Giustizia e Processo – Giurisdizione amministrativa – Ordinanze ingiunzione alla rimozione degli impianti pubblicitari – Non sussiste

La controversia avente ad oggetto l’impugnazione  di una ordinanza ingiunzione alla rimozione degli impianti pubblicitari non rientra tra le materie riservate alla giurisdizione del G.A.. Secondo l’orientamento, da ritenersi oramai consolidato, espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la determinazione dirigenziale di rimozione di un impianto pubblicitario, emessa dal Comune ai sensi dell’art. 23 comma 13 quater del Codice della Strada, deve ritenersi una sanzione accessoria della sanzione amministrativa pecuniaria, con conseguente impugnabilità  innanzi al Giudice ordinario a norma del combinato disposto di cui agli artt. 22 e 23 della Legge 689/81 (Cass. Civile SS.UU. 19.08.2009 n. 18357; Cass. Civile SS.UU. 14.01.2009 n. 563).

N. 00208/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00961/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2003, proposto da: 
Studio Cinque Outdoor Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14; 

contro
Comune di Trani; 

per l’annullamento
– dell’ordinanza n. 26/2003 dell’1.4.03, notificata il 7.4.03, con la quale è stato intimato alla Ditta Studio Cinque Outdoor s.r.l. di rimuovere -entro e non oltre dieci giorni dalla notifica – “due cartelli pubblicitari costituiti da due pali tubolari metallici uniti a curva all’apice superiore e stabilmente infissi al suolo, entrambi in adiacenza alla base della rampa del cavalcaferrovia di Viale Spagna angolo Corso M.R. Imbriani, di cui uno lato centrale Telecom e l’altro Largo Petrarca, violando l’art. 23, commi 6 e 11 del Vigente Codice della Strada di proprietà  della Studio Cinque Outdoor con sede legale in Corato”;
– della delibera di Giunta Comunale n. 1122 del 31.10.96 con la quale veniva approvato il Piano Generale degli Impianti pubblicitari;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli gravati, ancorchè non conosciuto;
nonchè
– per il risarcimento dei danni derivanti alla società  ricorrente a causa dell’illegittimo provvedimento di rimozione oggetto del presente ricorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Valeria Citarella, su delega dell’avv. F. Lofoco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame la Studiocinque Outdoor s.r.l. impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento, in una con la declaratoria del proprio diritto al risarcimento del danno.
Con istanze del 31.1.97 e del 4.2.97, la ricorrente ha chiesto, rispettivamente, il rilascio di autorizzazione all’installazione di alcuni impianti pubblicitari e la sanatoria degli impianti già  abusivamente realizzati nel territorio del Comune di Trani.
Il Comune intimato, dotato di Piano Generale degli Impianti (deliberazione n. 1122 del 31.10.96), dopo aver emesso l’ordinanza n. 1/01, con cui ha ingiunto la rimozione di alcuni impianti, con nota del 24.3.03 ha denegato l’installazione dei nuovi impianti, in considerazione della prevista gara d’appalto in materia.
Con l’impugnata ordinanza n. 26 dell’1.4.03 il Comune di Trani, ritenendo realizzati abusivamente i due impianti ubicati nelle adiacenze del cavalcaferrovia di V.le Spagna angolo C.so M.R. Imbriani, ha intimato alla ricorrente la rimozione degli stessi.
 

La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) violazione delle ordinanze nn. 405 406/03 del T.A.R. Bari sez. II; eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà , carenza di istruttoria;
2) violazione degli artt. 3 e 7 L. n. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione ed omessa comunicazione di avvio del procedimento;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 23 commi 6 e 11 Cod. della Strada; violazione e falsa applicazione dell’art.51 del Regolamento di esecuzione; eccesso di potere; sviamento;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 20 L. n. 241/90; violazione D.P.R. n. 300/92 come mod. dal D.P.R. n. 407/94; eccesso di potere derivante dall’interpretazione del Regolamento edilizio in maniera difforme delle leggi citate; eccesso di potere per contraddittorietà , illogicità  ed ingiustizia manifesta;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 L. n. 47/85; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del Regolamento comunale per la disciplina delle pubblicità  e delle affissioni;
6) violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.; violazione del principio di certezza e del buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per sviamento, disparità  di trattamento, perplessità  ed ingiustizia manifesta.
Il Comune di Trani non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 607/03 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza del 30 novembre 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è in parte irricevibile e in parte proposto in difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito.
Ed invero, quanto alla giurisdizione – con riferimento all’azione di impugnatoria dell’ordinanza 26/93, recante ingiunzione a rimuovere due cartelli pubblicitari in violazione dell’art. 23, commi 6 e 11 del C.d.S. – rileva preliminarmente il Collegio, melius re perpensa, che il ricorso in esame non rientra nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, appartenendosi alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Occorre infatti nettamente distinguere, ai fini del discrimine della giurisdizione, tra l’ipotesi di che trattasi – ovvero impugnazione di ordinanze ingiunzione alla rimozione degli impianti e/o connesse comunicazioni di avvenuta rimozione d’ufficio di taluni impianti pubblicitari, appartenenti alla giurisdizione del G.O. – e ipotesi di impugnazione di provvedimenti di diniego di autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari ovvero di norme regolamentari disciplinanti la materia, riservati invece alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Ciò in conformità  di orientamento, ormai da ritenersi consolidato, espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in relazione alla circostanza che la determinazione dirigenziale di rimozione di un impianto pubblicitario emessa dal Comune ai sensi dell’art. 23 comma 13 quater del Codice della Strada, prevedendo detta norma (al comma 11) anche l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, integra un nesso di complementarietà , costituendo la rimozione un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria, con conseguente impugnabilità  innanzi al Giudice ordinario a norma del combinato disposto di cui agli artt. 22 e 23 della Legge 689/81 (Cass. Civile SS.UU. 19.08.2009 n. 18357; Cass. Civile SS.UU. 14.01.2009 n. 563).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 6.06.2007 n. 13230, hanno peraltro evidenziato l’inapplicabilità  alla fattispecie in esame del disposto di cui all’art. 34 del D.Lgs. 80/98, “non vertendosi in tema di uso del territorio, bensì di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica”.
Nè appare rilevante, ai fini del discrimine della giurisdizione, il distinguo tra ordinanza di rimozione di impianto a seguito di diniego di autorizzazione e l’ordinanza di rimozione l’impianto per mancanza di autorizzazione ovvero per non conformità  al piano, atteso che tali situazioni risultano sostanzialmente identiche e che peraltro il diniego di autorizzazione e l’ordinanza di rimozione integrano autonomi e diversi provvedimenti e senza peraltro considerare che l’installazione di un impianto pubblicitario nonostante il diniego di autorizzazione costituisce una situazione illegale e abusiva in nulla dissimile rispetto alla installazione di fatto dell’impianto.
La controversia in esame pertanto non rientra tra le materie riservate alla giurisdizione del G. A.
Quanto sopra evidenziato risulta assorbente rispetto a ogni altra considerazione.
Quanto viceversa all’impugnazione della delibera della Giunta comunale n. 1122 del 31.10.96, recante approvazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari, rileva il Collegio che l’impugnazione proposta risulta all’evidenza irricevibile per tardività , in quanto impugnata con il ricorso in esame notificato in data 4.06.2003, attesa la pacifica prova in atti della piena conoscenza della intervenuta approvazione di detto Piano fin dal 4.02.97, data in cui la ricorrente ha presentato (come dalla stessa affermato alla pagina 2 del ricorso) apposita istanza di autorizzazione in sanatoria con riferimento agli impianti di che trattasi.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Trani.
Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali eventualmente maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adìto e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processual-civilistici e in parte lo dichiara irricevibile per tardività .
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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