1. Giustizia e processo – Azione ex art. 114 c.p.a. – Sentenza di annullamento inerente il giudizio negativo di infermità  a causa di servizio – Diritto all’equo indennizzo – Insussistenza
2. Giustizia e processo – Riconoscimento del diritto alla causa di servizio – Giudizio espressione di discrezionalità  tecnica – Annullamento diniego – Interesse legittimo al mero riesame

1. L’annullamento per via giurisdizionale del giudizio negativo reso da una Commissione medica in ordine al riconoscimento di infermità  per causa di servizio non determina in via automatica la sussistenza di tale riconoscimento nè il correlato diritto all’equo indennizzo; in tale fattispecie, infatti, la posizione del dipendente risulta essere di interesse legittimo, mentre una posizione di diritto soggettivo sorge solo allorchè sia avvenuto il prefato riconoscimento ad opera della preposta commissione medica nell’ambito della sua discrezionalità  tecnica (in virtù di tali principi il TAR ha respinto il ricorso ex art. 114 c.p.a., proposto dal dipendente per chiedere il riconoscimento dell’equo indennizzo quale effetto strettamente consequenziale dell’annullamento per via giurisdizionale del giudizio negativo in ordine alla infermità  per causa di servizio). 
2. In caso di annullamento del provvedimento che reca l’esclusione del riconoscimento della dipendenza di infermità  da causa di servizio il ricorrente vanta un interesse legittimo di tipo pretensivo, affinchè la p.a. provveda ad un riesame della sua posizione.

N. 00372/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01752/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2011, proposto da: 
Donato Colaianni, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Bia, con domicilio eletto presso Raffaele Bia, in Bari, corso Vittorio Emanuele II, 179; 

contro
Ministero della Difesa – Marina Militare, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’ottemperanza
alla sentenza T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 108 del 19 gennaio 2011 notificata in data 11 febbraio 2011 e passata in giudicato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Marina Militare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art 114 c. 3 c.p.a. secondo cui il giudice decide le azioni di ottemperanza con sentenza in forma semplificata;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi per le parti nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 i difensori avv.ti Maria Teresa Bia, per delega dell’avv. Raffaele Bia, e Grazia Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente propone azione di ottemperanza, ex art. 114 e seg. del vigente Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, alla sentenza n. 108 del 19 gennaio 2011 della I sez. di questo T.A.R. – passata in giudicato come da attestazione depositata in giudizio – di annullamento del verbale n. 83/2002 del 15 gennaio 2002, con il quale la Commissione medica di II istanza, istituita presso l’Ispettorato di Sanità  della Marina Militare, escludeva la riconducibilità  a causa di servizio della patologia di “insufficienza venosa degli arti inferiori con varici”, denunciata dal ricorrente.
Prospetta l’interessato che per effetto del predetto giudicato, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere un equo indennizzo nella misura massima prevista per la categoria di ascrivibilità  e/o per la pensione privilegiata ordinaria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 22 gennaio 1998.
Provvedeva quindi a diffidare l’Amministrazione a corrispondere l’equo indennizzo in attuazione del giudicato, senza ottenerne risposta.
Il Ministero della Difesa – Marina Militare si costituiva in giudizio, limitandosi alla richiesta di rigetto del gravame.
Alla Camera di Consiglio del giorno 11 gennaio 2012 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Diversamente dalla prospettazione della difesa di parte ricorrente, la sentenza n. 108/2011, di cui si chiede esecuzione, non ha attribuito alcun diritto all’equo indennizzo preteso, limitandosi all’annullamento del verbale della Commissione Medica con cui veniva espresso giudizio negativo in merito al riconoscimento dell’infermità  in questione a causa di servizio.
La sentenza 108/2011 ha ritenuto fondate le censure (difetto di istruttoria, illogicità , perplessità  e contraddittorietà ) formulate nei confronti del giudizio impugnato, nella parte in cui “ha omesso la valutazione di tutti gli elementi anamnestici clinici, anatomo – patologici, diagnostico – strumentali acquisiti ed acquisibili”, secondo un sindacato esterno di congruità  e sufficienza del giudizio di non dipendenza, proprio di questa tipologia di valutazioni (Consiglio di Stato sez IV, 6 maggio 2010, n.2619).
Trattasi, con ogni evidenza, di statuizione di annullamento di atto connotato da ampia discrezionalità  di tipo tecnico, medico – legale, la quale ben lungi dall’accertamento della spettanza del bene della vita, consistente nel riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo, ha soltanto eliminato con effetto ex tunc, tipico delle sentenze demolitorie, il provvedimento impugnato, con conseguente obbligo di riesercizio dell’attività  di giudizio da parte dei competenti organi medici, secondo i criteri conformativi di cui al giudicato.
Infatti, una posizione di diritto soggettivo alla percezione del preteso equo indennizzo, in ipotesi senz’altro idonea a determinare una condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto dovuto, sorge per giurisprudenza pacifica solo una volta che sia avvenuto il riconoscimento della spettanza del beneficio ad opera dell’organo medico (ex plurimis T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 11 marzo 2011, n. 1449, id. sez. VII, 8 aprile 2011, n. 2000), trattandosi di giudizio espressione di discrezionalità  tecnica riservata al Comitato di Verifica e alle Commissioni mediche.
Ne consegue che il ricorrente, allo stato, vanta una posizione di interesse legittimo di tipo pretensivo tesa all’obbligatorio riesame clinico da parte degli organi medici competenti in merito alla sussistenza del nesso eziologico tra l’affezione morbosa ed il servizio militare prestato, tutelabile, in ipotesi di inerzia, secondo i modi e le forme previste dal vigente Codice del processo amministrativo (artt. 31 e 117) avverso il silenzio-rifiuto.
Orbene, non è allo stato ravvisabile alcuna violazione od elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 108/2011, non attribuendosi come detto in favore del ricorrente, nè il riconoscimento della causa di servizio nè tantomeno l’invocato diritto all’equo indennizzo, la cui spettanza potrà  essere eventualmente stabilita esclusivamente all’esito di nuovo giudizio da parte della competente Commissione Medica, sindacabile innanzi a questo giudice secondo i consueti limiti della giurisdizione generale di legittimità .
Per i suesposti motivi il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa – Marina Militare, nella misura di 800 euro, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Savio Picone, Referendario
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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