1. Edilizia e urbanistica – Presunzione di conoscenza derivante dalla pubblicazione dell’approvazione della variante al piano regolatore  generale – Nel caso in cui la variante interessi un suolo circoscritto  con unico proprietario  – Occorre la notificazione della variante al proprietario
 
2. Edilizia e Urbanistica  – Viola il principio di perequazione urbanistica (art.14 l.r.n. 20/2001) la  concentrazione degli standards urbanistici in un’area facente capo ad un solo proprietario
 
3.  Edilizia  e Urbanistica – La concentrazione degli standards all’interno di una singola area  è comunque illegittima se manchi un’indagine del pianificatore circa l’eventuale carenza o superamento degli standards minimi di cui al dm 1444/1968.
 
4. Edilizia ed Urbanistica – L’obbligo di bonifica del sito inquinato non giustifica la tipizzazione dell’area a standards, rappresentando il presupposto della sua utilizzazione a fini edificatori
 
 
 

1. Costituisce eccezione alla regola per la quale il termine di impugnazione degli strumenti urbanistici generali decorre dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, l’ipotesi della variante speciale che incida in modo diretto e immediato su soggetti agevolmente individuabili (nella specie, l’unico proprietario dell’area interessata dalla variante, che aveva per giunta presentato un progetto di lottizzazione e impugnato l’atto di adozione della variante). In tal caso, sussiste  l’onere per il Comune di procedere alla notificazione diretta della variante di piano al proprietario interessato.
                                                           
 2. Il principio della perequazione urbanistica (art.14 l.r.n. 20/2001), assurgendo a canone  dell’azione di pianificazione  del territorio, impone un’equa distribuzione dell’edificabilità  e degli oneri tra i diversi proprietari delle varie porzioni di un territorio. Viola detto principio la concentrazione degli standards in una singola area, facente capo ad un unico proprietario,  che venga privata di qualsiasi prospettiva di proficua utilizzazione.
 
3. La concentrazione degli standards in una singola area è illegittima se sia mancata la verifica tanto dell’eventuale fabbisogno nella zona, quanto del possibile superamento della soglia minima prevista dal d.m. n. 1444/1968.
 
 4. L’eventuale obbligo di procedere alla bonifica di un sito inquinato (trattasi del sito “Fibronit” di Bari) non giustifica la tipizzazione dell’area a standards, ponendosi al più come condizione preliminare per l’utilizzazione edificatoria dell’area stessa.
 
* * *
Vedi Cons. di Stato, sez. IV, sentenza 11 settembre 2012 4828 – 2012; ricc.  1163 – 2012 e n. 288 – 2012                                                 
                                                                                                                                                                                    * * *

N. 01149/2011 REG.PROV.COLL.
 
N. 01049/2009 REG.RIC.
 

 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
(Sezione Seconda)
 
ha pronunciato la presente
 
SENTENZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2009, proposto da:
Immobiliare Spezzati s.r.l., in persona del legale rappresentante ed Amministratore unico p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Aldo Loiodice e dall’avv. Corrado Magistro, con domicilio eletto presso il primo in Bari, alla via Nicolai n.29;
 
contro
 
Regione Puglia in persona del Presidente della G.R. p.t.; Comune di Bari in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Luigi Volpe, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Vittorio Emanuele n.52;
 
per l’annullamento
 
-della deliberazione di G.R. n.16 del 23.1.2007, pubblicata in B.U.R.P. n.22 del 13.2.2007, avente ad oggetto: “Bari-Variante al Piano Regolatore Generale vigenteex art.16 L.R. n.56/80 – variante della destinazione di zona del sito Fibronit. Approvazione.”, mai notificata alla ricorrente che ne ha avuto conoscenza soltanto dal 10.4.2009;
 
-di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto;
 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari in persona del Sindaco p.t.;
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti tutti gli atti della causa;
 
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Pasquale Procacci, su delega del prof. avv. A. Loiodice e prof. avv. Luigi Volpe;
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 
 
 
FATTO e DIRITTO
 
1.- Con il gravame in epigrafe la società  ricorrente ha impugnato l’approvazione definitiva della variante della destinazione di zona del sito “Fibronit”, mai notificata alla stessa sebbene proprietaria dell’intera estensione, originariamente destinata ad attività  terziaria e trasformata in area a verde pubblico di tipo B (verde di quartiere).
 
Deve in merito precisarsi che -medio tempore- non si era pervenuti alla stipulazione della convenzione annessa alla lottizzazione approvata in via definitiva nel 1994 poichè l’area in questione era stata dichiarata sito da bonificare e l’Amministrazione non era riuscita ad individuare modalità  compatibili con lo strumento lottizzatorio. E’ quanto rappresentato da parte ricorrente e non contestato dall’Amministrazione comunale.
 
Assume sempre parte ricorrente di aver conosciuto la deliberazione di approvazione definitiva della variante in questione soltanto a seguito della notificazione della sentenza di questo Tar n.639/2009, avvenuta in data 10 aprile dello stesso anno, che aveva dichiarato inammissibile l’intervenuta impugnazione della delibera di mera adozione della variante stessa proprio per la sopravvenienza dell’approvazione definitiva.
 
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale con atto depositato in data 3.7.2009 eccependo la tardività  del gravame oltre all’infondatezza dello stesso.
 
Sostiene più precisamente l’Amministrazione che il termine per l’impugnazione decorra per gli strumenti urbanistici generali e loro varianti dalla pubblicazione e che, nella specie, la pubblicazione stessa risulta effettuata sul B.U.R.P. n.22 del 13.2.2007.
 
All’udienza del 5 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
 
2.- L’eccezione di tardività  -da cui evidentemente deve prendere le mosse l’esame del gravame in epigrafe- non può essere accolta.
 
Ed invero, eccezione alla regola per cui il termine di impugnazione degli strumenti urbanistici generali decorre dalla loro pubblicazione è rappresentata dall’ipotesi della variante speciale che incida in modo diretto ed immediato sui soggetti destinatari della previsione; in tali casi viene meno infatti il presupposto su cui si fonda la generale presunzione di conoscenza, ovvero il coinvolgimento di una pluralità  di destinatari a vario titolo interessati dalla nuova disciplina urbanistica.
 
La diversa consistenza spaziale dell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica mina cioè il fondamento stesso della presunzione iuris et de iure di conoscenza della sopravvenuta disciplina; presunzione certamente collegata all’inevitabile risonanza che si accompagna all’approvazione di strumenti urbanistici che disciplinano l’intero territorio comunale o ingenti porzioni degli stessi.
 
Diversamente, nel caso di specie, la presunzione di conoscenza è neutralizzata sotto due distinti profili:
 
a) l’estensione della maglia interessata, sebbene rilevante ove riguardata nella sua consistenza oggettiva (mq.49.835), appare alquanto trascurabile se rapportata all’intero territorio del Comune di Bari;
 
b) in ogni caso, la maglia stessa appartiene nella sua quasi totale interezza (mq.49.000) alla società  ricorrente non coinvolgendo pertanto una pluralità  di soggetti e di interessi.
 
Rispetto alla variante per cui è causa, dunque, non poteva non configurarsi un onere di notificazione specifica, a maggior ragione perchè l’area era interessata da un precedente progetto lottizzativo e, comunque, perchè era stata già  proposta impugnativa avverso la delibera di adozione della variante stessa.
 
Nè l’Amministrazione resistente fornisce prova alcuna in merito all’intervenuta conoscenza aliunde in capo alla società  in un momento precedente alla notifica della predetta sentenza, limitandosi ad una ricognizione dei ben noti principi generali in materia di decorrenza dei termini di impugnazione degli strumenti urbanistici.
 
2.- Nel merito il ricorso è fondato in relazione alle censure -articolate sub 3 e in parte qua anche sub 4- di violazione dell’art.14 della l.r. n.20/2001 e del principio di perequazione urbanistica ivi sancito nonchè di eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.
 
Deve invero convenirsi che i principi perequativi ormai assurti a canone dell’azione amministrativa in materia urbanistica impongano una ripartizione di edificabilità  ed oneri tra i diversi proprietari delle varie porzioni di territorio, rendendo illegittima una previsione esclusiva di standards urbanistici, con relativa concentrazione in un’unica area, facente capo ad un solo proprietario, che venga in conseguenza privata di qualsiasi prospettiva di proficua utilizzazione.
 
Ciò è quanto si è verificato nella fattispecie, con l’aggravante che -stando agli atti di causa- non è dato comprendere se tale previsione sia stata preceduta da una qualche indagine sulle esigenze di zona e se, comunque, non si sia determinato un incremento degli standards tale da attestarli al di sopra della soglia minima di legge con conseguente violazione anche del rafforzato onere di motivazione della scelta operata.
 
Peraltro, la scelta di privare di ogni capacità  edificatoria l’area per cui è causa non può risultare legittimamente fondata sulla -apparentemente- sottesa necessità  di bonificazione del sito; siffatto obbligo è invero indifferente alla destinazione di zona e si pone al più come condizione preliminare di utilizzazione edificatoria della zona stessa.
 
3.- In sintesi il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, annullata l’approvazione definitiva della variante impugnata. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
 
P.Q.M.
 
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la variante gravata. Spese compensate.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:
 
Antonio Pasca, Presidente
 
Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore
 
Paolo Amovilli, Referendario
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ESTENSORE
 
 
 
IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
Il 26/07/2011
 
IL SEGRETARIO
 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

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