1. Giustizia e processo – Giudizio di ottemperanza – Nomina di Commissario ad acta da parte del g.a. – Solo se P.a. non adempie entro il termine fissato in sentenza 


2. Rinnovabili – Parco eolico – Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 – Giudizio di ottemperanza – Istruttoria in itinere – Impugnazione V.I.A. – Nomina Commissario ad acta – Insussistenza

1. Solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione resti inadempiente oltre il termine fissato in sentenza, spetta al G.A., su richiesta della parte, di verificare se effettivamente perduri l’inerzia della P.A. ed eventualmente di nominare un Commissario ad acta.


2. Ai fini della realizzazione di un parco eolico, deve escludersi la perdurante inerzia dell’Amministrazione (con conseguente nomina di Commissario ad acta), nel caso in cui la stessa, intimata ad esprimersi entro 60 gg. sulla richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, dimostri di aver attivato la fase istruttoria (nella specie, attraverso la convocazione di due conferenze di servizi)  il cui iter – tuttavia – sia risultato sospensivamente condizionato alla decisione in sede di ricorso straordinario di una questione pregiudiziale rispetto all’esito del procedimento (impugnazione della V.I.A. tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato).

N. 01470/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2011, proposto dalla Edp Renewables Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bucello, Giuseppe Macchione e Simona Viola, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via F. Crispi n. 6; 
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33; 
Comune di Serracapriola; 
per l’ottemperanza
alla sentenza 14 agosto 2008 n. 1975, resa inter partes, dal T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez. I, con istanza di nomina del commissario ad acta.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Mario Bucello, Giuseppe Macchione e Maria Liberti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 14 agosto 2008 n. 1975, resa inter partes, il T.A.R. Puglia, Sez. I, accoglieva il ricorso n. 782 del 2008, proposto dalla Energia in Natura s.r.l., dichiarando l’obbligo della Regione di pronunciarsi espressamente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, sulla richiesta di autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, presentata in data 11 luglio 2007 dalla stessa società , ai fini di realizzare un parco eolico nel comune di Serracapriola.
La pronuncia respingeva viceversa la richiesta di nomina di un commissario ad acta, “ostandovi la lettera e la ratiodell’art. 21 bis, secondo comma della L. n. 1034/1971, a norma del quale solo nell’ipotesi in cui l’Amministrazione resti inadempiente oltre il termine fissato in sentenza, spetta al giudice amministrativo, su richiesta della parte, verificare se effettivamente perduri l’inerzia dell’Amministrazione ed eventualmente nominare un commissario ad acta (¦)”.
La società , modificata la propria denominazione in Edp Renewables Italia S.r.l., agisce per l’ottemperanza alla citata sentenza, chiedendo espressamente la nomina di un commissario ad acta, non essendosi ancora la Regione pronunciatasi.
Si è costituito l’Ente intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il medesimo evidenzia, da un lato, che la procedura è in corso (essendo intervenute due conferenze di servizio in data 28 marzo 2011 e 27 aprile 2011, riguardanti quattro delle pale proposte, ed essendo stato formulato alla ditta un invito a partecipare ai lavori in data 23 giugno 2011) e, dall’altro, che comunque la determina 11 marzo 2009 n. 120 del Servizio V.I.A. (la quale, pur esprimendo una favorevole valutazione di compatibilità  ambientale in relazione a 14 aerogeneratori su 32, aveva ridotto il loro numero a quattro, in applicazione del parametro di controllo, exarticolo 14 del regolamento regionale n. 16/2006) è stata impugnata con ricorso straordinario (a cui sono seguiti anche motivi aggiunti).
Tali circostanze inducono ad escludere la sussistenza della perdurante inerzia dell’Amministrazione, che, in parte, sta procedendo nell’istruttoria, e, in parte, non può che attendere la decisione in sede straordinaria relativa ad una questione pregiudiziale rispetto all’esito del procedimento di autorizzazione unica; sicchè l’istanza di nomina del commissario ad acta dev’essere respinta, non essendoci spazio allo stato per un intervento sostitutorio.
Considerata l’intera vicenda, devono ritenersi sussistenti i motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore
Savio Picone, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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