1. Ambiente ed ecologia – Valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) – Parere del comitato tecnico regionale – Impugnazione – Difetto di interesse – Atto endoprocedimentale


2. Ambiente ed ecologia – Valutazioni di impatto ambientale (v.i.a.) – Parere del comitato tecnico regionale – Atto endoprocedimentale della conferenza di servizi – Procedura di verifica di assoggettabilità  a v.i.a. (“screening”) – Atto a contenuto provvedimentale – Ragioni 
 

 
1. L’atto con il quale il comitato tecnico regionale – ai sensi dell’art. 28 L.r. Puglia 11/2001 nonchè del regolamento regionale n. 10/2011 – esprime parere sulla v.i.a. ha natura endoprocedimentale privo di diretta capacità  lesiva e, dunque, non autonomamente impugnabile; tale atto, infatti, si inserisce nel distinto procedimento unico che si svilupperà  secondo il modello di conferenza di servizi di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/2003.


2. Nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 12 D.Lgs. 387/2003, la sola procedura di verifica di assoggettabilità  a v.i.a. (“screening”) si caratterizza come vero e proprio  subprocedimento autonomo, destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale e perciò potenzialmente lesivo ed autonomamente impugnabile. Il procedimento di “screening” soddisfa, infatti, le esigenze valutative cui è finalizzato il parere di compatibilità  (sotto il profilo ambientale) con le prescrizioni del PUTT. 
 

N. 00376/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02059/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2059 del 2011, proposto da: 
EDP Renewables Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mario Bucello, Simona Viola e Giuseppe Macchione, con domicilio eletto presso Giuseppe Macchione, in Bari, via F.Crispi n.6; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura regionale, lungomare Nazario Sauro, 31;
Comune di Lucera; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– del verbale del comitato regionale per la VIA – Regione Puglia – Area Politiche per l’Ambiente le Reti e la Qualità  Urbana – Servizio Ecologica – Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche, adottato nella seduta del 20 settembre 2011, avente ad oggetto “procedura di valutazione di impatto ambientale per parco eolico in agro di Lucera in loc. “coppe di Montedoro” – riesame del progetto ai fini dell’esecuzione dell’ordinanza T.A.R. Bari n. 378/2011″, nelle parti in cui: a) estende il riesame alla parte favorevole della precedente istruttoria; b) stabilisce che ai fini della nuova istruttoria è necessario acquisire i pareri indispensabili e propedeutici elencati ai punti da 1 a 4 del provvedimento,;
– nonchè di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quello sopra indicato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi per le parti nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 i difensori avv.ti Giuseppe Macchione, Simona Viola e Tiziana Colelli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. in merito alla decisione del ricorso con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
RILEVATO:
– che con il ricorso in epigrafe la società  ricorrente impugna il parere espresso dal comitato tecnico regionale per la v.i.a. adottato nella seduta del 20 settembre 2011, deducendo articolate censure sia di violazione di legge (art. 1 commi 1 e 2 l. 241/90, principi di economicità , efficacia e buon andamento, artt. 21-octies e 21-nonies l. 241/90, artt. 3, 7 e 8 l. 241/90, art. 12 e seg d.lgs. n. 387/2003, NTA del Piano Urbanistico Territoriale Telematico) che di eccesso di potere sotto vari profili;
– che il provvedimento qui impugnato si inserisce nell’ambito di controversia già  oggetto di precedenti pronunce da parte di questa Sezione, in riferimento alla determinazione dirigente ufficio VIA/VAS Regione Puglia n. 464 del 18 ottobre 2010 impugnata con autonomo ricorso (RG 18/2011), allo stato pendente, ed avente ad oggetto la realizzazione del medesimo parco eolico, limitatamente al contenuto lesivo;
– che all’esito della camera di consiglio del 21 aprile 2011, con ordinanza n. 378/2011 veniva accolta l’istanza cautelare di cui al suddetto ricorso, ai fini del riesame del progetto presentato dall’odierna ricorrente, relativamente alla sola parte in cui si esprimeva parere negativo in ordine agli aerogeneratori ritenuti incompatibili;
– che secondo la prospettazione della ricorrente, in necessaria sintesi, il Comitato tecnico avrebbe completamente contraddetto l’apparente intendimento di dare esecuzione all’ordinanza cautelare 378/2011, estendendo invece il riesame del progetto anche per la parte già  oggetto di valutazione ambientale favorevole, non impugnata e completamente estranea al “dictum” cautelare, pretendendo poi di anticipare in sede di v.i.a. valutazioni da effettuarsi in sede di conferenza di servizi di cui all’ art. 12 comma 3 d.lgs. 387/2003;
– che si costituiva la Regione Puglia, eccependo preliminarmente l’improcedibilità  del gravame, negando il carattere provvedimentale dell’atto impugnato, da ritenersi endoprocedimentale e privo di diretta capacità  lesiva, oltre ad evidenziarne l’infondatezza nel merito;
– che alla camera di consiglio del 11 gennaio 2011, la causa veniva trattenuta per la decisione nel merito mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.
RITENUTO:
– che il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art 35 comma 1 lett b) cod. proc. amm., in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente;
– che infatti, l’atto con il quale il comitato tecnico regionale – ai sensi dell’art. 28 l.r. Puglia 11/2001 nonchè del regolamento regionale n. 10/2011 – esprime parere sulla v.i.a. ha natura endoprocedimentale privo di diretta capacità  lesiva (T.A.R. Pescara 11 marzo 2010, n. 167, T.A.R. Molise 8 aprile 2009, n. 115) inserendosi nel distinto procedimento unico che si svilupperà  secondo il modello della conferenza di servizi;
– che impregiudicata la lesività  della determinazione conclusiva sulla v.i.a., soltanto la procedura di verifica di assoggettabilità  a v.i.a. (“screening”) si caratterizza come vero e proprio subprocedimento autonomo, destinato a concludersi con un atto avente natura provvedimentale, potenzialmente lesivo ed autonomamente impugnabile (ex multisConsiglio Stato, sez. IV, 03 marzo 2009, n. 1213);
– che in disparte ogni valutazione sotto il profilo ambientale, è comunque la conferenza di servizi di cui all’art. 12 d.lgs. 387/2003 la sede deputata al contestuale esame del progetto della ricorrente, atteso, tra l’altro, che il procedimento di screening ha comunque già  soddisfatto le esigenze valutative cui è finalizzato il parere di compatibilità  con le prescrizioni del PUTT (T.A.R. Puglia Lecce 22 luglio 2011, n.1410);
– che per i suesposti motivi, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett b) cod. proc. amm.;
– che sussistono giusti motivi ai sensi del combinato disposto degli art 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c.per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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