Sentenza n. 814 – 1. 6. 2022 – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

1. Sulla legittimità dell’approvazione del progetto preliminare, pur in assenza della attuale conformità urbanistica dello stesso.
2. Sulla natura del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, quale strumento urbanistico sovraordinato, e sull’obbligo delle amministrazioni comunali di adeguarsi allo stesso.
3. Sulla estensione e sul contenuto del dovere di leale collaborazione tra enti pubblici
4. Sul dovere dell’amministrazione comunale di adottare atti coerenti con l’obiettivo di mettere in sicurezza la circolazione stradale
1. L’approvazione del progetto preliminare non presuppone l’attualità della conformità urbanistica che deve, al contrario, sussistere al momento dell’approvazione del progetto definitivo.  Ciò a maggior ragione nell’ipotesi in cui sia stata indetta procedura di appalto integrato per la realizzazione dell’opera, sulla base appunto di un progetto preliminare e con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.
2. L’inserimento di un’opera all’interno del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, quale strumento sovraordinato, determina un onere di leale adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, i quali dovranno conseguentemente prevedere scelte pianificatorie che integrino gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del PTCP, non potendo contenere misure interferenti con le previsioni della pianificazione provinciale. Ove infatti si ritenesse diversamente, l’intero senso della pianificazione provinciale e della articolata attività procedimentale presupposta finirebbe per non avere nessun effetto pratico finale e, in definitiva, non avrebbe senso alcuno.
3. Vien meno al fondamentale principio di leale collaborazione tra enti pubblici, l’amministrazione comunale che, dopo aver espresso il proprio assenso alla realizzazione di un’opera pubblica (nel caso di specie, arteria stradale) in sede di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed in sede di VAS, deneghi l’approvazione, a fini coerenza urbanistica, del progetto che dovrebbe dare concreta attuazione a quell’opera.
4. È illegittimo il provvedimento comunale che abbia l’effetto di aggravare le precarie condizioni di sicurezza stradale, protraendo la permanenza di situazioni di pericolo, in assenza di rilevanti legittimi impedimenti (paesaggistico e/o ambientali) alla realizzazione di un nuovo tracciato stradale in luogo dell’allargamento di quello preesistente.

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