Giustizia e processo – Revoca di finanziamento pubblico – Successivamente all’ammissione al contributo – Per mancato adempimento ad una specifica obbligazione prevista dal bando – Controversia – Giurisdizione del giudice ordinario

La giurisdizione in materia di revoca di finanziamenti pubblici spetta al giudice ordinario allorchè essa sia stata disposta, successivamente al provvedimento di ammissione al contributo e/o alla erogazione dello stesso, a cagione del mancato adempimento ad una specifica obbligazione prevista dal bando, venendo in tal caso il provvedimento di revoca del contributo ad incidere direttamente su una posizione di diritto soggettivo non previamente degradata ad interesse legittimo. La giurisdizione è invece devoluta al giudice amministrativo allorchè venga messo in discussione ab origine il provvedimento di ammissione al finanziamento per difetto di una delle condizioni di accesso al medesimo, e cioè per la ragione che il soggetto richiedente o il progetto da finanziare non rientrino, in via astratta, tra quelli ammissibili al beneficio.

N. 00223/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01935/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1935 del 2011, proposto da: 
Sanseverino S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. F. Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, via F. S. Abbrescia, 83/B; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Scattaglia, con domicilio eletto presso Maria Scattaglia in Bari, c/o Settore Leg.G.R. Ia Dalmazia,70; 

nei confronti di
Bet For Life S.n.c., rappresentato e difeso dall’avv. Domenica Di Mise, con domicilio eletto presso Fernando Tripaldi in Bari, via Cardinale Mimmi, 9; Gfm S.r.l., Lattarulo Office Design; 

a) per l’annullamento:
-del provvedimento di cui alla nota 8/7/11 prot. 0021517, notificata successivamente, con la quale è stata disposta la revoca del contributo assegnato alla ricorrente;
– ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento 5/4/11 prot. 0011536;
– ove intervenuto, di ogni altro atto, provvedimento decadenziale emesso nei confronti della soc. SANSEVERINO, della nuova graduatoria relativa alle istanze presentate nel mese di maggio 2010 nonchè di quella definitiva;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque, lesivo (ancorchè non conosciuto) ed in particolare, ove occorra, in parte qua, del bando ove lo stesso possa essere interpretato nel senso indicato nel provvedimento di revoca;
b) nonchè per l’accertamento del diritto
della ricorrente ad essere risarcita per il danno ingiusto patito; con conseguente
c) condanna
della Regione Puglia alla reintegra in forma specifica nonchè la corresponsione del contributo con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Bet For Life S.n.c.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. F. S. Dodaro, avv. Giovanni Sivo, su delega dell’avv. M. Scattaglia e avv. Rosaria Tedone, su delega dell’avv. D.ca Di Mise;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe indicato la Sanseverino s.r.l., premettendo di aver presentato, in data 25 maggio 2010, domanda di partecipazione ad incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati, di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione del Dirigente del Servizio lavoro e cooperazione della Regione Puglia n. 38 del 5 febbraio 2010, e di aver ottenuto l’inclusione di tale domanda nella graduatoria degli interventi ammissibili, impugna il provvedimento con il quale è stato revocato il beneficio, disposto a suo favore..
Espone la Sanseverino s.r.l. che al fine di ottenere l’incentivo di che trattasi le assunzioni dei lavoratori svantaggiati avrebbero dovuto avvenire, a termini del bando, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, da parte della Regione Puglia, della graduatoria delle domande ammesse a contributo e comunque non oltre il 31 dicembre 2010; che essa ricorrente provvedeva ad assumere il lavoratore, per il quale aveva presentato la domanda di accesso agli incentivi, in data 14 giugno 2010; che in data 5 agosto 2010 veniva pubblicata la graduatoria provinciale , che vedeva la ricorrente ammessa alla procedura; che con nota 5 aprile 2011 la Regione Puglia comunicava alla Sanseverino s.r.l. l’avvio del procedimento di revoca del beneficio sul rilievo che, avendo essa assunto il lavoratore in data anteriore alla pubblicazione della graduatoria, risultava violata la disposizione di cui al punto I) del bando, relativa ai termini entro i quali le assunzioni dei lavoratori svantaggiati dovevano essere perfezionate.
Tale motivazione veniva confermata dalla Regione Puglia, pur a seguito delle osservazioni presentate dalla ricorrente, con il provvedimento conclusivo del procedimento, gravato nella presente sede.
Si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso, sia la Regione Puglia che la controinteressata BET 4 LIFE s.n.c.
Il ricorso è stato trattenuto a decisione alla camera di consiglio del 14 dicembre 2011.
Preliminarmente va dato atto che la questione portata alla attenzione del Collegio pone una delicata questione di giurisdizione.
E’ noto l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex multis: C.d.S., sez. V, 1124/2008; Cass. SS.UU. 11498/2008) secondo il quale la giurisdizione in materia di revoca di finanziamenti pubblici spetta al Giudice Ordinario allorchè essa sia stata disposta, successivamente al provvedimento di ammissione al contributo e/o alla erogazione dello stesso, a cagione del mancato adempimento ad una specifica obbligazione prevista dal bando, venendo in tal caso il provvedimento di revoca del contributo ad incidere direttamente su una posizione di diritto soggettivo non previamente degradata ad interesse legittimo. La giurisdizione è invece devoluta al Giudice Amministrativo allorchè venga messo in discussione ab origine il provvedimento di ammissione al finanziamento per difetto di una delle condizioni di accesso al medesimo, e cioè per la ragione che il soggetto richiedente o il progetto da finanziare non rientrano, in via astratta, tra quelli ammissibili al beneficio.
Orbene, nel caso di specie non si contesta alla ricorrente di non rientrare nel novero dei possibili soggetti beneficiari nè che il lavoratore che essa ha in concreto assunto non rientri nelle categorie di “lavoratori svantaggiati” la cui assunzione viene promossa dagli incentivi di che trattasi.
Alla ricorrente si contesta invece di aver provveduto alla assunzione in un momento sbagliato, in particolare con anticipo rispetto al termine asseritamente indicato nel bando, e quindi, in sostanza, troppo presto.
Tale ultima circostanza avrebbe potuto assumere rilievo ai fini di determinare la giurisdizione soltanto ove l’assunzione si fosse perfezionata in data anteriore alla data di presentazione della domanda. Deve infatti ricordarsi che gli aiuti di stato – categoria alla quale va ricondotta ogni forma di aiuto alle imprese – per essere compatibili con le norme del Trattato sulla Unione Europea devono anzitutto svolgere la funzione di incentivare una nuova produttività  e, quindi, di sollecitare nuovi investimenti; essi pertanto possono essere concessi solo alle imprese che non abbiano già  posto in essere, in maniera autonoma ed indipendente, gli investimenti per i quali viene chiesta l’incentivazione pubblica, non essendo possibile utilizzare quest’ultima per compensare ex post scelte di investimento che l’imprenditore avrebbe comunque effettuato, perchè in grado di sostenerne il relativo onere interamente con mezzi propri. Per tale ragione la data di presentazione della domanda di accesso al contributo è ormai sempre considerata quale il momento al quale si deve fare riferimento per valutare se una spesa sia, o meno, astrattamente ammissibile ad un programma di contributi in quanto spesa che l’imprenditore si è determinato a sostenere a cagione della possibilità  di accedere al contributo.
Nel caso di specie, tuttavia, non si pone un problema di questo tipo, essendo pacifico che l’assunzione del lavoratore svantaggiato è stata effettuata venti giorni dopo la presentazione, da parte della ricorrente, della domanda di accesso agli incentivi.
Si deve quindi prendere atto del fatto che nel caso di specie non si discute in ordine alla astratta ammissibilità  a finanziamento della domanda presentata dalla ricorrente e non si pone in discussione la legittimità  del provvedimento che l’ha inclusa nella graduatoria delle domande ammesse agli incentivi. Di contro si constata che la revoca del beneficio risulta essere stata determinata da una contestazione afferente una modalità  di esecuzione del progetto per il quale è stato chiesto l’incentivo, e che la soluzione di tale controversia richiede che venga prima di tutto accertato se l’assunzione del lavoratore svantaggiato dopo la pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo costituisse effettivamente un obbligo inderogabile per le imprese ammesse al beneficio.
Dovendosi qualificare in termini di diritto soggettivo perfetto la posizione giuridica lesa dal provvedimento impugnato, e riscontrandosi che la controversia richiede l’esercizio di un sindacato che è quello tipico del Giudice Ordinario – avente ad oggetto non la discrezionalità  amministrativa ma l’accertamento di diritti ed obblighi – , la giurisdizione in ordine a tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo spetta a questo ultimo, avanti al quale la causa deve essere riassunta.
La particolarità  del caso di specie giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– visto l’art. 9 c.p.a. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine a tutte le domande formulate con il ricorso introduttivo del giudizio;
– visto l’art. 11 comma 1 c.p.a. manda alle parti di riassumere il presente giudizio entro il termine perentorio di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente sentenza innanzi alla Autorità  Giudiziaria Ordinaria competente per territorio.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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