1. Giurisdizione – Riparto – Pubblico impiego – Responsabilità  ex art. 2051 c.c. – Criteri  
2. Giurisdizione – Giudice Amministrativo –  Pubblico impiego – Responsabilità  civile ex art. 2087 c.c.  Ministero dell’Interno – Sussistenza

1. Nell’ipotesi di domanda di accertamento della responsabilità  civile ex art. 2051 c.c. nei confronti di una società  pubblica, il discrimine della giurisdizione va individuato in base alla natura dell’azione stessa, a tal fine assumendo decisivo rilievo l’elemento materiale dell’illecito; in particolare, sussisterà  la giurisdizione del G.O. allorchè il comportamento lesivo per omessa custodia della res causativa del danno da parte della società  possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità  dei cittadini, ossia nei confronti dei propri impiegati e/o di coloro che svolgono mansioni lavorative all’interno delle sue strutture, mentre sussisterà , invece, la giurisdizione del G.A. allorchè  detto comportamento possa esplicarsi solo nei confronti dei dipendenti ed impiegati e non nei confronti della generalità  dei consociati.


2. Per l’accertamento  della responsabilità  civile del Ministero dell’Interno quale datore di lavoro, per violazione dell’art. 2087 c.c., oltre che per la mancata tutela della sicurezza del prestatore di lavoro, con violazione degli artt. 18, 36, 161-164 del D.Lgs. n. 81/2008, sussiste la competenza del G.A., rientrandosi nell’ambito della controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a..

N. 01276/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01215/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Mercurio, Pasquale Bavaro e Fabio Candalice, con domicilio eletto presso Fabio Candalice, in Bari, Via Castromediano, 139;

contro
Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;

nei confronti di
Aeroporti di Puglia S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Ettore Rizzo, con domicilio eletto presso Ettore Rizzo, in Bari, Via Quintino Sella, 20;

per il risarcimento del danno
derivante dall’infortunio occorso al ricorrente -OMISSIS-, Capo Reparto dei Vigili del Fuoco in servizio presso il distaccamento operativo dell’Aeroporto di Bari-Palese, nell’ambito di un’esercitazione programmata di intervento svoltasi nel menzionato Aeroporto, in data 26.1.2010, intorno alle ore 00.10 circa.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio el Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile e della società  Aeroporti di Puglia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Salvatore Gentile, per delega dell’avv. Pasquale Bavaro, e Ettore Rizzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 25.9.2013, -OMISSIS-promuoveva dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, domanda per il risarcimento di tutti i danni (biologici, patrimoniali e non patrimoniali) a lui derivanti, nella qualità  di Capo Reparto dei Vigili del Fuoco in servizio presso il distaccamento operativo dell’Aeroporto di Bari-Palese, dall’infortunio occorso nell’ambito di un’esercitazione programmata di intervento svoltasi nel menzionato Aeroporto, in data 26.1.2010, intorno alle ore 00.10 circa.
Esponeva il ricorrente che, in dette condizioni di tempo e di luogo, riceveva una segnalazione dalla torre di controllo dell’Aeroporto di Bari-Palese per un allarme antincendio, nell’ambito, come già  messo in evidenza, di un’esercitazione programmata di intervento.
Giunto all’interno dello scalo aeroportuale, impartite le necessarie istruzioni alla squadra operativa di cui era a capo, il ricorrente si recava verso la scala mobile che collega la zona arrivi all’area partenze situata al primo piano.
Su detta scala mobile, al momento dei fatti non funzionante, si trovavano due soggetti che, nell’ambito della esercitazione in questione, simulavano di essere rimasti gravemente feriti.
Nell’effettuare l’intervento di salvataggio sopra descritto, -OMISSIS-inciampava su un gradino della detta scala mobile, rovinando al suolo.
Chiamato il servizio di emergenza sanitaria “118”, il ricorrente veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Paolo” di Bari, ove all’esito degli esami clinici del caso, gli veniva diagnosticata una frattura poliframmentata della testa dell’omero destro, con ricovero presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia e prognosi di almeno 30 giorni.
In data 25.2.2010, il Dipartimento Militare di Medicina Legale dell’Aereonautica Militare di Bari riconosceva il -OMISSIS-temporaneamente non idoneo all’attività  lavorativa per almeno 30 giorni, in conseguenza della riscontrata infermità  della frattura pluriframmentata della testa omerale destra, riconosciuta, peraltro, come dipendente da causa di servizio.
All’esito di ripetute visite di controllo e di un articolato programma riabilitativo, in data 8.4.2010 il -OMISSIS-veniva sottoposto a nuova visita per verificarne l’idoneità  al servizio ed, in tale occasione, veniva dichiarato inidoneo alle mansioni d’istituto per ulteriori 60 giorni.
Sottoposto a nuova visita in data 17.6.2010, il giudizio di non idoneità  veniva protratto di ulteriori 180 giorni.
All’esito di ulteriori giudizi negativi di inidoneità  al servizio, in data 6.10.2011, la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari valutava il ricorrente non idoneo in via permanente a qualsiasi lavoro e proficua mansione, con collocamento forzato in quiescenza a far data da agosto 2011.
In data 17.5.2012, il -OMISSIS-si sottoponeva ad ulteriore visita di accertamento sanitario al fine di verificare se la patologia diagnosticatagli a seguito del menzionato infortunio e successivamente stabilizzatasi – “frattura scomposta della testa del collo dell’omero destro, con irregolarità  dei capi articolari e grave limitazione funzionale” – fosse riconducibile o meno a causa di servizio.
All’esito della visita, veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’infortunio in questione, con ascrivibilità  alla settima categoria nell’ottica dell’equo indennizzo e del trattamento di pensione privilegiata.
Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente evocava in giudizio, dinanzi all’intestato Tribunale Amministrativo Regionale, il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile e la società  Aeroporti di Puglia S.p.A., nei confronti del primo chiedendo l’accertamento della responsabilità  civile quale datore di lavoro, nonchè per violazione dell’art. 2087 c.c., oltre che per la mancata tutela della sicurezza del prestatore di lavoro, con violazione degli artt. 18, 36, 161-164 del D.Lgs. n. 81/2008; viceversa, nei confronti della seconda, chiedendo l’accertamento della responsabilità  civile ex art. 2051 c.c..
L’importo complessivo del danno a risarcirsi veniva stimato dal ricorrente nella complessiva somma di euro 122.674,90, oltre spese, interessi e rivalutazione.
Con atto di costituzione e deposito di documenti pervenuti in Segreteria in data 28.9.2013, si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Soccorso Pubblico – Difesa Civile, a mezzo della difesa erariale.
Nella relazione allegata in atti, il Ministero si difendeva esclusivamente nel merito delle domande svolte, instando per la loro reiezione.
Con memoria di costituzione pervenuta in Segreteria in data 21.12.2013, si costituiva in giudizio la società  Aeroporti di Puglia S.p.A., eccependo, preliminarmente ed in rito, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alla domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti; nel merito, evidenziava la totale assenza del rapporto di custodia con la cosa in tesi causativa del danno all’atto del verificarsi del sinistro, concludendo per l’insussistenza di responsabilità  della società  Aeroporti di Puglia S.p.A..
Ampie contestazioni venivano poi svolte in punto di quantificazione del danno biologico, patrimoniale e non patrimoniale così come richiesto dal ricorrente.
All’udienza pubblica svoltasi in data 8.7.2015, la causa era definitivamente trattenuta per la decisione.
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alla domanda svolta nel confronti della società  Aeroporti di Puglia S.p.A., essendo sulla stessa giurisdizionalmente competente il Giudice Ordinario.
Deve sul punto evidenziarsi che, dal chiaro tenore letterale del ricorso, in esso si chiede, nei confronti della più volte menzionata società , l’accertamento della responsabilità  civile ex art. 2051 c.c..
La causa petendi della domanda, pertanto, si radica indiscutibilmente nell’accertamento della responsabilità  extracontrattuale per gli obblighi scaturenti in capo alla società  Aeroporti di Puglia S.p.A. dalla titolarità  in custodia della res in tesi ritenuta causativa di danno.
Pur volendo, in ipotesi, dare per pacificamente accertata la natura pubblicistica della menzionata società , il discrimine della giurisdizione nel caso di specie va individuato in relazione alla natura giuridica dell’azione in concreto proposta, a tal fine assumendo decisivo rilievo l’elemento materiale dell’illecito, ossia la condotta della resistente, a seconda se il suo comportamento lesivo per omessa custodia possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità  dei cittadini ossia nei confronti dei propri impiegati e/o di coloro che svolgano mansioni lavorative all’interno delle sue strutture, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro del dipendente infortunatosi mera occasione dell’evento dannoso, con giurisdizione del G.O., o, viceversa, se detto comportamento possa esplicarsi solo nei confronti dei dipendenti ed impiegati e non nei confronti della generalità  dei consociati, con giurisdizione del G.A. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7527; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2009, n. 2718).
Le chiare ed incontestate condizioni di tempo e di luogo nel quadro delle quali l’infortunio oggetto di causa si è verificato rendono manifesto che la rovinosa caduta del ricorrente, in tesi dovuta ad una scala mobile non funzionante, poteva occorrere a chiunque si fosse trovato nella medesima situazione e non certo solo ed esclusivamente nei confronti di coloro che disimpegnavano attività  lavorativa all’interno delle strutture aeroportuali della società  Aeroporti di Puglia S.p.A..
Ne consegue la sussistenza di un nesso di mera occasionalità  non necessaria fra le dette condizioni di tempo e di luogo ed il verificatosi infortunio, da ciò discendendone univocamente l’insussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alla domanda svolta nel confronti della società  Aeroporti di Puglia S.p.A., restando dimostrata sulla stessa l’operatività  della giurisdizione
del Giudice Ordinario.
Viceversa, in relazione alla ulteriore domanda concernente l’accertamento della responsabilità  civile del Ministero dell’Interno quale datore di lavoro, per violazione dell’art. 2087 c.c., oltre che per la mancata tutela della sicurezza del prestatore di lavoro, con violazione degli artt. 18, 36, 161-164 del D.Lgs. n. 81/2008, ritiene il Collegio che vi sia la giurisdizione del Giudice Amministrativo, rientrandosi nell’ambito delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a..
Nel merito, la domanda è manifestamente infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Il Collegio rileva come si stia discutendo, nel caso di specie, di una ipotesi di un infortunio occorso ad un dipendente in regime di diritto pubblico riconducibile ad una grave ed inescusabile negligenza del medesimo, non risultando evidenti in alcun modo responsabilità  riconducibili alla sfera giuridica di altri soggetti al di fuori del danneggiato stesso.
Appaiono per certi versi poco comprensibili e del tutto non consone alla funzione in astratto rivestita, le censure imperniate sulla asserita violazione dell’art. 2087 c.c. per mancata predisposizione di adeguata segnalazione di pericoli e dei rischi derivanti dal funzionamento e dal bloccaggio della scala mobile, senza la previsione di posizioni di sosta prestabilite e regolari e predisposizione della relativa segnaletica.
Ove tali rilievi dovessero considerarsi meritevoli di accoglimento, si dovrebbe giungere alla inverosimile conclusione secondo la quale, per un Capo Reparto dei Vigili del Fuoco in servizio operativo, possa costituire un significativa fonte di pericolo una scala mobile ferma, per di più nel quadro, tutt’altro che problematico, di un’esercitazione programmata di intervento, in luoghi perfettamente conosciuti dal soggetto agente ed in ordinarie condizioni di illuminazione e di praticabilità .
Sul fronte della mancata tutela della sicurezza del prestatore di lavoro e della ritenuta violazione degli artt. 18, 36, 161-164 del D.Lgs. n. 81/2008, ritiene il Collegio che le relative censure siano rimaste del tutto sguarnite di prova, in quanto, per incontestata asserzione in atti, il ricorrente era dotato di tutti i dispositivi di protezione collettivi ed individuali di fornitura ministeriale previsti per l’attività  di vigile del fuoco, ampiamente documentati, dal punto di vista della loro compiuta messa a disposizione, da plurimi OO.d.GG. allegati in atti.
Ove mai si ritenga di dover portare la presente controversia alla cognizione del Giudice Ordinario, sarà  quest’ultimo che dovrà  valutare le eventuali inosservanze delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte della società  Aeroporti di Puglia S.p.A., quale soggetto titolare della piena disponibilità  dei luoghi nei quali si è verificato l’infortunio in esame, e di come tali ipotetiche inosservanze abbiano potuto costituire fattore causale codeterminante di una caduta di un Capo Reparto dei Vigili del Fuoco provocata, in tesi, da un gradino di una scala mobile ferma.
In conclusione, ritiene il Collegio che l’unico soggetto responsabile dell’infortunio verificatosi sia -OMISSIS-e che, pertanto, non vi sia spazio alcuno per un riconoscimento di responsabilità  che prescinda dalla grave negligenza dello stesso.
Da ultimo, in considerazione dell’esito parzialmente in rito della presente controversia e del pluriennale rapporto di lavoro dipendente fra il ricorrente e l’Amministrazione ministeriale resistente, si ritiene possano sussistere i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda proposta nei confronti di Aeroporti di Puglia S.p.A.;
– rigetta la domanda nei confronti del Ministero dell’Interno;
– spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità , nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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