Sentenza n. 647 – 12.5.2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. I rapporti tra il parere del Comitato di Verifica per le cause di Servizio ed il provvedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità dai fatti di servizio
2. Il nesso causale tra i fatti di servizio e l’infermità. E’ sufficiente una dimostrazione di tipo probabilistico-statistico
3. Il sindacato del Giudice amministrativo in materia di dipendenza di infermità da fatti di servizio
1. Ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio non è soltanto obbligatorio, ma anche vincolante ed insurrogabile.
L’Amministrazione, dunque, ha il dovere di adottare il relativo provvedimento in conformità al giudizio di questo organo e, nell’adozione del provvedimento finale, può rinviare per relationem al parere stesso. Solo ove ritenga di discostarsi da tale parere (non di certo per ragioni di carattere tecnico) deve esplicitare le motivazioni di tale valutazione, richiedendo, ove ritenuto necessario, un ulteriore parere
2. Deve escludersi la necessità che l’esistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e l’infermità del dipendente sia da dimostrare con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente una dimostrazione, di tipo probabilistico-statistico.
Ne consegue che, in presenza di elementi statistici rilevanti (sussistenti, ad esempio, qualora il militare che richiede l’accertamento della causa di servizio abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato da potenziale contaminazione da agenti patogeni), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l’Amministrazione riesca a dimostrare la sussistenza di altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgenza della malattia.
3. In materia di riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, il Giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti Autorità, ed in particolare dal Comitato di Verifica per le cause di Servizio, fatta eccezione per le ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione.

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