Giustizia e processo – Contratti pubblici  – Procedura negoziata per l’affidamento di servizi –  Assenza requisito di partecipazione  – Interesse a ricorrere – Non sussiste – Ragioni

E’ inammissibile per difetto d’interesse il ricorso proposto avverso il bando per una nuova  procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di riscossione tributi da parte di un’impresa che, pur essendo già  stata affidataria dello stesso servizio presso l’ente appaltante, durante la proroga del contratto abbia subito la cancellazione dall’albo di soggetti abilitati ad effettuare attività  di liquidazione, di accertamento e  di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e di Comuni. La previsione speciale di cui all’art. 3 comma 3 del d.l. 40/2010 fa salvi, nei confronti delle società  che abbiamo subito la predetta sanzione, gli effetti delle  convezioni e affidamenti vigenti al momento dell’emanazione della stessa, non consentendo, tuttavia, la partecipazione alle nuove procedure di gara.

N. 00380/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00094/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 94 del 2011, proposto da Tributi Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6; 

contro
Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso dall’avv. Olimpia Cimaglia, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca Chieco Bianchi in Bari, via Piccinni, 33; 

nei confronti di
Censum s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Eugenio Lorusso e Giuseppe Palumbo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Amendola, 166/5; 

per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del Comune di Martina Franca – Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria, n. 117 del 9 dicembre 2010, avente ad oggetto l’approvazione del capitolato per la gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali, pubblicata in data 10 dicembre 2010;
della determinazione dirigenziale n. 118 del 9 dicembre 2010, con cui è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;
della determinazione dirigenziale n. 131 del 21 dicembre 2010, nonchè della determinazione dirigenziale n. 137 del 31 dicembre 2010, con cui è stato affidato il servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali per l’anno 2011 alla Censum s.r.l.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca e di Censum s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il dott. Savio Picone e udito l’avv. Felice Eugenio Lorusso, nessuno comparso per la ricorrente e per l’Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La Tributi Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria, già  Gestor s.p.a., espone di aver gestito in concessione fin dal 1985 il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali per il Comune di Martina Franca. La proroga dell’affidamento si sarebbe protratta fino al 31 dicembre 2010, per effetto della delibera di Giunta comunale n. 141 del 16 aprile 2007.
In tale veste, impugna gli atti in epigrafe, con i quali il Comune ha indetto una procedura negoziata al massimo ribasso per l’affidamento sperimentale del servizio fino al 31 dicembre 2011, in vista della possibile internalizzazione. La gara è stata aggiudicata, con determinazione del 31 dicembre 2010, alla Censum s.r.l., odierna controinteressata.
Con unica ed articolata censura, la ricorrente deduce violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per disparità  di trattamento: afferma, in sintesi, che il Comune non avrebbe potuto affidare il servizio mediante trattativa privata senza pubblicazione del bando, non sussistendo le ragioni d’urgenza tassativamente indicate dalla legge.
2. Si sono costituiti il Comune di Martina Franca (con memoria di stile) e la Censum s.r.l., chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 147 del 9 febbraio 2011, confermata in appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1866 del 2 maggio 2011.
Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2012 la causa è passata in decisione.
3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni già  sommariamente enunciate nella fase cautelare.
La Tributi Italia s.p.a. risulta pacificamente sprovvista del requisito necessario per l’assunzione dell’appalto su cui si controverte, a seguito della cancellazione dall’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività  di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, disposta nei suoi confronti dalla Commissione a ciò deputata, ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 289 del 2000, con provvedimento del 9 dicembre 2009 (in relazione al quale è stato definitivamente rigettato il gravame proposto dalla stessa ricorrente, con sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 8687 del 9 dicembre 2010, depositata in atti dal difensore della controinteressata Censum s.r.l.).
D’altronde, la previsione speciale contenuta all’art. 3, terzo comma, del d.l. n. 40 del 2010 comporta soltanto la persistenza, per le società  ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, delle convenzioni e degli affidamenti in essere (nonchè dei relativi poteri di riscossione), ma non consente la partecipazione a nuove procedura di evidenza pubblica al fine di ottenere ulteriori affidamenti.
Per tale ragione, la ricorrente non ha più titolo per partecipare alle gare indette dagli enti locali per l’affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, e conseguentemente non è legittimata ad impugnare gli atti indicati in epigrafe, con cui il Comune di Martina Franca ha affidato a trattativa privata alla Censum s.r.l. il servizio per l’anno 2011.
4. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto d’interesse.
Le spese processuali sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a favore della controinteressata, mentre restano compensate nei confronti del Comune di Martina Franca che non ha svolto difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Censum s.r.l., nella misura di euro 3.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge). Compensa le spese nei confronti del Comune di Martina Franca.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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