di adeguatamente considerare che la tutela delle essenze arboree rilevanti era comunque assicurata dalle modifiche progettuali risultanti dalle nuove tavole depositate il 30.09.02, come evidenziato anche dalle due relazioni depositate dalla ricorrente.
Anche tale motivo risulta tuttavia infondato, atteso che “nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, ed a maggior ragione nell’effettuare la verifica preliminare, l’Amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità  tecnica, censurabile solo in presenza di macroscopici vizi logici o di travisamento dei presupposti.” ( T.A.R. Puglia Bari sez. I 1205/11; in tal senso anche: C.D.S. sez. VI 19.02.08 n. 561; sez. IV 5.07.10 n. 4246).
Nel caso in esame, considerato trattarsi della fase preliminare o di screening, caratterizzata da una valutazione probabilistica ed anzi dalla mera possibilità  di rilevante impatto ambientale, secondo il principio di precauzione, non può ritenersi nè l’assoluto difetto di attività  istruttoria, nè il difetto di motivazione con riferimento alla determinazione dirigenziale impugnata, in considerazione dell’attività  istruttoria e della richiamata relazione dell’Ufficio parchi, nonchè degli accertamenti eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato, dall’Ispettorato dell’Agricoltura di Brindisi e dall’Ispettorato Agrario Compartimentale di Bari.
Ulteriore supporto alla legittimità  dell’impugnato provvedimento rinviene peraltro anche dalla relazione del Comune di Fasano di cui alla nota prot. 3763 del 5.05.03, da cui risulta l’assenza sia dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza BB.AA., sia dell’autorizzazione all’espianto di alberi di ulivo e di querce da sughero secolari (della cui presenza sul sito si da atto, evidenziandosi la notevole densità  delle essenze arboree sul territorio, in una con la previsione di progetto di “spostare” ben 252 piante).
Proprio la contraddittorietà  di pareri e di osservazioni, in una con la certa assenza delle suddette autorizzazioni, nonchè la notevole entità  dell’intervento, sia con riferimento alla superficie interessata, sia con riferimento al rilevante espianto di essenze arboree di notevole interesse, sia infine con riferimento all’esigenza di accertamento in ordine alla presenza di lame, costituiscono tutti profili motivazionali che supportano ampiamente piena legittimità  dell’atto.
Sono infine infondati il terzo e il quarto motivo di censura, atteso che la ricorrente ha avuto ampia possibilità  di contraddittorio e di partecipazione, concretamente esercitata anche attraverso il deposito di corpose relazioni, nonchè in considerazione alla irrilevanza dei rilievi mossi dalla ricorrente al Comune di Fasano in relazione alle note 17292 del 3.04.03 e 17157 del 11.04.03, attesa la natura meramente formale delle censure sollevate e trattandosi di atti di mera comunicazione nell’ambito dei rapporti interorganici.
Consegue da quanto sopra l’assoluta infondatezza della domanda risarcitoria, sia sotto il profilo processuale sia sotto il profilo sostanziale.
Il ricorso va dunque respinto.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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