Sentenza n. 884 – 16.6.2022 – Sez. III – Pres. ed Est. Di Bello

1. I presupposti per l’esercizio del potere di revoca dell’autorizzazione commercilae
2. Per le medie strutture di vendita le aree da destinare al parcheggio devono essere reperibili nel raggio di 400 metri dalla soglia dell’immobile all’accesso al parcheggio
3. I presupposti che consentono il legittimo disboscamento della valutazione del giudice da quella del proprio ausiliario
1. Il potere di revoca dell’autorizzazione commerciale disciplinato, nella Regione Puglia, nell’art. 19 della legge regionale n. 24 del 2015, è correlato, tassativamente, a situazioni di modifica della superficie di vendita o del settore merceologico: in difetto di siffatte sopravvenute emergenze fattuali manca il presupposto che consente l’esercizio del potere pubblicistico di revoca dell’autorizzazione commerciale.
2. Secondo la disciplina della Regione Puglia di cui al Regolamento 10.9.2018 n. 11 le aree a servizio delle medie strutture commerciali possono essere reperite nel raggio di 400 metri dalla struttura stessa: la verifica di tale distanza deve essere condotta sulla base del criterio della via pedonale più breve, ma, in difetto di alcuna precisazione specifica in ordine al punto di arrivo della misurazione, il tragitto muove dalla soglia dell’esercizio commerciale per giungere al punto di accesso all’area di parcheggio e non già al singolo stallo di sosta di un veicolo.
3. La decisione del giudice non è vincolata al criterio adottato ed alle conclusioni raggiunte dal verificatore: in applicazione del principio del libero convincimento il giudice, quest’ultimo può compiere una valutazione critica dell’esperimento istruttorio che è ancorata alle risultanze processuali e deve risultare congruamente e logicamente motivata mediante l’indicazione degli elementi di cui si è avvalso per ritenere non condivisibili gli argomenti sui quali il verificatore (o il consulente) si è basato, ovvero degli elementi probatori, dei criteri di valutazione e degli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del proprio ausiliario (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 23/02/2021, n.1556 ).

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