1. Istruzione pubblica – Università  – Direttore di dipartimento – Elezioni – Parità  – Prevalenza – Maggiore anzianità  nel ruolo – Interpretazione
2. Istruzione pubblica – Università  – Direttore di dipartimento – Funzioni – Conseguenze in tema di elezione

1. Con riferimento alle elezioni per la nomina di direttore di dipartimento universitario, in caso di parità  tra due contendenti, prevale quello che vanti una maggior anzianità  nel ruolo di professore e non nel ruolo di professore ordinario. Poichè, infatti, il Regolamento elettorale dell’Università  degli Studi di Bari usa la generica espressione “maggior anzianità  in ruolo”, del tutto illegittimamente l’Università  ha inteso integrare il disposto normativo ritenendo che la stesso debba riferirsi esclusivamente all’anzianità  nel ruolo di professore ordinario.
2. Ai fini della nomina di direttore di dipartimento universitario, il criterio della maggior anzianità , da valersi in caso di parità  alle relative elezioni, deve intendersi come la maggiore anzianità  nel ruolo da professore tout court, poichè la stessa implica maggiore familiarità  con un più vasto numero di problematiche amministrative collegate alla maggiore esperienza acquisita  sul campo e con riferimento all’espletamento di funzioni che nulla hanno a che fare con le ordinarie problematiche delle funzioni di didattica e ricerca, di per sè, peraltro, pacificamente cogestite da tutti i professori, univocamente ed unitariamente intesi, del corpo universitario.
* * * 
Vedi Cons. St., Sez. VI, ric. n. 3051/2016, sentenza 24 ottobre 2016, n. 4442 – 2016

N. 00149/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00037/2016 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 37 del 2016, proposto da:
Carlo Sabbà , rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione, in Bari, Via Quintino Sella, 120;

contro
Università  degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Prudente e Bianca Massarelli, con domicilio eletto presso Gaetano Prudente, in Bari, Uff. Leg. Ateneo, Piazza Umberto I, 1;

nei confronti di
Alessandro Dell’Erba;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del Decreto del Rettore dell’Università  degli Studi n. 3482 del 23.10.2015, recante la nomina del Prof. Alessandro Dell’Erba nell’Ufficio di Direttore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) per il triennio accademico 2015/2018;
di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università  degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Paccione e Simona Sardone, per delega dell’avv. Bianca Massarelli;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 29.12.2015 e depositato in Segreteria in data 11.1.2016, Sabbà  Carlo adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento degli atti e provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto che, con bando del 22.9.2015, il Decano del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) dell’Università  degli Studi di Bari aveva indetto le elezioni per la nomina del nuovo Direttore dipartimentale per il triennio accademico 2015-2018.
L’art. 5 del bando indicava nella data del 2.10.2015, ore 11:00, il termine ultimo per la presentazione delle candidature.
Entro il detto termine il ricorrente faceva pervenire la propria dichiarazione di candidatura, giusta nota a sua firma prot. n. 272 del 29.9.2015, accompagnata dalle prescritte dichiarazioni e dall’elenco delle pubblicazioni dell’ultimo quinquennio.
All’esito delle operazioni elettorali, svoltesi nei giorni 19 – 20 ottobre 2015, Sabbà  Carlo e Dell’Erba Alessandro riportavano un pari numero di preferenze.
Con Decreto n. 3482 del 23.10.2015, il Rettore dell’Università  degli Studi di Bari nominava nell’Ufficio di Direttore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università  degli Studi di Bari il prof. Dell’Erba Alessandro, motivando tale scelta in base alla sua maggiore anzianità  nel ruolo di professore ordinario.
Insorgeva il ricorrente avverso tali esiti procedimentali, sollevando cinque motivi di ricorso, incentrati, in sintesi, 1) sulla violazione dell’art. 5 del bando per la nomina del Direttore del DIM, essendo stata presa in considerazione una domanda di partecipazione, quale quella del prof. Dell’Erba, priva di data certa ex art. 2704 c.c.; 2) e 3) sulla violazione dell’art. 6 del Regolamento elettorale dell’Università  degli Studi di Bari in relazione all’art. 2704 c.c., con eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per illogicità  manifesta, per avere presentato il prof. Dell’Erba una dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno – di per sè da considerarsi presupposto per la nomina del Direttore del DIM – in data non certa e comunque successiva al 2.10.2015, oltre che, sotto altro profilo, sottoponendola, in tesi, ad una inammissibile condizione sospensiva; 4) sulla violazione dell’art. 2, comma 2, del Regolamento elettorale dell’Università  degli Studi di Bari, con eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per illogicità  manifesta, in quanto, in base alla citata norma regolamentare, a parità  di voti, avrebbe dovuto prevalere il prof. Sabbà , in quanto professore più anziano in ruolo e maggiore d’età  anagrafica e non il prof. Dell’Erba, in quanto titolare di maggiore anzianità  nel solo ruolo dei professori ordinari; 5) infine, evidenziava il ricorrente l’illegittimità  dell’atto prot. n. 64838-II/4 del 22.9.2015, per incompetenza ed eccesso di potere sub specie di abnormità  procedimentale, in quanto, in base all’interpretazione dei requisiti di elettorato passivo previsti in detta comunicazione, il Rettore aveva, in tesi illegittimamente, costituito il viatico per dichiarare prevalente il prof. Dell’Erba sul prof. Sabbà , violando, in particolare, la competenza sul punto del Senato Accademico.
Con memoria e documenti pervenuti in Segreteria in data 22.1.2016, si costituiva l’Università  degli Studi di Bari, chiedendo la reiezione del ricorso sul presupposto della sua infondatezza nel merito, in fatto ed in diritto.
All’udienza in camera di consiglio in data 27 gennaio 2016, la causa era definitivamente trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a..
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito deve darsi meramente atto della intervenuta rinuncia del ricorrente al primo motivo di ricorso, così come espressamente dichiarato a verbale d’udienza.
Nel merito, ritiene il Collegio che il quarto motivo sia fondato e che, pertanto, il ricorso debba essere accolto.
Come evidenziato supra, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2, comma 2, del Regolamento elettorale dell’Università  degli Studi di Bari, ravvisando nel provvedimento impugnato un eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e per illogicità  manifesta, in quanto, in base alla citata norma regolamentare, a parità  di voti, avrebbe dovuto prevalere il prof. Sabbà , in quanto professore più anziano in ruolo e maggiore d’età  anagrafica e non il prof. Dell’Erba, in quanto titolare di maggiore anzianità  nel solo ruolo dei professori ordinari.
L’art. 2, comma 2, del Regolamento elettorale dell’Università  degli Studi di Bari recita: “Nell’ipotesi di parità  (nel risultato della cifra elettorale ndr.) prevale la maggiore anzianità  nel ruolo e, in subordine, la maggiore anzianità  anagrafica fatto salvo quanto diversamente previsto.”.
Ad una lettura oggettiva della norma citata non è dato rilevare alcun presupposto normativo che permetta di ritenere prevalente il criterio dell’anzianità  in ruolo da professore ordinario, sul criterio della mera anzianità  nel ruolo da professore tout court.
Senza voler in questa sede scomodare l’antico canone interpretativo ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, nella sostanza della scelta rettorile non sembra potersi ravvisare alcuna ragione sostanziale in forza della quale l’anzianità  maggiore nel ruolo da professore ordinario possa implicare una preferibilità  del candidato – munito occasionalmente anche di tale requisito – al fine dell’esercizio delle funzioni di servizio collegate al ruolo di Direttore di Dipartimento.
Appare, viceversa, molto più ragionevole la piana scelta normativa di cui alla disposizione regolamentare citata, essendo evidente, invece, come la maggiore anzianità  nel ruolo da professore tout court possa implicare maggiore familiarità  con un più vasto numero di problematiche amministrative collegate alla maggiore esperienza acquisita, per dir così, sul campo.
Peraltro, ciò che davvero non convince è l’artificiosità  di una distinzione (fra professori ordinari e professori tout court) a fini di preferenziale accesso a cariche amministrative elettive, essendo davvero poco chiaro quale possa essere il quid pluris dato dalla maggiore anzianità  da professore ordinario nell’espletamento di funzioni che nulla hanno a che fare con le ordinarie problematiche delle funzioni di didattica e ricerca, di per sè, peraltro, pacificamente cogestite da tutti i professori, univocamente ed unitariamente intesi, del corpo universitario.
L’opzione interpretativa patrocinata nel provvedimento rettorile di nomina, più che fornire una giustificazione plausibile, amplia i dubbi, non essendo davvero comprensibile come possa giustificarsi una opzione di scelta – nel caso di parità  del risultato della cifra elettorale fra candidati di una elezione amministrativa interna – con i criteri adottati in punto di elettorato passivo, che, all’evidenza, costituiscono linee interpretative su questione nettamente separata e distinta dalla prima e del tutto non riconducibile alla medesima.
Del resto l’inciso finale della norma regolamentare citata “(¦)fatto salvo quanto diversamente previsto”, fa, per l’appunto, salve le diverse eventuali previsioni specifiche sui specifici criteri di prevalenza ad es. in materia di elettorato passivo, affinchè detti criteri operino nel segmento procedimentale di relativa spettanza, ferma restando l’ovvia vigenza, per il resto, della citata norma generale.
La quale, come detto, non permette di fondare in alcun modo una distinzione fra anzianità  del professore in sè e per sè considerata ed anzianità  da professore ordinario, in caso di parità  del risultato della cifra elettorale, in alcun modo giustificandola.
Ne consegue la piena fondatezza del quarto motivo di ricorso, dal quale discende l’assorbimento di tutti gli ulteriori motivi e l’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati.
Da esso scaturirà  l’obbligo dell’Amministrazione di rieditare l’attività  di nomina del Direttore del DIM in stretta ed univoca conformità  a quanto previsto nella presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Università  degli Studi di Bari al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente Sabbà  Carlo, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila,00) per spese e compensi, oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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