1. Giurisdizione – Criterio di riparto – Acquisizione sanante – Indennizzo – Natura – G.O.
2. Processo amministrativo – Sentenza non definitiva – Sentenza definitiva – Permanenza della giurisdizione – Necessità   

 
1. Alla luce della sopravvenuta ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 22096 del 29.10.2015, le controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo dovuto in sede di emissione di un provvedimento di acquisizione sanante, exart. 42bis del T.U.E., appartengono alla giurisdizione del G.o., avendo tale indennizzo natura non già  risarcitoria, ma indennitaria.


2. La valutazione della sussistenza della giurisdizione va effettuata da parte del TAR adìto ogniqualvolta è chiamato a pronunciarsi anche sullo stesso ricorso. Ciò implica che l’emanazione di una sentenza definitiva comporta il preventivo esame della permanenza della giurisdizione in capo al giudice amministrativo, dovendo quest’ultimo prendere atto di un sopravvenuto difetto di giurisdizione in seguito a mutamenti legislativi o giurisprudenziali nel frattempo intervenuti nelle more del giudizio (nella specie con ordinanza n. 22096 del 29.10.2015 – successiva alla sentenza non definitiva pronunciata dal TAR  –  le S.S.U.U. della Corte di cassazione civile avevano riconosciuto la natura indennitaria e non risarcitoria dell’indennizzo previsto dall’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001).


                                                                                 *

Cons. Stato, Sez. IV, ric. n. 4522/2016, sentenza 1 marzo 2017, n. 941 – 2017; cfr. anche sentenza non definitiva Tar Puglia, Bari, sez. I, 885 – 2017.

N. 00428/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2013, proposto da:
Teresa Cedola, Antonio Marino, Giovanni Masciocco, Michele Colucci, Brigida Maria Rosaria Maiatico, Nicola Di Franco, Michele Scarafino, Leonardo Carrescia, Carmela Carrescia, Michelina Carrescia, Concetta De Santis, Beatrice Carrescia Santucci, Maria Carrescia, Beatrice Zita, Antonio Zita, Tuccio Zita, Velia Giovanna Curiale, Michele Policelli, Francesco Colatruglio, Maria Domenica Del Buono, Maria Concetta Masciocco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio Crisci e Fabrizio Crisci, con domicilio eletto presso Flavia Milella, in Bari, Via Abate Gimma, 189; 

contro
Comune di Alberona, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Casolino, con domicilio eletto presso Domenico Bonifacio, in Bari, Corso Vittorio Veneto, 6;

nei confronti di
I.V.P.C. S.r.l. – Italian Vento Power Corporation, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Luigi Paccione, in Bari, Via Quintino Sella, 120; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del 3 luglio 2013, adottato dal Comune di Alberona a mezzo del Dirigente dell’U.T.C. recante, ai sensi dell’art. 42 bis comma 6 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, l’acquisizione al patrimonio indisponibile della Società  I.V.P.C. S.r.l. del diritto di servitù coattiva sulle aree dei ricorrenti;
di ogni atto prodromico, collegato e consequenziale;
nonchè per la condanna
in solido del Comune di Alberona, alla restituzione delle aree illecitamente acquisite con la conseguente cancellazione della trascrizione – se effettuata – presso il competente Ufficio RR.II. e con il risarcimento di danni.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alberona e della società  I.V.P.C. S.r.l. – Italian Vento Power Corporation;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota degli onorari e delle spese a firma del C.T.U. nominato, Dott. V. Taccarelli, depositata in Segreteria in data 15.12.2015;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
 

Rilevato che nel presente procedimento è stata emessa sentenza non definitiva n. 885/2015 in data 13.5-17.6.2015;
Rilevato che, con detta sentenza, il ricorso in epigrafe veniva accolto limitatamente al settimo motivo di doglianza – previa argomentata affermazione della sussistenza della giurisdizione del Giudice adìto – ritenendo, tuttavia, necessario lo svolgimento di consulenza tecnica d’ufficio ai fini della quantificazione specifica delle somme spettanti a ciascun ricorrente in conseguenza del decreto di acquisizione del diritto di servitù di sorvolo emesso dal Comune di Alberona ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001;
Rilevato che, all’udienza di discussione in data 24.2.2016, il Collegio, alla luce della sopravvenuta ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 22096 del 29.10.2015, invitava le parti a produrre note defensionali in merito alla sussistenza attuale della giurisdizione del Tribunale in epigrafe in materia di determinazione dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale da corrispondere agli interessati in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001;
Considerato di dover integralmente confermare la sentenza non definitiva n. 885/2015 in data 13.5-17.6.2015, ad eccezione delle statuizioni rese limitatamente al settimo motivo di doglianza, essendo sopraggiunto il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sulla questione ad esso relativa;
Considerata la manifesta irrilevanza del precedente di Cassazione (cfr. Cass. civ. sentenza n. 2533 del 9.2.2016) prodotto da parte ricorrente a sostegno di una ipotizzata preclusione endoprocessuale a contraddire la già  affermata sussistenza della giurisdizione, in quanto – a prescindere da numerose altre possibili considerazioni – l’emanazione di una sentenza definitiva successivamente ad una pregressa sentenza non definitiva implica necessariamente il permanere dell’imprescindibile presupposto della giurisdizione del Giudice adìto nelle more dell’integrale definizione del procedimento in questione;
Considerato che, in ultima analisi, nel caso di specie si è determinato un sopravvenuto difetto di giurisdizione in base alle argomentazioni svolte nell’ordinanza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 22096 del 29.10.2015, che il Collegio integralmente condivide e fa proprie;
Considerato che le spese di lite possano integralmente compensarsi, in relazione alla assoluta peculiarità  della dinamica processuale determinatasi in concreto;
Considerato che le spese di C.T.U. possano liquidarsi in dispositivo, ponendo il relativo onere a carico di tutte le tre parti costituite, in solido fra loro ed in pari quota;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, conferma la sentenza non definitiva n. 885/2015 in data 13.5-17.6.2015, ad eccezione delle statuizioni relative al settimo motivo di doglianza, in relazione alle quali dichiara il proprio difetto di giurisdizione sopravvenuto in favore dell’Autorità  Giurisdizionale Ordinaria.
Spese compensate.
Liquida la somma finale ed onnicomprensiva di euro 3.000,00 in favore del C.T.U. nominato, Dott. V. Taccarelli, ponendo il relativo onere a carico di tutte le tre parti costituite, in solido fra loro ed in pari quota.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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