1. Contratti pubblici – Gara d’appalto – Servizi sanitari e sociali – Inapplicabilità  Codice dei Contratti ex art. 20 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 per servizi di cui Allegato II B – Applicazione di criteri di selezione del contraente logici, proporzionati, rispondenti ai canoni d’imparzialità  e parità  di trattamento ex art. 27 D.Lgs.vo 163/2006
2. Giustizia e processo – Contratti pubblici – Gara d’appalto – Legittimità  esclusione concorrente – Carenza interesse e legittimazione impugnativa restanti atti procedura di gara – Conseguenze 

1. La selezione indetta da una Azienda sanitaria locale, riservata alle associazioni di volontariato e finalizzata all’individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione riguardante il servizio di soccorso e di trasporto sanitario di emergenza primaria, consistendo in una gara d’appalto riguardante i “Servizi sanitari e sociali”, inseriti nell’elenco di cui all’allegato II B al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a norma dell’articolo 20 dello stesso codice dei contratti pubblici, non è soggetta (al contrario dei servizi di cui all’allegato II A) alla disciplina in esso contenuta. I criteri di selezione devono essere, comunque, logici e proporzionati, e rispondenti ai canoni d’imparzialità  e parità  di trattamento evocati dall’articolo 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
2. In ossequio ai principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione 7 aprile 2011 n. 4, in caso di confermata legittimità  dell’esclusione del ricorrente dalla gara, devono essere dichiarate inammissibili le ulteriori contestazioni mosse alla procedura in quanto risulterebbero carenti sia la legittimazione sia l’interesse al gravame poichè l’annullamento degli atti della procedura non permetterebbe ai ricorrenti di ottenere alcuna utilità  dalla pronuncia. 
 
 

 
N. 01510/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01630/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2011, proposto dalla Croce Azzurra Soc. Coop. sociale onlus, dalla Solidarietà  2001 Coop. sociale, dalla Sud Soccorso Coop. sociale a r.l. onlus, rappresentate e difese dall’avv. Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto in Bari, corso Cavour 31; 

contro
Regione Puglia;
Azienda sanitaria locale della provincia di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto in Bari, lungomare Starita n. 6;

per l’annullamento
– della delibera G.R. Puglia n. 1479 del 28.6.2011 recante “nuovo assetto del Servizio di Emergenza Urgenza 118”;
– della delibera G.R. Puglia n. 1788 del 2.8.2011 recante “DGR 1479/2011 nuovo assetto Emergenza Urgenza 118 – rettifica ed integrazione”;
– ove occorra, della delibera G.R. Puglia n. 2488/09;
– ove occorra, della delibera G.R. Puglia n. 1171 del I.7.2008;
– della delibera C.S. ASL BARI n. 1468 del 4.8.2011 d’indizione della procedura di selezione rivolta ad associazioni di volontariato autorizzate all’esercizio di soccorso e trasporto sanitario di emergenza primaria (SEU 118), unitamente ad ogni allegato;
– dell’avviso pubblico di selezione rivolta ad associazioni di volontariato autorizzate all’esercizio di soccorso e trasporto sanitario di emergenza primaria (SEU 118), unitamente ad ogni allegato;
– del provvedimento di esclusione della procedura in parola di CROCE AZZURRA Soc. Coop. sociale onlus, disposto nel corso della seduta pubblica di commissione del 30.8.2011;
– del provvedimento di esclusione dalla procedura in parola di SOLIDARIETA’ 2001 Coop. sociale, disposto nel corso della seduta pubblica di commissione del 30.8.2011;
– del provvedimento di esclusione dalla procedura in parola di SUD SOCCORSO Coop. sociale a r.l. onlus, disposto nel corso della seduta pubblica di commissione del 30.8.2011;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giuseppe Cozzi e Francesco Rubino, per delega dell’avv. Edvige Trotta;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
 

Ai sensi degli articoli 60 e 74 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito in forma semplificata.
Le cooperative ricorrenti hanno partecipato alla selezione (riservata alle associazioni di volontariato autorizzate all’esercizio di soccorso e trasporto sanitario di emergenza primaria) finalizzata all’individuazione del soggetto con cui stipulare la convenzione riguardante il servizio di soccorso e di trasporto sanitario di emergenza primaria (SEU 118), indetto dall’Azienda sanitaria locale della provincia di Bari il 4 agosto 2011.
Le istanti sono state escluse dalla commissione giudicatrice nella seduta del 30 agosto 2011 proprio perchè (come anche dalle stesse evidenziato) non sono associazioni di volontariato, ex legge 11 agosto 1991 n. 266 e legge regionale Puglia 16 marzo 1994 n. 11.
Sulla conformità  dell’esclusione rispetto all’atto d’indizione non possono quindi sussistere dubbi.
Le cooperative però contestano radicalmente l’operato dell’Azienda e, a monte, gli atti presupposti della Regione Puglia, sostenendo, in estrema sintesi, che essi abbiano illegittimamente ristretto la selezione alle sole associazioni di volontariato e, in insanabile contraddizione con tale scelta, abbiano introdotto nella procedura (comunque riconducibile ad una gara) dinamiche proprie della concorrenza tra soggetti aventi scopo di lucro.
Si deve osservare però che l’argomento è conseguente ad una errata qualificazione della fattispecie: la procedura, in quanto riguardante i “Servizi sanitari e sociali”, inseriti con il n. 25 nell’elenco di cui all’allegato II B al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a norma dell’articolo 20 dello stesso codice dei contratti pubblici, non è soggetta (al contrario dei servizi di cui all’allegato II A) alla disciplina in esso contenuta, fatta eccezione dell’articolo 68 (specifiche tecniche), dell’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dell’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
La Regione e l’Azienda (quest’ultima in fase applicativa) hanno perciò proceduto in conformità  alla deliberazione della Giunta regionale 1º luglio 2008 n. 1171 (“Interventi in materia di convenzione tra le Aziende Sanitarie Locali delle Associazioni di Volontariato per la fornitura di mezzi di soccorso idonei ad assicurare le postazioni territoriali del Servizio di Emergenza Sanitaria – 118”), che aveva appunto individuato le associazioni di volontariato come erogatori del servizio, stabilendo alcuni criteri cui attenersi negli accordi, e alle successive delibere (correttive ed integrative della prima) 28 giugno 2011 n. 1479 e 2 agosto 2011 n. 1788, le quali fissano i parametri di scelta del contraente e i limiti di rimborso per le prestazioni.
Tali opzioni, vista l’assenza di precisi vincoli discendenti dal codice degli appalti e data la natura del servizio, in sè si presentano (oltre che specificamente rispondenti alla disciplina speciale in tema di associazione di volontariato) non illogiche nè sproporzionate nè in definitiva contrastanti con i canoni d’imparzialità  e parità  di trattamento evocati dall’articolo 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Ciò, in ossequio ai principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella decisione 7 aprile 2011 n. 4, già  consentirebbe di ritenere inammissibili le ulteriori contestazioni mosse alla procedura: infatti, ulteriormente confermata la legittimità  dell’esclusione, non avendo perciò le istanti titolo a prender parte alla selezione, risulterebbero carenti sia la loro legittimazione sia il loro interesse al gravame (poichè l’annullamento degli atti della procedura non permetterebbe alle cooperative di ottenere alcun’utilità  dalla pronuncia).
Si deve comunque aggiungere per completezza che, dal punto di vista strettamente normativo, i criteri di selezione stabiliti dalla Regione e utilizzati dall’Azienda sanitaria corrispondono ai canoni fissati dalla legislazione speciale relativa alle associazioni di volontariato e, in particolare, individuano i titoli di priorità , di cui all’articolo 5 della legge regionale 16 marzo 1994 n. 11 e all’articolo 7 della legge 11 agosto 1991 n. 266, norme queste specificamente dedicate alle convenzioni.
Ugualmente, alla stregua delle censure proposte, non sono riscontrabili divergenze tra le modalità  di rimborso previste nelle contestate convenzioni e quelle indicate dalle citate disposizioni statali e regionali (che d’altronde riservano proprio all’accordo la relativa regolamentazione); il che toglie pregio al motivo che si riferisce all’articolo 27 del decreto legislativo n. 163/2006, con il quale si denuncia il mancato rispetto di principi di economicità , efficacia, imparzialità , parità  di trattamento, trasparenza, proporzionalità  e che si fonda sostanzialmente su un ragionamento puramente ipotetico e, in particolare, sull’assiomatico e indimostrato presupposto che l’apertura della selezione anche ad altri soggetti, diversi dalle associazioni di volontariato, avrebbe comportato una gestione più conveniente del servizio.
Il ricorso dev’essere dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna, con vincolo solidale, le cooperative ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Bari, nella misura di € 6.000,00 (seimila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 
 
 
 

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