1.
Edilizia e urbanistica – Segnalazione certificata di inizio attività  –
Ordinanza di sospensione dei lavori – Natura cautelare 2. Edilizia e urbanistica – Segnalazione
certificata di inizio attività  – Ordinanza di sospensione dei lavori –
Istanza di prosecuzione lavori – Obbligo P.A. concludere procedimento

1. Il provvedimento di sospensione dei lavori a seguito della segnalazione certificata d’inizio attività  edilizia è, per sua natura, cautelare, non definitivo e destinato a essere sostituito dal provvedimento definitivo con il quale venga autorizzata o meno la prosecuzione delle opere.
2. Nel caso in cui sia sta presentata la segnalazione certificata d’inizio attività  per eseguire opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, e successivamente sia stata emanata l’ordinanza di sospensione dei lavori, a fronte della richiesta da parte del privato di autorizzazione alla prosecuzione delle opere specificate nella segnalazione certificata di inizio attività , l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento di verifica della eseguibilità  delle opere oggetto della SCIA, pronunziandosi con provvedimento espresso.

 
N. 01483/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01563/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2011, proposto da: 
Gennaro Liotine, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Vittorio Riccardi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, piazza Umberto, 32; 

contro
Comune di Bari; 

nei confronti di
Lorenzo Giuliani; 

per l’accertamento
del silenzio-inadempimento del dirigente del Settore Sportello Unico della Ripartizione Urbanistica, con riguardo alla richiesta di autorizzazione alla prosecuzione delle opere specificate nella SCIA n. 192/2011, sollecitata dal ricorrente e reiterata con racc. a.r. del 20 giugno 2011, previa pronuncia di ogni più opportuno provvedimento cautelare e affermazione della responsabilità  risarcitoria dell’amministrazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 la dott. Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Pierfrancesco Ursini su delega dell’avv. Nicola Vittorio Riccardi;
 

Rilevato che con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto che fosse accertato il silenzio-inadempimento del dirigente del Settore Sportello Unico della Ripartizione Urbanistica del Comune di Bari con riguardo alla richiesta di autorizzazione alla prosecuzione delle opere specificate nella SCIA n. 192/2011 sollecitata dal ricorrente e reiterata con racc. a.r. del 20 giugno 2011;
rilevato che a sostegno del ricorso il Liotine ha esposto di essere proprietario di un appartamento sto nel comune di Bari, acquistato nel 2004 per atto notarile di compravendita dal quale risultava la dichiarazione della venditrice circa la realizzazione dell’immobile in data anteriore al 1 settembre 1967, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 L. 47/85; ha dedotto di avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività  per eseguire sull’appartamento opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, delle quali però era stata ingiunta la sospensione con l’ordinanza impugnata in quanto si sarebbe trattato di opere eseguite in un volume tecnico; il ricorrente aveva quindi inviato al Comune la documentazione attestante l’acquisto e l’accatastamento dell’immobile come abitazione, risultante altresì dall’acquisto operato da Rosa Petrella mediante asta giudiziale a seguito di fallimento del costruttore e dalla successiva rivendita dalla stessa alla dante causa del ricorrente; con nota del 20.6.2011 il ricorrente aveva quindi chiesto l’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori, sulla quale però il Comune non si era pronunciato;
considerato che il ricorso deve essere accolto in quanto fondato, atteso che, avendo il Comune già  emanato l’ordinanza di sospensione dei lavori, deve ritenersi pendente presso l’amministrazione il procedimento di verifica della eseguibilità  delle opere oggetto della segnalazione certificata di inizio attività ;
che il provvedimento di sospensione è per sua natura cautelare, non definitivo e destinato ad essere sostituito dal provvedimento definitivo con il quale venga autorizzata o meno la prosecuzione delle opere;
considerato che, di conseguenza, risulta sussistente nella fattispecie l’obbligo per l’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sancito dall’art. 2 L. 241/90;
che la natura della causa e la condotta processuale dell’amministrazione consentono di compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Bari di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Maria Abbruzzese, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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