Giustizia e processo – Giurisdizione e competenza – Impianti
pubblicitari abusivamente installati su terreno demaniale – Art. 23, comma 13 quater Codice della Strada –
Provvedimento di rimozione – Natura –
Sanzione amministrativa accessoria – Giurisdizione – Giudice ordinario –
Configurabilità  – Fondamento

In conformità  di
consolidato orientamento delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione, l’impugnazione dei provvedimenti di rimozione di un impianto pubblicitario emessi dal Comune ai
sensi dell’art. 23 comma 13 quater del Codice della Strada rientra nell’alveo di attribuzione del Giudice ordinario. Poichè tale norma prevede (al comma 11) anche l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria, viene ad integrarsi un nesso di complementarietà ; la rimozione costituisce, infatti, un
accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria, con conseguente
impugnabilità  innanzi al Giudice ordinario a norma del combinato disposto di
cui agli artt. 22 e 23 della Legge 689/81 (Cass. Civile SS.UU. 19.08.2009 n.
18357; Cass. Civile SS.UU. 14.01.2009 n. 563). Occorre nettamente distinguere, ai fini del discrimine della giurisdizione, tra
l’ipotesi di impugnazione di ordinanze ingiunzione alla
rimozione degli impianti e connesse comunicazioni di avvenuta rimozione
d’ufficio di taluni impianti pubblicitari, appartenenti alla giurisdizione del
G.O., e ipotesi di impugnazione di provvedimenti di diniego di autorizzazione
alla installazione di impianti pubblicitari ovvero di norme regolamentari
disciplinanti la materia, riservati invece alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo.

 
N. 00214/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01057/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2011, proposto da: 
Studiocinque Outdoor S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio eletto presso Libera Valla in Bari, via Quintino Sella, 36; 

contro
Provincia di Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele De Robertis, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Capurso, con domicilio eletto presso Giovanni Caponio in Bari, via S.Lioce, 52; 

nei confronti di
Non Solo Strade S.r.l.; 

per l’annullamento
– delle Note del Settore Patrimonio, Concessioni, Partecipazioni societarie ed Espropriazioni – Servizio Concessione, a firma del relativo Dirigente, Prot. n. 8245; Prot. n. 8247; Prot. n. 8248; Prot. n. 8249; Prot. n. 8251; Prot. n. 8252; Prot. n. 8253; Prot. n. 8255, tutte datate 09.03.2011 e notificate il giorno 15.03.2011, aventi per oggetto la diffida alla rimozione degli impianti di proprietà  della ricorrente siti sulla S.P. 1 (ex S.P. 130) -“Trani-Andria”, rispettivamente ai Km. 0 665, lato destro; Km. 0 768, lato destro; Km. 0 786, lato destro; Km. 0 663, lato destro; Km. 0 310, lato destro; Km. 0 216, lato destro; Km. 0 066, lato destro; Km. 0 121, lato destro;
nonchè
– delle Note del Settore Patrimonio, Concessioni, Partecipazioni societarie ed Espropriazioni – Servizio Concessione, a firma del relativo Dirigente, Prot. n. 15184; Prot. n. 15185; Prot. n. 15186; Prot. n. 15183; Prot. n. 15282; Prot. n. 15181; Prot. n. 15180, tutte del 04.05.2011, notificate in data 06.05.2011 alla ricorrente, recanti la comunicazione di avvenuta rimozione degli impianti, con comunicazione delle modalità  per il ritiro degli impianti, previo pagamento delle spese occorse e delle sanzioni elevate;
– della Nota Prot. n. 15205 del 04.05.2011, notificata unicamente al Casale Santa Lucia, via Castel del Monte, Contrada Monte Faraone – Andria, quale fruitore del messaggio pubblicitario sull’impianto della ricorrente, avente ad oggetto la comunicazione di avvenuta rimozione dell’impianto;
– degli artt. 6, 7, 8, 35 e 35 bis del Regolamento Provinciale per l’Installazione di Cartelli, Insegne ed Altri Mezzi Pubblicitari (approvato il 18.12.2009 e pubblicato nell’Albo Pretorio dal 23.12.2009 al 07.01.2010);
– di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque collegato a quello gravato, ancorchè non conosciuto, poichè mai reso noto e/o notificato alla ricorrente, su cui si riservano motivi aggiunti, compreso, ove occorra, il provvedimento di affidamento alla ditta “Nonsolostrade” di Bitonto, del servizio di rimozione e custodia dei manufatti asportati;
nonchè per l’accertamento e la declaratoria
– del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno per la rimozione di alcuni degli impianti raggiunti dal provvedimento di rimozione, subito e subendo, in forza dei provvedimenti gravati, che si quantifica in € 110.000,00 e/o da stimarsi secondo il prudente apprezzamento del Giudice;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Barletta Andria Trani e di Comune di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. C. Di Gifico, avv. F.sco De Robertis, su delega dell’avv. R. De Robertis e avv. M.Capurso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame la Studiocinque Outdoor s.r.l – società  unipersonale impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, in una con la declaratoria del proprio diritto al risarcimento del danno.
La ricorrente riferisce di aver ottenuto dal Comune di Trani (nel 2007) le autorizzazioni all’installazione di diversi impianti pubblicitari tra cui quelli oggetto dei provvedimenti impugnati.
Con Delibera di C.P. n. 23/09 la neo costituita Provincia di Barletta-Andria-Trani ha approvato il Regolamento per l’Installazione di Cartelli, Insegne di esercizio ed altri Mezzi Pubblicitari, regolamento impugnato dalla ricorrente con ricorso straordinario innanzi al Capo dello Stato che, trasposto successivamente in sede giurisdizionale, è tuttora pendente innanzi al T.A.R. Puglia -Sede di Bari, al n. Reg. Gen. Ric. 1487/2010.
Nelle more il Comando di Polizia Provinciale, ritenendo abusiva l’installazione dei cartelloni pubblicitari in quanto avvenuta senza l’autorizzazione della Provincia di Andria-Barletta-Trani quale Ente proprietario della strada, ha elevato n. 8 verbali per gli impianti di proprietà  della ricorrente presenti sulla S.P. 1 (già  S.P. 130).
La ricorrente assumendo viceversa che la proprietà  del tratto di strada in questione sia del Comune di Trani, atteso che trattasi di strada posta all’interno del centro abitato, ha impugnato i verbali con ricorso ex art. 203 Codice della Strada presentati innanzi al Prefetto di Bari, tali ricorsi sono tuttora pendenti.
Con n. 8 note dirigenziali del 9.3.11 (Prot. nn. 8245; 8247; 8248; 8249; 8251; 8252; 8253 e 8255), il Settore Patrimonio e Concessioni ha intimato alla ricorrente la rimozione dei predetti impianti (e precisamente quelli ubicati ai km 0+665, lato destro; km 0+768, lato destro; km 0+786, lato destro; km 0+663, lato destro; km 0+310, lato destro; km 0+216, lato destro; km 0+066, lato destro; km 0+121, lato destro) entro dieci giorni dalla notifica (avvenuta in data 15.03.2011), con avvertenza che, in caso contrario, avrebbe trovato applicazione l’art. 23, comma 13 bis, del Codice della Strada.
La Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) ha poi proceduto, in via esecutoria e in qualità  di Ente proprietario della strada, a rimuovere alcuni impianti pubblicitari di proprietà  della ricorrente, dando comunicazione di ciò a mezzo n. 7 note dirigenziali del 4.05.2011 (prot. nn. 15184, 15185, 15186, 15183, 15182, 15181 e 15180), con cui il Settore Patrimonio e Concessioni ha altresì informato la ricorrente delle modalità  per il ritiro degli stessi dalla ditta depositaria (“Non Solo Strade” di Bitonto), previo pagamento dei verbali elevati e delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia dei ridetti impianti.
La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 comma 7, 23 e 26 del Codice della Strada, dell’art. 53 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992); violazione e falsa applicazione degli arti. 6 ed 8 del Regolamento Provinciale per l’installazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari; difetto assoluto di attribuzione ed incompetenza (art. 21 septies L. n. 241/1990); eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione delle norme sul procedimento e sulla forma degli atti, contraddittorietà  tra atti, sviamento di potere, illogicità  e carenza di motivazione;
2) illegittimità  delle note impugnate in epigrafe (del 9.3.11 prot. nn. 8245, 8247, 8248, 8249, 8251, 8252, 8253 e 8255), per violazione e falsa applicazione del comma 13 bis dell’art. 23 e degli artt. 203, 210 e 211 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada); violazione dell’art. 113 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del Regolamento Provinciale per l’installazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari (delibera C.P. n. 23 del 12.12.2009); eccessiva onerosità  ed abnormità  delle somme richieste.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Trani, nonchè la Provincia di Andria, Barletta e Trani (BAT), contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso ed anzi eccependo l’Amministrazione provinciale B.A.T. preliminarmente ed in rito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 661/11 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 955/11 sono stati chiesti incombenti istruttori.
All’udienza del 30 novembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che, melius re perpensa, il ricorso in esame non rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, appartenendosi alla giurisdizione del Giudice Ordinario, così come peraltro eccepito dalla difesa della Provincia Andria-Barletta-Trani (di seguito B.A.T.).
Ed invero occorre nettamente distinguere, ai fini del discrimine della giurisdizione, tra l’ipotesi di che trattasi – ovvero impugnazione di ordinanze ingiunzione alla rimozione degli impianti e connesse comunicazioni di avvenuta rimozione d’ufficio di taluni impianti pubblicitari, appartenenti alla giurisdizione del G.O. – e ipotesi di impugnazione di provvedimenti di diniego di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari ovvero di norme regolamentari disciplinanti la materia, riservati invece alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Ciò in conformità  di orientamento, ormai da ritenersi consolidato, espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione alla circostanza che la determinazione dirigenziale di rimozione di un impianto pubblicitario emessa dal Comune ai sensi dell’art. 23 comma 13 quater del Codice della Strada, prevedendo detta norma (al comma 11) anche l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, integra un nesso di complementarietà , costituendo la rimozione un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria, con conseguente impugnabilità  innanzi al Giudice ordinario a norma del combinato disposto di cui agli artt. 22 e 23 della Legge 689/81 (Cass. Civile SS.UU. 19.08.2009 n. 18357; Cass. Civile SS.UU. 14.01.2009 n. 563).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 6.06.2007 n. 13230, hanno peraltro evidenziato l’inapplicabilità  alla fattispecie in esame del disposto di cui all’art. 34 del D.Lgs. 80/98, “non vertendosi in tema di uso del territorio, bensì di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica”.
Quanto sopra evidenziato risulta assorbente rispetto a ogni altra considerazione, rendendo comunque irrilevante ai fini del decidere anche l’esito dell’accertamento istruttorio in ordine alla esistenza o meno di un p.v. di consegna della strada di che trattasi tra la Provincia di Bari (all’epoca competente) e il Comune di Trani, verbale che comunque non risulta essere mai intervenuto.
Nè appare rilevante, ai fini del discrimine della giurisdizione, il distinguo tra ordinanza di rimozione di impianto a seguito di diniego di autorizzazione e l’ordinanza di rimozione l’impianto per mancanza di autorizzazione ovvero per non conformità  al piano, atteso che tali situazioni risultano sostanzialmente identiche e che peraltro il diniego di autorizzazione e l’ordinanza di rimozione integrano autonomi e diversi provvedimenti e senza peraltro considerare che l’installazione di un impianto pubblicitario nonostante il diniego di autorizzazione costituisce una situazione illegale e abusiva in nulla dissimile rispetto alla installazione di fatto dell’impianto.
La controversia pertanto non rientra tra le materie riservate alla giurisdizione del G. A., che risultano tassativamente indicate.
In tal senso deve dunque provvedersi.
La novità  e complessità  della questione giustifica ampiamente l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali eventualmente maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adìto e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistici.
Spese compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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