1. Sanità  e farmacie – Piano di risanamento e riqualificazione del sistema sanitario – Regolamento – Impugnazione – Successivo recepimento da parte di legge regionale – Improcedibilità  del ricorso – Sussiste
2. Sanità  e farmacie – Leggi, decreti regolamenti – Piano di risanamento e riqualificazione del sistema sanitario – Legge-provvedimento – Questione di Illegittimità  costituzionale – Non sussiste  

1. Qualora un atto avente forza regolamentare (nel caso di specie piano di riordino della rete ospedaliera in Puglia), successivamente alla proposizione di impugnazione giurisdizionale, venga recepito da una norma avente forza di legge, il ricorso così come proposto non potrà  che essere dichiarato improcedibile poichè l’annullamento del predetto regolamento non potrebbe comportare alcun vantaggio per il ricorrente.


2. Non presenta profili di illegittimità  costituzionale una legge che recepisca un regolamento regionale, ciò in quanto il principio della c.d. riserva di amministrazione non gode di copertura costituzionale. Nè può ritenersi che l’emanazione di una simile legge leda ex se il diritto alla tutela giurisdizionale visto che avverso le leggi-provvedimento è possibile adire la Corte Costituzionale quale giudice delle leggi.

N. 02190/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Comune di Mottola, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Goffredo, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, P.za Massari; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv. Mariangela Rosato e Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso Adriana Shiroka in Bari, c/o Avv.ra Reg. Puglia- N. Sauro n.33; 
Azienda Sanitaria Locale Taranto, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente in Bari, via M. Celentano, n. 27; 
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, n. 97; 
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alessandro Delle Donne in Bari, piazza G.Cesare, n. 11 c/o Policlinico; 

per l’annullamento
1) della deliberazione di giunta regionale 15.12.2010, n. 2791, avente ad oggetto: “piano di rientro e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2012 – regolamento di riordino della rete ospedaliera della regione Puglia per l’anno 2010. adozione con procedura d’urgenza” e relativi allegati, nonchè della presupposta deliberazione della giunta regionale 30 novembre 2010, n. 2624, pubblicata sul burp n. 182 del 6.12.2010 “accordo tra il ministero della salute, il ministero dell’economia e delle finanze e la regione Puglia per l’approvazione del piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – approvazione”, unitamente al piano di rientro e di qualificazione del sistema sanitario regionale 2010-2012, nella misura in cui ledono gli interessi del comune ricorrente;
2) del regolamento regionale 16/12/2010, n. 18 – regolamento di riordino della rete ospedaliera della regione Puglia per l’anno 2010 e relativi allegati nella misura in cui lede gli interessi del comune ricorrente;
3) della successiva deliberazione di giunta regionale 20/12/2010, n. 2865, ad oggetto: “r.r. 16/12/2010, n. 18 – regolamento di riordino della rete ospedaliera della regione Puglia per l’anno 2010. rettifica” nella misura in cui lede gli interessi del comune ricorrente.
4) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso;
e con motivi aggiunti:
5) della delibera del commissario straordinario della asl n.715 del 4.3.2011 e ogni altro atto connesso, presupposto, e/o conseguente, ancorchè non conosciuto, ivi compresa -nella parte in cui lede le ragioni del ricorrente, la delibera dello stesso commissario straordinario n.713 del 4.3.2011.
visti i motivi aggiunti con istanza cautelare depositati il 21 aprile 2011;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Azienda Sanitaria Locale Taranto e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Olimpia Di Naro, su delega dell’avv. M. Goffredo, per il Comune ricorrente, avv A.Shiroka e M. rosato, per la Regione, e avv. dello Stato G. Cassano, per il Ministero e avv. A. Delle Donne, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il Comune, in qualità  di ente rappresentativo della comunità  cittadina locale incisa dal regolamento censurato (con il che si supera l’eccezione di inammissibilità  per difetto di legittimazione formulata dalla Regione resistente), con il ricorso principale impugna, in parte qua, il Regolamento Regionale n. 18/2010 (come successivamente modificato dal R.R. n.19/2010) che ha riordinato la rete ospedaliera, SOPPRIMENDO lo stabilimento ospedaliero di Mottola (dotato di 68 posti letto).
Censura l’esercizio della discrezionalità  amministrativa, sfociata nella decisione di disattivare integralmente l’ospedale di Mottola, sotto il profilo della ragionevolezza della scelta operata – in considerazione degli ottimi risultati dell’ospedale inciso dalla riforma ospedaliera- non sorretta, peraltro, da alcuna esplicita motivazione.
Deduce, inoltre, la violazione delle garanzie partecipative, in quanto sarebbe stata omessa qualunque forma di concertazione con gli enti esponenziali delle comunità  locali.
La Regione si è costituita difendendo nel merito la scelta operata con il piano di riordino, evidenziando la ragionevolezza della decisione di riduzione dei posti letto e soppressione di alcuni ospedali, alla luce dell’istruttoria svolta che ha messo in luce la presenza di tre plessi ospedalieri nelle vicinanze del Comune di Mottola e del plesso ospedaliero disattivato e lo scarso utilizzo dello stesso da parte della popolazione residente (v. I memoria di costituzione della Regione, dep. il 26.2.2011, dinanzi al Tar Lecce).
Ha, comunque, preliminarmente, con la stessa memoria difensiva dedotto l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poichè il piano di riordino (parzialmente) impugnato dal Comune ricorrente, è stato oggetto di legificazione con L.R. n.2/2011 (esplicitamente qualificata dalla stessa Regione quale Legge- provvedimento).
Con motivi aggiunti il Comune ha altresì impugnato alcuni atti di attuazione della riforma impugnata, meglio indicati in epigrafe, eccependo la incostituzionalità  della L.R. 2/2011.
All’udienza del 13.12.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Per una migliore comprensione delle vicende oggetto di controversia è opportuno ripercorrere la cronologia dei provvedimenti che hanno portato all’adozione del piano di riordino.
– Il 29.11.2010 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Giunta regionale, avente ad oggetto l’allegato “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012;
– il 30.11.2010 la Giunta Regionale con DGR n. 2624 ha approvato il suddetto Piano di rientro, già  oggetto di concertazione istituzionale;
– il 15.12.2010, con DGR n. 2791, è stato adottato, con Regolamento n. 18/2010, il predetto piano di rientro (adozione con procedura di urgenza);
– la L.R. n. 2/2011 ha poi recepito le disposizioni regolamentari sopraccitate, dando formale copertura legislativa alle stesse (Approvazione con legge dell’Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l’allegato “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012”. Recita, infatti, l’ art.1 della L.R.: “Approvazione.
1. E’ approvato l’Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Giunta regionale, con l’allegato “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà  in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
All.1
Allegato A”).
Da ciò deriva che i provvedimenti impugnati sono conformi a norme aventi forza legislativa, le quali, come tali, forniscono “copertura” normativa di rango superiore alla normativa regolamentare impugnata.
Il loro annullamento, pertanto, non determinerebbe per il Comune ricorrente alcuna utilità , in quanto le stesse disposizioni sono, comunque, contenute nella legge regionale n. 2/2011, escluse da qualsivoglia incidenza dell’odierno giudizio, salvo il caso di declaratoria di incostituzionalità .
Ritiene, tuttavia, il Collegio che non sussistano i presupposti per delibare positivamente il vaglio preventivo di non manifesta infondatezza delle suddette norme di cui il Comune ha successivamente dedotto l’illegittimità  costituzionale.
In estrema sintesi, non può ritenersi non manifestamente infondata la dedotta violazione del principio di riserva di amministrazione, in quanto esso non ha copertura costituzionale.
Parimenti è da escludersi la violazione del principio che garantisce il diritto di tutela giurisdizionale, in quanto la tutela avverso leggi- provvedimento trova la sua sede naturale dinanzi alla Corte Costituzionale, quale Giudice delle Leggi (su entrambe le questioni appena esaminate si vedano, ex plurimis, le sentenze n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 289 del 2010 della Corte Costituzionale).
Infine, è da escludersi che superi il richiesto vaglio preventivo anche l’eccezione di irragionevolezza della scelta compiuta dalla regione in sede di programmazione della rete ospedaliera.
Deduce il Comune ricorrente la violazione del principio di ragionevolezza legislativa in considerazione del difetto di concertazione.
Sul punto la Regione ha già  dedotto con la prima memoria di costituzione depositata il 26.2.2011 (pagg. 8 e ss.), rilevando che l’adozione dei provvedimenti impugnati, diversamente da quanto predicato dal Comune ricorrente, è stata preceduta da un incontro istituzionale con la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Taranto (di cui ha fornito dettagliatamente data e partecipanti, tra cui lo stesso Sindaco del comune di Mottola).
La circostanza non è smentita e vale, per ciò a contrastare in modo idoneo la doglianza proposta.
Ugualmente è a dirsi per il dedotto difetto di istruttoria che minerebbe la ragionevolezza dell’accordo impugnato e, dunque, si trasferirebbe, quale censura di costituzionalità  alla legge di recepimento.
La Regione ha descritto nel dettaglio le analisi dei flussi ospedalieri che hanno condotto alla soppressione dello stabilimento di Mottola che si è rivelato essere caratterizzato da un elevato tasso di inappropriatezza dei ricoveri eseguiti nel 2009, nonchè da uno scarso gradimento da parte della stessa popolazione locale che si è indirizzata, per i ricoveri, verso stabilimenti ospedalieri viciniori.
La Regione ha, inoltre, evidenziato che la presenza di tre plessi ospedalieri nelle vicinanze (adMartina Franca, Castellaneta e Taranto ” SS Annunziata”), soddisfa adeguatamente la domanda sanitaria cittadina.
Va evidenziato, peraltro, un ulteriore elemento ricavabile, peraltro, dal numero complessivo dei posti letto (appena 68): il presidio di Mottola è una struttura estremamente piccola inidonea a soddisfare le globali esigenze locali.
D’altro canto, la progressiva eliminazione di presidi piccoli risponde non solo ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, ma ad una migliore garanzia del diritto alla salute, in quanto è di tutta evidenza che presidi di maggiori dimensioni, con più corpose dotazioni organiche ed anche maggiori fondi a disposizione, possano garantire l’acquisto e l’utilizzo di macchinari di cui un piccolo ospedale non può dotarsi.
In altri termini sfugge a profili di irragionevolezza la progressiva concentrazione dell’offerta sanitaria e la conseguente progressiva eliminazione dei piccoli presidi.
Gli atti applicativi impugnati con motivi aggiunti, essendo puramente esecutivi delle disposizioni legislative, sfuggono a profili di illegittimità , trovando diretta copertura nelle disposizioni di rango legislativo.
I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
L’andamento complessivo della controversia e la sopravvenuta legificazione dei provvedimenti impugnati impongono, tuttavia, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui moti aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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