1. Giustizia e processo – Notificazioni – Ricorso giurisdizionale di primo grado – Notifica all’Avvocatura Generale anzichè a quella Distrettuale – Inammissibilità  del ricorso – Condizioni


2. Giustizia e processo – Nullità  della notifica – Rinnovazione – Causa non imputabile al notificante

1. E’ inammissibile il ricorso di primo grado proposto avverso l’atto adottato da un’Amministrazione statale, che sia stato notificato presso l’Avvocatura Generale anzichè presso l’Avvocatura Distrettuale, trattandosi di errore concernente non l’identificazione dell’organo amministrativo legittimato a stare in giudizio ma l’individuazione dell’Avvocatura dello Stato competente a ricevere la notifica. L’inammissibilità  si ritiene, in ogni caso sanata, per effetto della costituzione in giudizio dell’Amministrazione irritualmente intimata.


2. La rinnovazione della notifica nulla è consentita solo qualora l’esito negativo della stessa dipenda da causa non imputabile al notificante.
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Vedi Cons. di Stato, sez. IV, sentenza breve 6 marzo 2012 n. 1272, ric. n. 1099 – 2012


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N. 01569/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01691/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1691 del 2011, proposto da Manlio Guadagnuolo, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Vetrò, con domicilio eletto presso l’avv. Dora Francesca Ronzino in Bari, via Crispi, 6; 

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito;
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33; 
Autorità  Portuale di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Fulvio Mezzina, con domicilio eletto in Bari, piazzale Cristoforo Colombo, 1;
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rossana Lanza, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 26; 
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Isabella Palmiotti e Giuseppe Caruso, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33; 
Comune di Monopoli, non costituito;
Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, non costituita;
Provincia di Bari, non costituita;
Provincia di Barletta Andria Trani, non costituita;

nei confronti di
Francesco Palmiro Mariani, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Sticchi Damiani e Ugo Patroni Griffi, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A; 
Vito Mascolo, non costituito; 

per l’annullamento
del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 giugno 2011, con cui è stato nominato il Presidente dell’Autorità  Portuale di Bari, per il quadriennio 2011 – 2015, nella persona del sig. Francesco Palmiro Mariani;
di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, della Autorità  Portuale di Bari, del Comune di Bari, del Comune di Barletta e di Francesco Palmiro Mariani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Vetrò, Leonilde Francesconi, Ignazio Fulvio Mezzana, Giuseppe Caruso, Rossana Lanza, Ernesto Sticchi Damiani;
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Rilevato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non si è costituito e che il ricorso è stato erroneamente notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, anzichè presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, nella cui circoscrizione ha sede il Tribunale adito, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 260 del 1958 (norma, quest’ultima, fatta salva dall’art. 41, terzo comma, cod. proc. amm.);
Considerato che, secondo consolidata giurisprudenza, il ricorso di primo grado proposto avverso l’atto adottato da un’Amministrazione statale, che sia stato notificato presso l’Avvocatura Generale anzichè presso l’Avvocatura Distrettuale, è inammissibile, trattandosi di errore concernente non l’identificazione dell’organo amministrativo legittimato a stare in giudizio, ma l’individuazione dell’Avvocatura dello Stato competente a ricevere la notifica, e che tale inammissibilità  è suscettibile di sanatoria solo per effetto della costituzione in giudizio dell’Amministrazione irritualmente intimata (così, per tutte: Cons. Stato, sez. IV, 19 dicembre 2008 n. 6407);
Ritenuto che non è possibile accordare un termine per la rinnovazione della notifica, come richiesto dal difensore di parte ricorrente, poichè l’art. 44, ultimo comma, cod. proc. amm. ciò consente solo qualora il vizio di notifica dipenda da causa non imputabile al notificante, che nella fattispecie non è ravvisabile;
Rilevato infine, per completezza, che il ricorso non appare in ogni caso fondato nel merito, in quanto la nomina di Francesco Palmiro Mariani a Presidente dell’Autorità  Portuale di Bari risulta avvenuta nel rispetto della procedura e dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8 della legge n. 84 del 1994 e, d’altra parte, non sussisterebbe impedimento alla nomina per la sola asserita presenza di un disavanzo nel consuntivo del 2010 (essendo tale circostanza, peraltro, ampiamente contestata dalle parti resistenti, sulla base dell’art. 36 del regolamento di amministrazione e contabilità  dell’Autorità  Portuale di Bari);
Ritenuto, per quanto detto, di dover dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe, per nullità  della notifica all’Autorità  emanante, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite, fatta eccezione per i Comuni di Bari e Barletta, la cui posizione sostanziale e processuale è marginale e nei cui confronti le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna Manlio Guadagnuolo al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia, dell’Autorità  Portuale di Bari e di Francesco Palmmiro Mariani, a ciascuno nella misura di euro 2.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge); compensa le spese nei confronti del Comune di Bari e del Comune di Barletta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
 
 

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