1. Procedimento amministrativo – Condizione giuridica dello straniero in Italia – Rinnovo del permesso di soggiorno –  Decisione negativa del giudice ordinario  sull’impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – Successivo diniego del permesso di soggiorno –  Parziale difformità  dei relativi dati personali contenuti nella sentenza del g.o. e nel diniego – Irrilevanza  
2. Procedimento amministrativo – Condizione giuridica dello straniero in Italia -Rinnovo del permesso di soggiorno – Diniego – Natura vincolata provvedimento – Applicabilità  art. 21 octies, comma 2°, l. n. 241/90 – Conseguenze 
3. Giustizia e processo – Spese di Giustizia – Legittimità  della compensazione in caso di soccombenza – Motivi di solidarietà  sociale

1. In caso di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sulla base del rigetto del ricorso innanzi al giudice ordinario  proposto avverso la decisione negativa della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ove nel ricorso de quo sia lamentata la parziale difformità  dei relativi dati personali indicati nella sentenza del giudice ordinario e nel diniego di permesso di soggiorno,  deve ritenersi legittimo il diniego  impugnato stante la verifica della coincidenza del soggetto a seguito di istruttoria, e considerato che il permesso di soggiorno era stato emesso solo in attesa dell’esito del ricorso.


2. Data  la natura vincolata del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione negativa della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, devono ritenersi inammissibili e irrilevanti ex art. 21 octies, comma 2°, l. n.241/90 le ulteriori censure articolate su di un piano meramente procedimentale.
3. La compensazione delle spese di giudizio si giustifica, anche in caso di soccombenza del ricorrente, se sussistono rilevanti motivi di solidarietà  sociale. 

 
N. 01522/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01158/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2011, proposto da: 
Hammed Salandeen Tijani, rappresentato e difeso dall’avv. Graziano Racanelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Cavour n.60; 

contro
Ministero dell’Interno e Questura di Bari, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, alla via Melo n.97; 

per l’annullamento, previa sospensiva,
-del decreto del Questore di Bari Cat. A.12/2011/Imm. n. 05 IV^ Sez. addì 22 marzo 2011, notificato in data 11 aprile 2011, con il quale il Questore di Bari, ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata in data 9.2.2011;
-di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali ad esso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. G. Racanelli e avv. dello Stato I. Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
 

FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno oppostogli dal Questore di Bari in considerazione dell’intervenuta sentenza della seconda Sezione civile del Tribunale di Bari n.457/2010, emessa il 15.4.2010, di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione negativa della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Con ordinanza istruttoria di questa Sezione n.135/2011 sono stati chiesti chiarimenti alla Questura stessa in ordine alla coincidenza del soggetto ricorrente in questo giudizio con quello figurante nella predetta sentenza, rilevata la parziale difformità  dei relativi dati personali; difformità  lamentata dall’interessato con il gravame.
All’esito dell’istruttoria la coincidenza dei due soggetti ha trovato conferma; di qui la legittimità  del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in questione, rilasciato solo in attesa dell’esito del ricorso contro il diniego di riconoscimento della protezione internazionale.
La circostanza fa cadere la censura articolata con il secondo motivo di ricorso e rende irrilevante -ex art. 21 octies, comma 2°, l. n.241/90- quella articolata su di un piano meramente procedimentale con il primo motivo.
Quanto invece alla paventata possibilità  di conversione del permesso in attesa di esito ricorso in permesso per motivi di lavoro subordinato (3° motivo) non può non rilevarsene l’inconferenza rispetto all’oggetto del presente giudizio.
Il gravame va quindi respinto. Sussistono tuttavia rilevanti motivi di solidarietà  sociale che giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
Roberta Ravasio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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