1. Pubblico Impiego – Commissione di concorso – Obbligo astensione – Estremi grave inimicizia ex art. 51 comma I n. 3, c.p.c. – Denuncia penale nei confronti di un Commissario – Insufficienza 


2. Pubblico Impiego – Commissione di concorso – Obbligo astensione – Circostanza che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicazioni in comune – Insufficienza 


3. Pubblico Impiego – Commissione di concorso – Obbligo astensione – Partecipazione a convegni, stesura di lavori in collaborazione, coadiuvazione attività  didattica di facoltà , coinvolgimento in programmi e progetti di ricerca – Non determinano  incompatibilità 
 
4. Pubblico Impiego – Commissione di concorso – Ricercatore universitario – Determinazione criteri di valutazione ex art. 4 comma II DPR 117/2000 – Criteri determinazione apporto individuale candidato per partecipazione lavori in collaborazione – Discrezionalità  della Commissione sindacabile solo per manifesta illegittimita’
 
5. Pubblico Impiego – Concorsi a pubblici impieghi – Regolarizzazione documentazione ex art. 6, comma 1 lett. b) L. 241/1990 – Possibilità  – Integrazione documentazione – Impossibilità  per il principio della par condicio tra i partecipanti

1. Nei concorsi pubblici la presentazione di una denunzia penale non è sufficiente ad integrare gli estremi della grave inimicizia di cui all’art. 51, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in quanto, così come evidenziato dalla Corte di Cassazione in sede penale (cfr. Cass. pen., Sez. I, 25 giugno 1996, n. 4336) con riferimento alla analoga previsione contenuta nell’art. 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., “La presentazione di una denuncia contro un magistrato non è da sola sufficiente ad integrare l’ipotesi di ricusazione di cui all’art. 37, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 36, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poichè il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere semplicemente dal trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità .”.


2. E’ irrilevante, ai fini dell’obbligo di astensione nei pubblici concorsi, la circostanza che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che la circostanza stessa deve ormai ritenersi, nella comunità  scientifica, consueta e, addirittura, fisiologica, rispondendo alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non addirittura impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti. Del resto, la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità , tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire – pur nella possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo – alla scelta dei più meritevoli.” (Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3755). 


3. La mera partecipazione a convegni, la stesura di lavori in collaborazione, la coadiuvazione nell’attività  didattica della facoltà  ed il coinvolgimento in programmi e progetti di ricerca, costituiscono manifestazioni fisiologiche di un rapporto accademico tra docente ed allievo operanti nella stessa struttura, rispetto al quale sono estranei profili di diretta convenienza economica collegati, ad esempio, allo svolgimento di un’attività  professionale in comune, rapporto accademico che evidentemente non determina alcuna incompatibilità . (Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 354).


4. Nell’ambito di una valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli di cui all’ artt. 4, comma 2 d.p.r. n. 117/2000 e in particolare l’individuazione dei criteri riconosciuti nella comunità  scientifica di riferimento sulla cui base procedere alla determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione rientra nella sfera riservata delle scelte discrezionali della Commissione di concorso, non sindacabile dal G.A se non in caso di manifesta illegittimità . 


5. Nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.A. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest’ultima non è mai consentita (risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti), mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall’art. 6, comma 1, lett. b) legge 7 agosto 1990, n. 241. (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3486).

N. 01612/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01113/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Chieti Valeria, rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Claudia Romanelli in Bari, via Principe Amedeo, 36;
contro
Politecnico di Bari, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria per legge in Bari, via Melo, 97;
Facoltà  di Architettura del Politecnico di Bari;
nei confronti di
Parisi Nicola, rappresentato e difeso dall’avv. Annamaria Angiuli, con domicilio eletto in Bari, via Montenegro, 2;
D’Amato Guerrieri Claudio, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto in Bari – Marina di S. Giorgio, via Abate Eustasio, 5;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
Molendini Serenella, in qualità  di Consigliera di Parità  per la Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia Romanelli e Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Bari, via Principe Amedeo, 36;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto rettorale 28.3.2011, n. 141, comunicato alla ricorrente con nota 4.4.2011, prot. n. 1782 (ricevuta il 7.4.2011), con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà  di Architettura del Politecnico di Bari per il settore disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”, indetto con decreto rettorale 14.9.2009, n. 388, e individuato il vincitore nella persona dell’arch. Nicola Parisi;
– dei verbali della Commissione esaminatrice 16.12.2010, n. 1, 24.1.2011, n. 2 con relativi allegati, 25.1.2011, n. 3 con relativi allegati, 26.1.2011, n. 4 con relativi allegati, 23.2.2011, n. 5 e della relazione riassuntiva;
– del decreto rettorale 5.7.2010, n. 293, pubblicato sulla GU – IV Serie;
– di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/consequenziale, ivi inclusa la nota rettorale 18.1.2011, ed il contratto ove nelle more sottoscritto;
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari, di Parisi Nicola e di D’Amato Guerrieri Claudio;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Molendini Serenella, in qualità  di Consigliera di Parità  per la Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 per le parti i difensori avv.ti Valeria Pellegrino, Ines Sisto, Claudia Romanelli, Annamaria Angiuli e Vincenzo Caputi Iambrenghi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Con decreto rettorale n. 388 del 14.9.2009 pubblicato sulla GU – IV Serie “Concorsi ed Esami” n. 73 del 22.9.2009 il Politecnico di Bari ha indetto una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la Facoltà  di Architettura per il settore disciplinare ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”.
L’odierna ricorrente arch. Chieti Valeria partecipava alla suddetta procedura allegando il proprio curriculum e l’elenco dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni.
Con decreto rettorale n. 293 del 5.7.2010 veniva nominata la Commissione giudicatrice.
Tra i commissari vi era il prof. Claudio D’Amato Guerrieri con il ruolo di Presidente.
Nel corso della seduta preliminare svoltasi per via telematica in data 16 dicembre 2010 la Commissione procedeva alla definizione delle regole e dei criteri cui attenersi ai fini della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.
La Chieti, venuta a conoscenza della composizione della Commissione, inoltrava, per il tramite della Consigliera di Parità  per la Regione Puglia, al Rettore nota del 12.1.2011 in cui evidenziava la doverosità  e comunque l’opportunità  di non affidare l’incarico di Presidente della Commissione al prof. D’Amato Guerrieri, che invitava con successiva nota del 20.1.2011 ad astenersi dalla partecipazione alla Commissione.
Tale invito veniva giustificato dalla Chieti in ragione del coinvolgimento del prof. D’Amato nella vicenda oggetto della denuncia del 28.7.2010 presentata dalla stessa Chieti per il tramite della Consigliera di Parità  per la Regione Puglia.
La Chieti impugna con l’atto introduttivo del presente giudizio il decreto rettorale n. 141 del 28.3.2011 recante approvazione degli atti della procedura comparativa per cui è causa con individuazione del vincitore nella persona del controinteressato arch. Nicola Parisi; contesta, altresì, i verbali della Commissione esaminatrice ed il decreto rettorale n. 293 del 5.7.2010 recante nomina della Commissione.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente il prof. D’Amato Guerrieri avrebbe posto in essere gravi atteggiamenti discriminatori e vessatori ai suoi danni in occasione del rapporto di collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria di Bari per il progetto MIUR – FIRB 2003 (per il periodo 2005-2008), non avendo il Guerrieri mai condiviso – a dire della odierna deducente – l’accettazione da parte della stessa dell’incarico di assessore all’urbanistica del Comune di Cerignola.
In particolare il prof. Guerrieri l’avrebbe ostacolata nell’espletamento del proprio incarico, addebitandole inadempienze contrattuali inesistenti e negandole il pagamento dell’ultimo semestre di attività .
Il Rettore del Politecnico con nota del 18.1.2011 rimetteva la decisione in ordine all’astensione ai singoli componenti della Commissione.
Nel corpo del verbale del 24.1.2011 si dà  atto che il prof. D’Amato riferiva alla Commissione di non trovarsi in una situazione di incompatibilità  ai sensi dell’art. 51 cod. proc. civ.; che il termine perentorio di cui all’art. 6 del bando di concorso per la presentazione di istanze di ricusazione era ormai ampiamente decorso.
La Commissione condivideva le argomentazioni del Presidente D’Amato, ritenendo viceversa infondate le preoccupazioni della candidata Chieti Valeria.
Rileva parte ricorrente con il primo motivo di censura che sono state violate le norme sulla astensione dei commissari di cui agli artt. 51 e 52 cod. proc. civ.; che in particolare è provato il proprio rapporto di inimicizia con il Presidente della Commissione stante i gravi atteggiamenti di emarginazione e discriminazione posti in essere dal prof. D’Amato Guerrieri ai suoi danni; che, pur essendo l’istanza di astensione del 12.1.2011 pervenuta oltre il termine di 30 giorni dalla data di insediamento della Commissione, in ogni caso lo stesso Rettore era a conoscenza delle circostanze in esame sin dal momento in cui fu destinatario della denuncia del 28.7.2010; che, inoltre, l’astensione del D’Amato si rendeva ancor più necessaria stante i rapporti lavorativi di natura economica intercorsi con il controinteressato arch. Parisi; che tutte le collaborazioni indicate in ricorso evidenziano la comunanza di interessi di carattere professionale ed economico tra i due, comunanza che imponeva l’astensione del D’Amato.
Con il secondo motivo la Chieti evidenzia che è stata, altresì, violata la prescrizione contenuta nell’art. 4, comma 2 d.p.r. 23 marzo 2000, n. 117 (“Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: ¦ b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione; ¦”) e riportata nell’art. 7 del bando secondo cui per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche occorre la “determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità  scientifica di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”; che la Commissione ha illegittimamente omesso di individuare l’effettivo contributo apportato da ciascuno degli autori della ricerca, anche attraverso l’utilizzo di indici ulteriori; che in particolare alcune delle opere prodotte dal Parisi sono state redatte con la partecipazione del prof. D’Amato senza indicare l’apporto di quest’ultimo al lavoro; che l’operato della Commissione è illegittimo nella parte in cui la formulazione dei giudizi individuali e collegiali risulta completamente disancorata dai criteri di valutazione stabiliti dalla normativa applicabile in materia; che in particolare la Commissione non ha proceduto alla valutazione comparativa “analitica” dei singoli candidati così come previsto dall’art. 2 d.m. 28.7.2009; che peraltro il Parisi ha collaborato ad opere nell’ambito di una collana diretta dal prof. D’Amato Guerrieri; che manca quella comparazione caratterizzante la tipologia di valutazione in questione.
Con il terzo motivo di ricorso l’odierna deducente afferma che l’operato della Commissione si è caratterizzato per l’omessa valutazione di alcuni titoli dalla stessa allegati e per la errata valutazione del curriculum del Parisi; che i titoli non valutati almeno in parte corrispondono a quelli rinumerati dalla Commissione esaminatrice; che conseguentemente la Commissione nel caso di dubbio avrebbe dovuto chiederle chiarimenti ai sensi dell’art. 6 legge 7 agosto 1990, n. 241 specie se si considera che l’omissione della Commissione è da ricondurre alle supposte difformità  nell’allegazione documentale; che, per quanto riguarda il Parisi, sono stati illegittimamente valutati anche titoli acquisiti successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande.
Infine, la Chieti contesta con il quarto motivo l’asserita violazione da parte della Commissione del termine di legge previsto per la conclusione dei lavori, senza che il Rettore avesse concesso alcuna proroga. A dire di parte ricorrente ciò determinerebbe una carenza di potere della Commissione.
Con ricorso per motivi aggiunti l’odierna deducente rileva di essere venuta a conoscenza, a seguito dell’accesso consentito dall’Università  degli Studi di Bari, dell’esistenza di ulteriori collaborazioni del Parisi con il prof. D’Amato da cui sarebbe derivato l’obbligo di astensione di quest’ultimo; che la valutazione positiva espressa dalla Commissione in ordine all’attività  di ricerca svolta dal controinteressato è relativa anche alla redazione di progetti di gruppo senza l’individuazione dello specifico apporto dello stesso e ciò in violazione dell’art. 4, comma 2 d.p.r. n. 117/2000 e dell’art. 7 del bando; che la Commissione ha ritenuto valutabile l’intero periodo 2003-2005 come attività  di ricerca posta in essere dal Parisi, quando – a ben vedere – lo stesso è stato impegnato in detta attività  esclusivamente per quattro mesi.
Si sono costituiti l’amministrazione universitaria, il controinteressato arch. Parisi Nicola ed il prof. D’Amato Guerrieri Claudio, resistendo al gravame.
E’ intervenuta ad adiuvandum nel presente giudizio ai sensi dell’art. 36 dlgs 11 aprile 2006, n. 198 Molendini Serenella, in qualità  di Consigliera di Parità  per la Regione Puglia, sostenendo che dall’attività  discriminatoria posta in essere dal prof. D’Amato Guerrieri nei confronti della Chieti deriva in forza degli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. l’obbligo del primo di astensione per grave inimicizia.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.
Invero, con riferimento alla prima censura contenuta nell’atto introduttivo, va rimarcato che non è dimostrata alcuna grave inimicizia intercorrente tra la ricorrente Chieti Valeria e il prof. D’Amato Guerrieri.
In tale senso depone l’omessa presentazione da parte della stessa ricorrente di una formale istanza di ricusazione entro il termine perentorio previsto dall’art. 6 del bando di concorso.
Dagli atti di causa risultano unicamente le contestazioni di inadempienze mosse alla Chieti rispetto al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), rapporto che la stessa aveva instaurato con l’Università  degli Studi di Bari.
Peraltro, la circostanza della presentazione da parte della Chieti in data 28.7.2010 della denuncia nei confronti del D’Amato non è da sola sufficiente ad integrare gli estremi della grave inimicizia di cui all’art. 51, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione in sede penale (cfr. Cass. pen., Sez. I, 25 giugno 1996, n. 4336) con riferimento alla analoga previsione contenuta nell’art. 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. “La presentazione di una denuncia contro un magistrato non è da sola sufficiente ad integrare l’ipotesi di ricusazione di cui all’art. 37, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 36, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poichè il sentimento di grave inimicizia, per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere semplicemente dal trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità .”.
Inoltre, le comunicazioni (nota del 7.11.2007 e mail del 14.10.2008) invocate da parte ricorrente nel corpo della memoria depositata in data 30 settembre 2011 (in particolare a pag. 3) a sostegno della tesi della “grave inimicizia” quale causa di astensione ex art. 51 cod. proc. civ. del prof. D’Amato non sembrano, a giudizio di questo Collegio, denotare un rapporto compromesso tale da rendere il D’Amato soggetto non imparziale nella futura composizione della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per cui è causa.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, dal tenore della nota del 7.11.2007 e della mail del 14.10.2008 non è desumibile alcun giudizio negativo ed offensivo espresso dal D’Amato nei confronti della Chieti.
Va rilevato altresì che, contrariamente alla prospettazione di parte ricorrente, non sussiste alcun rapporto economico rilevante tra il prof. D’Amato Guerrieri ed il vincitore Parisi Nicola tale da imporre al primo il dovere di astensione, stante la frequenza e la normalità  di rapporti di collaborazione scientifica in ambito universitario.
Nè sussiste alcuna comunanza di interessi di carattere professionale ovvero economica tra i due.
Per costante giurisprudenza amministrativa, infatti, assume rilievo, ai fini del dovere di astensione, esclusivamente un’apprezzabile cointeressenza economica, inesistente nel caso di specie.
Secondo Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2001, n. 3957 “Nei concorsi universitari, il consolidato rapporto di collaborazione tra un commissario e un candidato che non abbia però carattere economico o patrimoniale, ma si esaurisca nella sfera accademica e scientifica, non dà  luogo ad obbligo di astensione in capo al commissario stesso.”.
In tal senso afferma Cons. Stato, Sez. VI, 24 ottobre 2002, n. 5879 che “àˆ irrilevante, ai fini dell’obbligo di astensione nei pubblici concorsi, la circostanza che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che la circostanza stessa deve ormai ritenersi, nella comunità  scientifica, consueta e, addirittura, fisiologica, rispondendo alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non addirittura impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti. Del resto, la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, cui siano estranei interessi patrimoniali, non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità , tenuto conto della composizione collegiale della Commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire – pur nella possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l’operato di chi sia stato proprio allievo – alla scelta dei più meritevoli.”.
Tale orientamento è stato da ultimo ribadito da Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3755.
Peraltro, va rimarcato che rapporti di mera collaborazione scientifica sono intercorsi anche tra il D’Amato e la ricorrente Chieti Valeria, il che dimostra la fisiologia degli stessi in ambito universitario, tale da non compromettere l’imparzialità  ovvero l’immagine di imparzialità  dei componenti della Commissione di concorso.
Precisa, a tal riguardo, Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 354 che la mera partecipazione a convegni, la stesura di lavori in collaborazione, la coadiuvazione nell’attività  didattica della facoltà  ed il coinvolgimento in programmi e progetti di ricerca, come del resto avvenuto nel caso di specie (per la posizione sia del Parisi, sia della Chieti), costituiscono manifestazioni fisiologiche di un rapporto accademico tra docente ed allievo operanti nella stessa struttura, rispetto al quale sono estranei profili di diretta convenienza economica collegati, ad esempio, allo svolgimento di un’attività  professionale in comune, rapporto accademico che evidentemente non determina alcuna incompatibilità .
Quanto al secondo motivo di ricorso, va rilevato che la Commissione concorsuale nel verbale n. 1 del 16.12.2010 ha legittimamente distinto le pubblicazioni scientifiche tra scritti ed attività  di ricerca applicata, specificando che, mentre per i primi “è necessario che la parte scritta del candidato sia chiaramente identificabile attraverso la firma individuale”, per le attività  di ricerca “in assenza di specifiche dichiarazioni di eventuali coautori, possono prendersi in considerazione gli elaborati redatti in collaborazione, attesa l’ampiezza e la complessità  dell’area disciplinare oggetto del concorso, nonchè la pratica consolidata della ricerca tanto sperimentale che applicata. ¦ La Commissione ritiene infatti che in tali casi l’apporto possa essere considerato paritetico”.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, reputa questo Collegio che la Commissione non abbia violato l’obbligo di individuare l’effettivo contributo apportato da ciascuno degli autori della ricerca, essendosi pienamente uniformata al disposto di cui agli artt. 4, comma 2 d.p.r. n. 117/2000 e 7 del bando di concorso (prescrizioni invocate dalla Chieti e poste a fondamento del secondo motivo di ricorso).
Si deve, infatti, ritenere che l’individuazione – ai sensi dell’art. 7 del bando – dei criteri riconosciuti nella comunità  scientifica di riferimento (nel caso di specie utilizzo della firma individuale ovvero dichiarazione espressa in tal senso) sulla cui base procedere alla determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione rientri nella sfera riservata delle scelte discrezionali della Commissione di concorso, non sindacabile in questa sede in quanto non inficiata da manifesta illegittimità .
Inoltre, la Commissione, coerentemente sviluppando le previsioni del bando, ha messo a punto per ogni concorrente schede analitiche – in linea con quanto previsto dall’art. 2 d.m. 28.7.2009 – nelle quali sono stati riportati per tipo tutti i materiali presentati dai candidati (cfr. verbali di concorso in atti).
Ne discende che la comparazione, essenza delle valutazioni concorsuali universitarie, è stata resa trasparente ed esauriente.
Le doglianze di cui al terzo motivo di ricorso si sostanziano in contestazioni relative al merito dei giudizi tecnici espressi dalla Commissione giudicatrice.
Vengono, nella specie, in rilievo valutazioni tecniche non censurabili in sede giurisdizionale non essendo stati dedotti da parte ricorrente specifici vizi di manifesta illogicità .
Rileva, al riguardo, Cons. Stato, Sez. VI, 20 giugno 2001 n. 3295 che “àˆ insindacabile in sede giurisdizionale la valutazione discrezionale dei titoli scientifici esibiti dal candidato a posti di ricercatore universitario, a meno che non siano dedotti vizi di manifesta illogicità  o indebita disparità  di trattamento da parte della comunione esaminatrice.”.
Dagli atti di causa emerge come la Commissione abbia giudicato – con valutazione non sindacabile in questa sede secondo quanto evidenziato in precedenza – i titoli e le pubblicazioni del Parisi come attività  dotata di qualità  superiore rispetto a quella della Chieti, anche in considerazione della giovane età  del primo.
Quanto alla contestazione relativa alla omessa valutazione di titoli in possesso della ricorrente, si tratta a ben vedere di titoli comunque considerati dalla Commissione – con apprezzamento non censurabile in questa sede in quanto non inficiato da errori macroscopici – come di minore rilevanza rispetto a quelli prodotti dal Parisi.
In particolare – a dire di parte ricorrente – numerosi titoli non sarebbero stati valutati e il curriculum del Parisi sarebbe stato oggetto di “errata valutazione” con consequenziale “assenza di imparzialità  dell’organo valutativo”.
Non sarebbero state considerate quattro partecipazioni dell’arch. Chieti a convegni: uno come moderatrice (relatori tra gli altri il prof. Claudio d’Amato) sul quartiere INA di Cerignola; un altro sul progetto di Punta Perotti alla X Mostra Biennale di Venezia, come progettista; ed altri due come partecipante.
Inoltre la partecipazione della Chieti quale relatrice alla Mostra legata al Convegno “Il futuro del Duomo Tonti” sarebbe rimasta priva di valutazione.
La ricorrente in particolare contesta l’omessa valutazione da parte della Commissione al punto 1.9 dell’allegato 3.2 del verbale 25.1.2011 n. 3 (riguardante “Partecipazione in qualità  di relatore a congressi, convegni nazionali e internazionali, mostre, ecc.”) della propria partecipazione come progettista alla X Mostra Internazionale di Architettura alla Biennale di Venezia.
In realtà  l’attività  progettuale è stata correttamente inserita da parte della Commissione nella voce 1.7 (relativa alla Realizzazione di Attività  Progettuali) al punto B32 del verbale n. 3 allegato 3.2.
Non può essere condivisa la considerazione riportata a tal riguardo a pag. 21 del ricorso introduttivo: «Nè può dirsi che tale omissione sia giustificata dall’impossibilità  di valutare per fini diversi il medesimo evento, una volta che all’arch. Parisi sono stati valutati in separate voci le partecipazioni a convegni, le eventuali pubblicazioni annesse e gli allestimenti delle mostre, pur se avvenuti nell’ambito di un’unica manifestazione», menzionando come esempio il Convegno internazionale “Mimarligi’na Yeniden Bakmak” tenutosi ad Istanbul il 22.9.2008.
Difatti, per quanto riguarda la Chieti, l’attività  progettuale relativa alla X Biennale di Architettura è stata inserita tra le esperienze progettuali al punto 1.7 e nelle pubblicazioni del progetto al punto 2.6.
Invece, nei confronti del Parisi in relazione all’evento tenutosi ad Istanbul è stata considerata la partecipazione al Convegno, dove questi ha relazionato, e la realizzazione di una mostra personale dei suoi disegni che si è svolta per il mese successivo, mentre non risulta alcuna pubblicazione non essendo state prodotte.
Lo stesso dicasi per l’evento “Puglia di pietre: Case di classe A” dove il controinteressato ha partecipato al Convegno e si è occupato dell’allestimento della Mostra.
Mancherebbero, ancora – a dire di parte ricorrente – le valutazioni della Commissione su tre esperienze professionali della stessa Chieti e sulla sua partecipazione come «tutor al Workshop internazionale di Architettura sui sistemi di accesso ai siti archeologici … valutabile alla voce Attività  didattica (1.11)».
Pertanto, la ricorrente denuncia la mancata valutazione di alcune sue attività  relative al punto 1.7, ossia attività  progettuali.
Tuttavia, dal verbale n. 3 allegato 3.2 risulta che «Tutte le attività  citate in curriculum (CV), ma non documentate, sono inserite nella corrispondente casella con la dicitura “vedi CV”».
Ed ancora il verbale n. 3, allegato 3.2, al punto 1.7 della scheda così dispone: «Svolta da sola o in gruppo, questa attività  è documentata con immagini nel fascicolo “Progetti degli studenti”, fa riferimento ai titoli: B26, B27, B28 ed è citata in CV».
Tutte le attività  mancanti nell’elenco della scheda si trovano in detta condizione; cionondimeno sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione.
La Chieti nell’ambito del motivo di ricorso sub 3) muove due ulteriori censure per supposta trascuratezza della Commissione: «la pubblicazione del progetto per Punta Perotti in “Claudio D’Amato, Città  di Pietre, catalogo della sezione della 10 Mostra Internazionale di Architettura” promossa dal progetto Sensi Contemporanei, ed. Marsilio Padova, 2006, pp. 50-51 …», che, viceversa, è citata nella scheda dell’allegato 3.2, verbale 3, al punto 2.6 delle pubblicazioni (P7).
Infine, «l’incarico di consulente esterno del Comune di Cerignola per la costituzione di una STU (società  di trasformazione urbana) (Ottobre/dicembre 2005)», esperienza professionale non rilevante con riferimento alle previsioni del bando ed al S.S.D. ICAR/14 “Composizione architettonica e urbana”.
La ricorrente imputa alla Commissione di aver, sì, inserito al punto 1.4 dell’allegato 3.2 il contratto triennale di collaborazione dalla stessa stipulato con il Politecnico di Bari per gli anni 2005-2008 sul progetto MIUR-FIRB (dal titolo “Nuove metodologie e tecnologie integrate per la documentazione e il restauro dei complessi archeologici e monumentali mediterranei”), ma di averlo fatto “erroneamente” poichè quel rapporto di co.co.co. rientrava – a dire della Chieti – «nella fruizione di borse di studio finalizzate all’attività  di ricerca di cui al punto 1.2».
A tal proposito, va osservato che, in disparte il linguaggio comune (borsista, borsa di studio), un titolare di borsa di studio non è chiamato a sottoscrivere un contratto come quello FIRB; nè il rapporto di co.co.co. può essere assimilato ad un assegno di ricerca.
Sostiene la Chieti che il suo contratto «non è stato tenuto in considerazione al momento della redazione dei giudizi individuali redatti dai proff. Amirante e D’Amato Guerrieri, nei quali è dato leggere rispettivamente che “l’attività  scientifica della candidata trova un significativo punto di partenza e una relativa continuità  solo fino al 2006” e che “la ricerca scientifica non si è sviluppata in forme autonome riconoscibili”».
Secondo parte ricorrente l’asserita ingiustizia della mancata considerazione da parte della Commissione dello specifico contratto si aggrava ove si tenga conto che all’opposto all’arch. Parisi è stata valutata la mera partecipazione al relativo gruppo di ricerca senza che lo stesso abbia mai svolto la benchè minima attività .
Tuttavia, va rilevato che l’arch. Parisi ha fatto parte ufficialmente del gruppo di ricerca come si evince dal programma di ricerca fornito in allegato; ha partecipato costantemente alle attività  del gruppo, e dimostra di aver preso parte a Roma alla riunione annuale del progetto assieme al Prof. D’Amato, all’arch. Fallacara ed alla stessa arch. Chieti (cfr. copia dei mandati di pagamento delle missioni in oggetto da cui si evince l’acquisto in agenzia dei biglietti ferroviari sia per se stesso che per Fallacara e Chieti (doc. D4 e D5)).
L’arch. Chieti passa, quindi, al confronto diretto tra i due curricula; asserisce che quello del Parisi è “più scarno” del proprio e che tra le proprie esperienze professionali vi è un contratto di co.co.co. di trentasei mesi.
Al contrario, dal curriculum del Parisi si desumerebbe soltanto una partecipazione a ricerche per soli trenta mesi e «inammissibili sovrapposizioni dei relativi contratti a termine (cfr. punto 1.3 del curriculum dove sono annoverati due distinti contratti – il terzo ed il quinto – che si sovrappongono per il periodo aprile-settembre 2008)».
In proposito deve evidenziarsi che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, il terzo e il quinto contratto costituiscono accordi distinti stipulati con Istituzioni differenti: uno di co.co.co. con il Politecnico ed un altro a progetto con l’Università  degli Studi di Bari.
In ogni caso, non si tratta di sporadiche e discontinue attività , bensì di quattro contratti di un anno, per un totale di quarantotto mesi, più altre prestazioni di ricerca tra cui quella per l’Università .
L’ultimo tema affrontato dalla ricorrente nell’ambito del terzo motivo di censura ai lavori della Commissione riguarda la mancata valutazione di alcuni titoli che tuttavia la stessa ammette di non aver esibito, nonostante li avesse enumerati nell’indice.
La Commissione, pur avendo rilevato siffatta discrasia (verbale n. 2 del 24.1.2011), ha ritenuto di rassicurare la Chieti circa il fatto che “tali difformità  non sono rilevanti ai fini valutativi”.
Si osservi che la rilevata mancanza, quanto all’allegato B, è relativa ai sub-allegati B1, B20, B21, B31, B35, B36, B37 e B41; quanto all’allegato C, è relativa ai sub-allegati P2 e P5.
Altri allegati – rileva la Commissione – sono contenuti nel fascicolo denominato dalla ricorrente “progetti degli studenti”.
Da dette circostanze la Chieti deduce l’inadempimento della Commissione all’obbligo legale incombente sul responsabile del procedimento in base all’art. 6, comma 1, lett. b) legge n. 241/1990.
Tuttavia, la domanda di partecipazione al concorso non è evidentemente integrabile in via successiva come viceversa preteso dalla Chieti.
Afferma a tal proposito Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3486 che “Nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest’ultima non è mai consentita (risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti), mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall’art. 6, comma 1, lett. b) legge 7 agosto 1990, n. 241.”.
In ogni caso la Commissione ha valutato tutta la produzione documentale della Chieti anche se erroneamente collocata in fascicoli impropri.
La Chieti censura, inoltre, l’asserita ipervalutazione dei titoli del Parisi che si sarebbe visto riconoscere il “Contratto a progetto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto PRIN 2007, Aprile 2009 – Marzo 2010”, nonchè lo svolgimento di due docenze a contratto per l’anno accademico 2009/2010 presso la Facoltà  di Architettura del Politecnico di Bari, malgrado tali titoli siano stati acquisiti – secondo la prospettazione di parte ricorrente – successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande.
Anche tale doglianza va disattesa.
Infatti, relativamente al contratto a progetto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto PRIN 2007 il Parisi è risultato vincitore della selezione ed ha firmato il contratto in data 27.1.2009 che ha allegato.
Quanto alle docenze svolte dal controinteressato nell’ambito del corso di composizione architettonica 2B, nel verbale del Consiglio di Facoltà  n. 28 dell’adunanza del 16.9.2009 il Consiglio deliberava all’unanimità  di approvare il progetto didattico del corso proposto dallo stesso Parisi e di conferirgli l’incarico mediante contratto.
Con riferimento all’altra docenza va precisato che nella scheda dell’allegato 4.1 del verbale n. 4 è menzionato erroneamente docenza a contratto di “Caratteri dell’architettura nel laboratorio di progettazione 3°” mentre, come correttamente indicato nel “CV Parisi”, si tratta di un tutoraggio gratuito, in qualità  di cultore della materia, quindi senza contratto.
Infine, per quanto riguarda la quarta censura relativa alla violazione del termine semestrale per la conclusione dei lavori della Commissione, ritiene questo Collegio che detto termine abbia natura ordinatoria.
Relativamente al ricorso per motivi aggiunti, va evidenziato che lo stesso si fonda sulla “scoperta” da parte della difesa della Chieti tra la documentazione posta a disposizione dal Politecnico di altre esperienze professionali maturate dal vincitore della procedura che – secondo la prospettazione della ricorrente – vedrebbero la compartecipazione del Presidente della Commissione prof. D’Amato, rendendolo conseguentemente incompatibile.
Tuttavia, dai documenti contenuti nell’allegato B3 depositati dalla difesa del controinteressato in data 1° luglio 2011, dalle schede delle singole attività  svolte, riportate nello stesso volume, nonchè dal punto B3.1 dell’allegato 4.1 del verbale n. 4 del concorso, nel settore della progettazione architettonica, emerge ancora una volta come non vi fosse alcuna cointeressenza economica nella collaborazione intercorsa tra il Parisi ed il D’Amato.
Invero, per quanto riguarda i concorsi di progettazione e design indicati nei motivi aggiunti, dagli atti di causa risulta che l’arch. Parisi ha svolto 12 esperienze tra cui 10 condotte autonomamente o con altri soggetti (1. Centro di coordinamento e documentazione degli archivi dell’architettura del XX secolo in Sicilia, Palermo; 2. Una piazza da ridisegnare all’insegna delle memorie storiche legate al tema dell’acqua e del vescovo guerriero Tarlati, Bibbiena; 3. Realizzazione di una struttura teatrale polivalente – Montalto di Castro (Viterbo); 4. Celebrazione delle città  – Canosa (Bari); 5. Riqualificazione di un gruppo di spazi urbani a ridosso del Centro Antico, Modugno (BA); 6. Promosedia 2005. Progettazione di una sedia in legno; 7. Riqualificazione del centro storico, Triggiano (Bari); 8. Riqualificazione di via Sparano e degli spazi pubblici del borgo murattiano, Bari; 9. Realizzazione di un Ponte sul Lago del Pertusillo, Potenza; 10. Riqualificazione urbanistica dell’area compresa fra piazza Moro, via Vavalle, via F.lli Pascale, via Buonarroti e la riqualificazione funzionale dei due immobili denominati ex Gil e Palestra Coperta, Conversano (Bari); 11. Riqualificazione e riorganizzazione di Piazza San Domenico a Casarano (Le); 12. Museo Archeologico della Provincia di Bari, Bari).
La realizzazione di una struttura teatrale polivalente in Montalto di Castro (Viterbo) è avvenuta a seguito di un concorso svolto in collaborazione con il prof. D’Amato; nell’ambito del concorso Museo Archeologico della Provincia di Bari il prof. D’Amato è stato consulente.
Con riferimento alle esperienze professionali rilevanti, consta che il Parisi ha svolto 9 esperienze tra cui 7 condotte autonomamente e spesso in qualità  di capogruppo e coordinatore (Sistemazione del piano Piazza Aldo Moro, Bitonto, (BA); Sistemazione dell’area della ex caserma Rossani con la previsione di un centro direzionale con area commerciale annessa e parco urbano, Bari; Sistemazione del piano Piazza Vittorio Emanuele II, Corato (BA); Piani integrati di Recupero delle periferie (PIRP), Bitonto (BA); La Chapelle de S. Pierre et Ies Quatre Sains Couronnès, Brignoles – Tolone (Francia); Sei istituti di scuola superiore. Acquaviva, Altamura, Bitonto, Gravina, Molfetta, Putignano; Parco tematico sulla figura ecumenica di San Nicola, Regione Puglia).
Solo due delle menzionate nove esperienze sono state condotte in collaborazione con il prof. D’Amato, entrambe prive di compenso: Belvedere “Locus Finis Terrae”, Santa Maria di Leuca (Lecce); Edilizia sperimentale di classe A, energeticamente autosufficiente, per le nuove aule della Facoltà  di Architettura di Bari.
Tuttavia, le collaborazioni in esame hanno avuto natura meramente didattica e non hanno dato luogo ad alcuna classificazione, compenso o premio.
Lo stesso dicasi per il progetto “Prototipi sperimentali in pietra portante armata mediante aggiornamento della disciplina stereotomica” (B3.3) e per il progetto Sezione “Marmo Arte Cultura” nel Marmomacc 2005.
Il dottorando Parisi fu coinvolto insieme al dr. Marco Stigliano nel progetto Padiglione “Pietre di Puglia” nel Marmomacc 2006 (i.e. allestimento del lavoro di sperimentazione stereotomica svolto dal Dipartimento ICAR in favore della Regione Puglia): in detta occasione il dottorando Parisi fu chiamato a collaborare all’allestimento insieme al dottorando Stigliano senza alcun compenso.
Il prof. D’Amato dirigeva l’allestimento in quanto direttore del Dottorato.
Il Parisi ha anche tenuto le mostre personali ad Istanbul ove il prof. D’Amato non ha avuto alcun ruolo.
Tutte le esperienze del Parisi citate dalla Chieti nel ricorso per motivi aggiunti (Convegno “Il paesaggio della Regione mediterranea basso adriatico” del 23.6.2009; Inaugurazione Domus Petrae A.R.T.I.S.” del 24-26.9.2009) afferiscono a rapporti di carattere meramente didattico peraltro intercorsi direttamente con il Dipartimento universitario.
Per quel che concerne la contestazione contenuta nel ricorso per motivi aggiunti relativa alla asserita violazione da parte della Commissione della previsione normativa di cui all’art. 4, comma 2 d.p.r. n. 117/2000 riportata nell’art. 7 del bando di concorso, si rinvia a quanto statuito in precedenza con riferimento alla seconda censura del ricorso introduttivo. Detta doglianza deve, pertanto, essere disattesa.
Sostiene, inoltre, la Chieti nel ricorso per motivi aggiunti che l’operato della Commissione sarebbe ulteriormente illegittimo nella parte in cui ha ritenuto valutabile per l’intero periodo 2003-2005 alla voce 1.4 dell’allegato 4.1 del verbale n. 4 del 26.1.2011 “Svolgimento di attività  di ricerca” la partecipazione del controinteressato a “unità  del Politecnico di Bari per la ricerca FIRB: Nuove Metodologie e tecnologie integrate, per la documentazione e restauro dei complessi archeologici e monument

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