Sentenza n. 706 – 17.5.2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

1. La struttura dicotomica di una Conferenza di servizi ex art. 14 e ss. L. 241/1990 e l’atto lesivo impugnabile in sede giurisdizionale
2. Sui soggetti legittimati passivi in un giudizio proposto avverso un atto adottato in esito ad una Conferenza di servizi ex art. 14 e ss. L. 241/1990
3. Rilevanza del patrimonio culturale in tema di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. Puglia n.11/200
4. Il potere sanante della P.A. in ipotesi di annullamento giurisdizionale di atti della procedura espropriativa
1.L’istituto della Conferenza di servizi (artt. 14 e seguenti, della l. n. 241/1990) è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della Conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, unico atto  direttamente ed immediatamente lesivo ed è contro di esso, pertanto, che deve dirigersi l’impugnazione.
2.Allorché si impugna un atto emesso a seguito di una Conferenza di servizi, il ricorso va notificato a tutte le Amministrazioni che, nell’ambito della Conferenza stessa, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori del suddetto modulo procedimentale.
3.La L.R. 2/2006 e la L.R. Puglia n.11/2001 prevedono che, ai fini della VIA, debba tenersi conto dell’incidenza del progetto sull’ambiente, inteso anche come patrimonio culturale.
4.In materia di espropriazione per pubblica utilità, il potere sanante rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione pubblica non è mai precluso, neanche in ipotesi di annullamento giurisdizionale di atti della procedura espropriativa.

 

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