Sentenza n. 838 – 9.6.2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

1. In ordine al concorso tra accesso documentale ex lege 241/1990 e accesso civico ex d. lgs. N. 3372013
2. I mezzi di tutela del privato in ipotesi di inerzia provvedimentale su una istanza di accesso civico
3. Sul diritto di accesso delle imprese operanti in regime di concorrenza in un determinato mercato 
1. È possibile il concorso degli accessi documentale ex art. 22 L. 241/90 e civico ex art. 5 d. lgs. n. 33/2013, avendo l’Adunanza Plenaria 10/2020 chiarito che anche nel caso in cui l’istanza fa riferimento ai soli presupposti dell’accesso documentale, ciò non preclude alla pubblica amministrazione di esaminare l’istanza anche sotto il profilo dell’accesso civico generalizzato, laddove l’istanza contenga sostanzialmente tutti gli elementi utili a vagliarne l’accoglimento sotto il profilo “civico”, salvo che il privato abbia inteso espressamente far valere e limitare il proprio interesse ostensivo solo all’uno o all’altro aspetto.
2. La disciplina dell’accesso civico generalizzato non prevede – a differenza di quanto previsto dalla L. n. 241 del 1990 – la formazione del provvedimento tacito di rigetto, con ciò legittimando il privato, di fronte ad una situazione di inerzia provvedimentale ad esercitare esclusivamente l’azione ex art. 31 e 117 cod. proc. amm., non già quella a tutela dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a. 
3. Deve essere riconosciuto il  diritto di accesso alle imprese operanti in regime di concorrenza in un determinato mercato al fine di tutelare non solo l’interesse dell’impresa alla conoscenza di circostanze da portare all’esame del giudice eventualmente adito, ma anche quello, pubblicistico, allo svolgimento di corrette ed imparziali attività sia di vigilanza e controllo sia, prima ancora, concessoria.

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