1. Pubblica sicurezza  –
Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di soggiorno – Rilascio
– Regolarizzazione ex art. 1-ter l. n. 102/2009 – Diniego – Per mancata
presentazione del datore di lavoro – Legittimità 
 
2. Pubblica sicurezza – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Regolarizzazione ex
art. 1-ter l. n. 102/2009 – Finalità  – Rilascio del permesso di soggiorno in
attesa di occupazione – Esclusione
 

3. Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Regolarizzazione ex art. 1-ter l. n. 102/2009 – Finalità 

1. àˆ legittimo il
rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per la
regolarizzazione ex art. 1-ter d.l.  n. 78/2009 (conv. in l. n. 102/2009)
laddove il datore di lavoro non si sia presentato alla convocazione disposta
dall’interessata Amministrazione. Il procedimento di emersione di cui alla
predetta disposizione normativa è infatti rimesso all’iniziativa esclusiva del
datore di lavoro, sicchè, ove il predetto datore dimostri il suo disinteresse
per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare
nell’impossibilità  di concluderlo con un provvedimento finale favorevole
all’emersione del lavoratore straniero.
 
2. L’art. 1-ter d.l.  n. 78/2009 (conv. in l. n. 102/2009) non consente che l’emersione del
lavoro irregolare possa essere finalizzato al rilascio del permesso di
soggiorno in attesa di occupazione ed infatti, dal comma 7 della norma in esame
emerge che il perfezionamento della pratica consegue soltanto alla stipula del
contratto di soggiorno, che all’evidenza non può che essere finalizzata alla
prosecuzione del rapporto del lavoro irregolare della cui emersione si tratta.
 

3. La regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari già  esauriti o non destinati a proseguire o non ancora iniziati per indisponibilità  del datore di lavoro non corrisponde alla ratio della norma di cui all’ art. 1-ter d.l. n. 78/2009 (conv. in l.  n. 102/2009), in quanto non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività  lavorativa la permanenza nel territorio.

 N. 01541/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01612/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2011, proposto da: 
Shafiq Salman, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Testini, con domicilio eletto presso Vito Colonna in Bari, via De Rossi N. 66; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia – S.U.I., Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto di rigetto della istanza di rilascio del permesso di soggiorno per la regolarizzazione ex lege 102/2009 (dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare del 30.09.2009) prot. n. P-FG/L/N/2009/107558 emessa dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Foggia e notificata in data 15.06.2011, nonchè di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Foggia – S.U.I. e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Tiziana Angelillis, su delega dell’avv. F. Testini e l’avv. dello Stato I. Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è il decreto di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per la regolarizzazione della parte ricorrente ex lege 102/2009 .
La suddetta archiviazione, per quanto risulta dal provvedimento impugnato, si fonda sul fatto che il datore di lavoro non si è presentato alla convocazione disposta dall’interessata Amministrazione.
Il ricorso, proposto dallo straniero interessato all’emersione, è infondato.
In proposito il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 marzo 2011, n. 817, con i precedenti ivi riportati; TAR Toscana, II, n. 918/2011; TAR Lombardia, Brescia, I, n, 493/2011, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 23 giugno 2011 , n. 536), secondo cui il procedimento di emersione ex art. 1-ter della l. n. 102/2009 è rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, sicchè, ove il predetto datore dimostri il suo disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare nell’impossibilità  di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all’ emersione del lavoratore straniero.
A sostegno della riferita conclusione è sufficiente richiamare il comma 2 dell’art. 1-ter cit., il quale condiziona l’avvio del procedimento di emersione all’impulso del solo datore di lavoro, con l’esclusione di ogni potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare.
La suddetta statuizione non consente che l’emersione del lavoro irregolare possa essere finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione ed infatti, dal comma 7 della norma in esame emerge che il perfezionamento della pratica consegue soltanto alla stipula del contratto di soggiorno, che all’evidenza non può che essere finalizzata alla prosecuzione del rapporto del lavoro irregolare della cui emersione si tratta.
D’altronde la regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari già  esauriti o non destinati a proseguire o non ancora iniziati per indisponibilità  del datore di lavoro non corrisponde alla ratio della norma, in quanto non è interesse dello Stato consentire in massa ad immigrati privi di attività  lavorativa la permanenza nel territorio.
Nè il datore di lavoro può essere obbligato a stipulare il contratto di lavoro, cui per cause sopravvenute alla presentazione dell’istanza di emersione, non abbia più interesse a porre in essere o a proseguire.
Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Roberta Ravasio, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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